RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 18 NOVEMBRE 2011, N. 24263 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE. Svolgimento di attività di intermediazione - Mancato rilascio della licenza ex art. 111 Rd 773/1931 - Conseguenze - Qualificazione delle fatture come emesse per operazioni soggettivamente inesistenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Fatturazione delle operazioni - Svolgimento di attività di intermediazione - Mancato rilascio della licenza ex art. 111 Rd 773/1931 - Conseguenze - Qualificazione delle fatture come emesse per operazioni soggettivamente inesistenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In presenza dell’espletamento effettivo di un’attività di intermediazione non possono reputarsi soggettivamente inesistenti le fatture emesse per il solo fatto di non essere il soggetto munito della licenza del questore, prevista dall’art. 115 del Rd 773/1931, atteso che il mancato rilascio del provvedimento autorizzatorio, pur ove necessario, riverbera i suoi effetti solo sul piano della legittimità dell’esercizio dell’attività, ma, in mancanza di una specifica disposizione normativa in tal senso, non priva di conseguenze i rapporti giuridici concernenti lo svolgimento di quell’attività. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non inesistenti le fatture emesse non dalla società di smaltimento dei rifiuti ma da società c.d. di intermediazione mandataria senza rappresentanza della prima . - Non si segnalano precedenti in termini. Tuttavia, sulla qualificazione delle operazioni come inesistenti Sez. 5, Sentenza 5719/2007 in tema di IVA, l’emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non è riconducibile alla fattispecie, prevista dall’art. 41, terzo comma, del Dpr 633/1972, dell’emissione di fattura recante indicazioni incomplete o inesatte, né a quella, prevista dall’art. 21, secondo comma, n. 1, del medesimo Dpr, di omissione dell’indicazione dei soggetti tra cui è effettuata l’operazione, ma va qualificata come fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente, per la quale dev’essere versata la relativa imposta, ai sensi dell’art. 21 cit., non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l’operazione fatturata. Sez. 5, Sentenza 17377/2009 in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti cioè effettuate da un soggetto cedente diverso da quello cui documentalmente, attraverso l’emissione della fattura, le stesse sono riferite il committente/cessionario, in applicazione dei principi della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, ha l’onere di provare di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell’operazione e tale prova non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode. SEZIONE QUINTA 18 NOVEMBRE 2011, N. 24252 VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE. Cedibilità del patto - Dopo il pagamento del prezzo - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. La cessione del patto di riscatto, subordinata al consenso del contraente ceduto, è valida anche quando abbia ad oggetto la posizione del venditore che abbia già ricevuto il pagamento del prezzo, in quanto l’effetto del principio consensualistico può lasciare persistere le ulteriori obbligazioni principali nella specie, la consegna ed accessorie, nonché i diritti potestativi, quale, appunto, il diritto di riscatto, la cui permanenza rende la sostituzione soggettiva consentita e non irrilevante per l’ordinamento, giustificando il ricorso ad una disciplina diversa da quella dettata dagli artt. 1261 ss. e 1268 ss. cc. Per un riferimento di ordine civilistico, si veda Cass. Sez. 2, Sentenza 1204/2010 poiché, ai sensi dell’art. 1406 cc, oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l’accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall’altra parte e non invece la cessione del contratto. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, contrariamente al principio enunciato, aveva ritenuto configurabile la cessione di un contratto preliminare di compravendita malgrado fosse già intervenuto il totale pagamento del prezzo al momento della stipula del preliminare stesso da parte del promissario acquirente . SEZIONE QUINTA 16 NOVEMBRE 2011, N. 24065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE. Contratto di sponsorizzazione a favore di terzo - Deducibilità - Condizioni. In tema di reddito d’impresa, l’art. 74, comma secondo, del Dpr 917/1986, nel testo vigente ratione temporis” , consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo. - Si richiamano Sez. 5, Sentenza 11226/2007 in tema di imposte sui redditi, rientrano nel concetto di spese di pubblicità, ai sensi dell’art. 74 del Dpr 917/1986, non solo le spese di pubblicità in senso stretto, ma anche tutte quelle che hanno in concreto lo scopo di incrementare le vendite, non esaurendosi nel fine di accrescere il prestigio della società. Sez. 5, Sentenza 16826/2007 in tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili in applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto indeducibili, da parte di una impresa avente ad oggetto sociale l’attività di intermediazione per l’erogazione di contributi da parte dell’Unione Europea in favore di altre imprese, i costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi in nome proprio, ma per conto delle imprese beneficiarie dei suddetti contributi, alle quali quei beni e quei servizi erano destinati .