RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 16 DICEMBRE 2011, N. 27141 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE. Cessione di beni mobili - Decorrenza, ai fini fiscali, dal pagamento o dalla fatturazione - Mancata consegna della merce - Conseguenze - Obbligo di contabilizzazione in detrazione dell’IVA alla data di emissione della fattura - Sussistenza - Emissione di nota di variazione in diminuzione - Mera facoltà. In tema di IVA, l’art. 6 del Dpr 633/1972, secondo cui la cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione, ha introdotto una limitazione nel caso di anticipato pagamento del corrispettivo o di anticipata fatturazione dell’acquisto, con la conseguenza che, ai fini fiscali, il contenuto economico dell’operazione si considera già perfezionato - limitatamente all’importo pagato o fatturato - alla data della fattura o del pagamento e, da tale momento, viene a concretizzarsi il presupposto non solo per l’esigibilità dell’imposta, ma anche per la detraibilità, da parte del cessionario, dell’imposta addebitatagli dal cedente. Ne discende che la contabilizzazione in detrazione dell’IVA deve avvenire in corrispondenza della data di emissione della fattura, restando in facoltà del soggetto acquirente l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, qualora la fornitura di merce non sia avvenuta. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 14385/2001 nel caso di pagamento del prezzo o di parti di esso prima della stipulazione o della consegna del bene venduto, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento art. 6, comma quarto, Dpr 633/1972 , con conseguente obbligo di emissione della fattura per detto importo. SEZIONE QUINTA 12 DICEMBRE 2011, N. 26514 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Base imponibile - Determinazione - Efficacia a decorrere dalla notificazione - Utilizzo di rendita definitiva per conciliazione giudiziale - Legittimità - Fondamento. In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l’art. 74, comma 1, della legge 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non esclude l’utilizzabilità di una rendita diventata definitiva per intervenuta conciliazione giudiziale tra il contribuente e l’Agenzia del Territorio, la quale, al fine di individuare la base imponibile, è del tutto equivalente ad una rendita notificata, avendo il contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 3160/2011 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l’art. 74, comma 1, della legge 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. SEZIONE QUINTA 6 DICEMBRE 2011, N. 26181 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI. Pensione integrativa corrisposta dall’INPS - Regime fiscale - Nel periodo di vigenza dell’art. 11 della legge 335/1995 - Preesistenza del Fondo di pensione all’entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993 - Irrilevanza - Fondamento. PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE. Pensione integrativa corrisposta dal Fondo di previdenza dei dipendenti INPS - Regime fiscale - Nel periodo di vigenza dell’art. 11 della legge 335/1995 - Preesistenza del Fondo di pensione all’entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993 - Irrilevanza - Fondamento. In tema di imposte sui redditi, la pensione integrativa corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale dell’INPS - a partire dal 17 agosto 1995, e per il periodo di vigenza dell’art. 11 della legge 335/1995, nella parte in cui introduceva il comma 7 bis dell’art. 48 del Dpr 917/1986 - deve essere sottoposta a tassazione calcolata sull’87,50% delle spettanze, e non sull’intero importo erogato, senza che assuma rilievo se il fondo pensione sia preesistente all’entrata in vigore del D.Lgs. 124/1993, e si sia, o meno, adeguato alle disposizioni dell’art. 18, comma primo, secondo periodo, di questo testo normativo, concernenti la composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo e la formazione di un patrimonio di destinazione separato nell’ambito di quello dell’ente pubblico ed investito nei modi descritti dall’art. 6, comma primo, del medesimo D.Lgs., infatti, l’art. 47 del Dpr 917/1986, alla lett. H bis , introdotta anch’essa dall’art. 11 della legge 335/1995, nello stabilire che costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, assoggettato perciò a tassazione su base imponibile ridotta, le prestazioni comunque erogate in forme di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. 124/1993, non pone infatti alcuna distinzione tra fondi pensione vecchi e nuovi, né tra iscritti vecchi e nuovi. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 8504/2009 nel sistema previdenziale, i fondi integrativi già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 421/1992, dagli enti di cui alla legge 70/1975, e, in particolare, il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS, come dell’INAIL - enti espressamente menzionati dalla legge 70/1975 - sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 124/1993. Ne consegue che il trattamento pensionistico integrativo erogato dal detto Fondo rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi della lett. h bis , comma 1 dell’art. 47 del Dpr 917/1986 inserita dall’art. 13 comma 7 del D.Lgs. 124/1993, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 335/1995, in vigore dal 17 agosto 1995 . Quanto al regime fiscale mutato nel tempo da ultimo art. 10, comma 1, lett. f , del D.Lgs. 47/2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2001 , di tali prestazioni periodiche, relativamente alle erogazioni riferibili agli importi maturati nel periodo compreso fra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 2000, si applica la tassazione nella misura ridotta dell’87,5 per cento del loro ammontare, per effetto della disposizione di cui all’art. 48, comma 7 bis, del Dpr 917/1986 introdotto dall’art. 13, comma 8 del D.Lgs. 124/1993, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 335/1995 e successivamente della disposizione di cui all’art. 48 bis, lett. d , del medesimo D.Lgs. introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall’art. 4, comma primo, lett. d , del D.Lgs. 314/1997 .