RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA SENTENZA N. 18929 DEL 16/9/2011 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI. Istanza di rimborso - Richiesta dell'Amministrazione di produrre documenti - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Ragioni. In tema di rimborso dell'IVA, l'atto con cui l'amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso ex art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a produrre documentazione non costituisce riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., e non interrompe, quindi, il decorso della prescrizione, per difetto del requisito dell'univocità. In senso pienamente conforme, i seguenti precedenti specifici i Sez. 5, Sentenza n. 10342 del 2003 Perché si abbia riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione, a norma dell'art. 2944 cod. civ., occorre un atto o un fatto che implichi, anche tacitamente ma inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere. Ne consegue, in materia tributaria, che una siffatta ricognizione non è configurabile, per difetto del requisito dell'univocità, nell'atto con il quale l'ufficio finanziario, esaminata la dichiarazione dei redditi e l'istanza, in essa contenuta, di rimborso di somma risultante a credito, inviti il contribuente a produrre la documentazione su cui quel credito si fonda, dovendosi ritenere, in mancanza di altri elementi, nell'assoluta irrilevanza della successiva effettiva produzione di documenti, che la richiesta venga fatta al fine di verificare la fondatezza della pretesa. ii Sez. 5, Sentenza n. 12067 del 2004 L'atto con cui l'amministrazione invita il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso di determinate imposte, a produrre documentazione non costituisce, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., atto di riconoscimento del debito incompatibile con la volontà di disconoscere il credito fatto valere e non interrompe il decorso della prescrizione. SEZIONE QUINTA SENTENZA N. 18909 DEL 16/9/2011 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - BASE IMPONIBILE - IN GENERE. Spettacoli sportivi - Contributi erogati dall'UNIRE - Inclusione nella base imponibile - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Conseguenze in ordine alle detrazioni IVA. Nella previsione dell'art. 3, comma secondo, lett. c , d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 nel testo anteriore alla sostituzione operata con il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 60 , secondo il quale concorre a costituire la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività , possono rientrare i contributi erogati dall'ente pubblico UNIRE, dovendo a tale scopo essere inclusi tutti gli introiti che all'organizzatore delle corse di cavalli pervengono non solo dagli spettatori per la fruizione dell'evento, ma anche da terzi in connessione con l'allestimento del medesimo. Ne consegue che, esclusivamente in tal caso, la detrazione per l'IVA si calcola nella misura forfetaria prevista dall'art. 74, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Mancano precedenti specifici. Si veda, comunque, Sez. 5, Sentenza n. 9775 del 2009 In tema di imposta sugli spettacoli, l'art. 3, lett. c , del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nell'assoggettare ad imposizione l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonché ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attività , non si applica ai soli proventi percepiti nella fase della fruizione o del consumo dello spettacolo, ma anche a quelli riguardanti la fase anteriore del suo allestimento, riferendosi anche a categorie di erogatori che non si identificano con i consumatori dello spettacolo. Ne consegue che il corrispettivo versato dallo sponsor all'organizzatore dello spettacolo è soggetto all'imposta sugli spettacoli, stante la finalità dello sponsor di promuovere il proprio nome commerciale o il proprio marchio mediante l'abbinamento con lo spettacolo stesso, autonomamente organizzato, sempre che la prova della sponsorizzazione sia fornita dall'Amministrazione finanziaria, cui compete dimostrare in giudizio la fondatezza della pretesa impositiva, non operando in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento. Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato l'assunto dell'Amministrazione secondo cui spettava al contribuente dimostrare che si trattasse di somme ricevute in adempimento di un contratto di pubblicità e non di sponsorizzazione . SEZIONE QUINTA SENTENZA N. 18907 DEL 16/9/2011 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE. Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Preclusione prevista dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 , essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. Nella stessa direzione, in precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 1915 del 2007 In tema di contenzioso tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 consente alle parti di produrre nuovi documenti nel corso del giudizio tributario di appello, ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine perentorio previsto dall'art. 32, comma primo, dello stesso decreto. b Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 2011 In tema di contenzioso tributario, l'irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado, non rilevata dal giudice, non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. c Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 2011 Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel predetto grado l'originale dell'atto impositivo notificato e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica , costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, unicamente le eccezioni in senso stretto. SEZIONE QUINTA SENTENZA N. 18894 DEL 16/9/2011 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Spese di giudizio in caso di soccombenza - Diritti di avvocato - Liquidazione - Obbligo del giudice tributario - Fondamento - Fattispecie. In tema di contenzioso tributario, la corretta interpretazione dell'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impone al giudice tributario, ove risulti dimostrata l'attività professionale svolta nel giudizio, di liquidare, nelle spese di lite poste a carico della parte soccombente, anche le voci relative ai diritti spettanti al difensore, che rivesta la qualità di procuratore legalmente esercente la professione di avvocato, in quanto il giudice è tenuto, nel liquidare le spese, ad utilizzare i parametri previsti dalla tariffa forense vigente nella specie, d.m. Giustizia, 5 ottobre 1994, n. 585 , tra i quali è specificamente indicata anche la voce in questione. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva disatteso l'espressa richiesta di liquidazione dei diritti di avvocato, ritenendo che essi non erano previsti dalla tariffe professionali delle altre categorie di difensori, abilitati all'assistenza tecnica avanti le commissioni tributarie . In precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 3355 del 2002 In tema di contenzioso tributario, ai fini della liquidazione del compenso agli incaricati dell'assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il valore della lite va determinato non già in base al criterio dettato dall'art. 12, comma quinto, del D.Lgs. medesimo - che individua detto valore al diverso fine di stabilire la necessità o meno dell'assistenza tecnica -, ma sulla base di quanto previsto dalle tariffe professionali ne consegue che, in caso di assistenza tecnica fornita da un ragioniere o perito commerciale, il valore della lite si determina, ai sensi dell'art. 47, comma terzo, lett. e, del d.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso .