RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 18 NOVEMBRE 2011, N. 24261 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - IN GENERE. Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Assoggettamento a tassazione ex art. 11 legge 413/1991 - Presupposto impositivo - Percezione delle somme dopo l’entrata in vigore della detta legge - Sufficienza - Trasferimento del bene in epoca anteriore al 1° gennaio 1989 - Rilevanza - Esclusione - Questione di conformità agli artt. 3 e 53 Cost. e alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo - Manifesta infondatezza - Fondamento. In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma 5, della legge 413/1991, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, ed in particolare prima del 1° gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui al comma 9 del citato art. 11, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge 413/1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma. Né tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore è libero di sottoporre ad imposizione fiscale manifestazioni di capacità contributiva, come la plusvalenza in questione, che in precedenza non ne erano colpite e concretizzando la percezione della plusvalenza un indice di ricchezza e di capacità contributiva, la cui individuazione è rimessa, così come la nozione di reddito, alla discrezionalità del legislatore, senza che tale disciplina si ponga in contrasto sia con il citato art. 3 sia con la CEDU, la quale concerne soltanto il profilo della tutela del diritto di proprietà, ma non gli aspetti fiscali della vicenda espropriativa. Sul tema delle plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Sez. 5, Sentenza 5477/2004 in tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma quinto, della legge 413/1991, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza, in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto precedentemente, ed in particolare prima dell’1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria, di cui al comma nono del citato art. 11, concerne soltanto le plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge 413/1991, assoggettandole a tassazione a condizione che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma. Né tale disciplina pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il legislatore è libero di sottoporre ad imposizione fiscale manifestazioni di capacità contributiva, coma la plusvalenza in esame, che in precedenza non ne erano colpite. - Sez. 5, Sentenza 10811/2010 in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 11 della legge 413/1991, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi e sia conseguito dopo l’ entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 1989, in quanto la disciplina transitoria di cui al comma 9 del cit. art. 11 - che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola, però, al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione ai sensi dei commi 1, lett. f , e 5 della medesima disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non tassabile l’indennità di espropriazione corrisposta nel 1997, all’esito di cessione volontaria di un terreno, avvenuta nel 1977 . SEZIONE QUINTA 18 NOVEMBRE 2011, N. 24251 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI. Investimenti nelle aree svantaggiate - Credito di imposta - Fruizione - Condizioni - Abrogazione, ad opera della legge 289/2002, degli artt. 1 e 2 del Dl 253/2002, prima della scadenza dei termini per la conversione in legge - Conseguenze. L’art. 62, comma 7, della legge 289/2002, che ha disposto l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del Dl 253/2002, prima della scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione dell’efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni tributarie, vietata dall’art. 3 della legge 212/2000 ne consegue che, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del decreto-legge non convertito, legittimamente l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal contribuente in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con il citato Dl 253/2002. Mancano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 18 NOVEMBRE 2011, N. 24231 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA. Presupposti - Effettiva sussistenza dell’operazione imponibile - Necessità - Fondamento. La speciale procedura di cui all’art. 26 del Dpr 633/1972, relativa alla facoltà di regolarizzazione dell’IVA, presuppone necessariamente che le operazioni per le quali siano state emesse le fatture da rettificare o da regolarizzare, perché relative ad operazioni venute meno in tutto o in parte, siano effettive e, pertanto, non è applicabile nel caso in cui le operazioni siano inesistenti. Nell’affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto contrario al divieto di abuso del diritto l’utilizzo della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, prevista dall’art. 73 del Dpr 633/1972, attraverso la quale una società si era sottratta al pagamento dell’imposta dovuta, emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra società del gruppo e stornandole poi attraverso l’emissione di note di accredito di pari importo, nonché contabilizzando fatture passive per operazioni inesistenti che venivano in seguito stornate con le note di credito ricevute . In senso conforme, anche Sez. 5, Sentenza 12353/2005 in tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall’art. 26 del Dpr 633/1972, presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla considerazione della funzione perseguita dalla norma, che l’operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente. Ciò discende anche dal disposto dell’art. 21, settimo comma, del menzionato Dpr 633/1972, il quale - nel prevedere, allo scopo di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell’IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione, che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura” - da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta sulla base dell’applicazione del solo principio di cartolarità, e, dall’altro, incide indirettamente, in combinato disposto con gli artt. 19, primo comma, e 26, terzo comma, dello stesso Dpr, anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell’acquisto o dell’importazione di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.