RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 18 GENNAIO 2012, N. 634 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE. Trasferimento per spirito di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene - Inosservanza della forma dell’atto pubblico richiesta a pena di nullità per la donazione - Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta - Esclusione - Fattispecie. Il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 346/1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art. 782 cc, per l’atto di donazione e la sua accettazione. Un diverso criterio di applicazione dell’imposta, infatti, si presterebbe a prassi elusive, contrarie al principio di effettività dell’imposizione in ragione delle capacità contributive, ai sensi dell’art. 53 Cost In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettabili all’imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto valuta estera e oro puro effettuati dal nonno verso i contribuenti, pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 22118/2010 il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 346/1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art. 782 cc, per l’atto di donazione e la sua accettazione. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettabili all’imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione . SEZIONE QUINTA 18 GENNAIO 2012, N. 627 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Rifiuti degli imballaggi terziari e secondari - Regime giuridico applicabile - Disciplina dei rifiuti speciali ex art. 62 D.Lgs. 507/1993 - Configurabilità - Conseguenze. In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari, per i quali non sia stata attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani, ma sono assoggettati ad una speciale disciplina che prevede il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, con la conseguenza che i regolamenti comunali che abbiano proceduto ad una tale assimilazione, vanno disapplicati, in parte qua”, dal giudice tributario. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano esenti dal tributo, dovendosi applicare ad esse la disciplina per i rifiuti speciali dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, per cui potranno essere escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell’immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi. In senso conforme - Sez. 5, Sentenza 17703/2004 il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del D.Lgs. 507/1993, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione il relativo onere della prova incombe al contribuente. - Sez. 5, Sentenza 775/2011 in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione e cioè che nelle stesse si formino rifiuti speciali e che al loro smaltimento provveda - come previsto dalla legge - il produttore a proprie spese , atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale . SEZIONE QUINTA 18 GENNAIO 2012, N. 627 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Rifiuti speciali da imballaggio - Avviamento al recupero - Conseguenze - Diritto alla riduzione tariffaria - Configurabilità - Presupposti. In tema di TARSU, le operazioni di avviamento al recupero dei rifiuti speciali, nella specie gli imballaggi terziari e secondari per i quali non sia stata attivata la raccolta differenziata non comporta la riduzione della superficie tassabile, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, ma il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, la cui dimostrazione è onere che incombe sul contribuente e che può essere fornita attraverso valida documentazione, quale il prescritto formulario di identificazione o altra idonea attestazione rilasciata da operatori autorizzati. Non si rilevano precedenti in termini.