NOVITÀ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Sono trascorsi solo 4 giorni dall’ultimo aggiornamento in materia fiscale, eppure continuano a registrarsi delle ulteriori e interessanti novità. Stavolta nel mirino della Corte UE finiscono gli incentivi fiscali che il Governo italiano aveva concesso alle società che si quotavano in borsa. Ma non è tutto. I contribuenti dovranno fare attenzione ad agende, brogliacci e floppy disk rinvenuti casualmente nel corso di una verifica fiscale. Già, perché, ancora una volta, la Corte di Cassazione ribadisce la legittimità dell’accertamento. Infine, altre novità riguardano l’IVA e le sue fatture, la notifica degli atti impositivi alla filiale anziché alla sede legale della società e la famosa Lista Falciani. Nuovo stop agli incentivi per la quotazione in borsa Corte di Giustizia UE n. C-458/09 del 24 novembre 2011 Respinta dalla Corte di Giustizia UE la richiesta di annullamento presentata dal governo italiano avversa la sentenza del Tribunale di primo grado e risalente al settembre 2009 che aveva dichiarato illegittimi gli incentivi fiscali governativi concessi alle aziende che si quotavano in borsa. In particolare, oggetto del contendere, era il DL 269/03 che riconosceva sgravi IRES sino al 20% dell’imposta dovuta. Per la Commissione Europea, invece, tali benefici erano incompatibili con il mercato comune poichè tale regime di aiuti offre evidenti vantaggi selettivi, in quanto deroga al normale funzionamento del sistema tributario e favorisce talune imprese ”. Ora la parola fine alla vicenda. Possibile recupero per le ritenute d’acconto subite in Germania Corte di Giustizia UE n. C-284/09 del 20 ottobre 2011 La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea pone probabilmente la parola fine alla questione delle ritenute di acconto subite dagli investitori esteri sul suolo tedesco. Si parla, nella stragrande maggioranza dei casi, di ritenute subite su dividendi. Se però, la pronuncia è chiara per i soggetti appartenenti ad altri paesi membri, nulla si dice per i soggetti di paesi terzi a cui, per semplice logica, sembra potersi applicare il medesimo trattamento fiscale. Indeducibile la mora sul ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione Cassazione n. 24930 del 25 novembre 2011 Sono indeducibili gli interessi di mora dovuti al ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione in quanto componenti negativi di reddito non direttamente correlabili ai ricavi dell’attività tipica dell’impresa. Per la Cassazione, infatti, in tale specifica ipotesi, gli interessi moratori rivestono un'innegabile natura sanzionatola, giacché correlati ad un inadempimento dell'imprenditore o degli amministratori della società per le imprese esercitate in forma associata . Per il che essi, ad avviso della Corte, certamente non possono costituire - al pari di tutte le altre sanzioni irrogate all'impresa v. Cass. 5050/10 - costi funzionali alla produzione del reddito, come tali deducibili ai sensi degli 75 del d.P.R. n. 917/86 Cass. 1176609, 8135/11 ”. Agende e floppy ritrovati casualmente. Valido l’utilizzo anche senza autorizzazione Cassazione n. 24923 del 25 novembre 2011 Accertamento valido quando fondato sul ritrovamento di agende e floppy disk, all’esterno dell’azienda nella fattispecie si trattava di un automezzo dismesso , anche in assenza dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. E a nulla rileva, inoltre, il mancato contraddittorio con il contribuente al momento dell’elaborazione dei dati salvati sui supporti informatici ritrovati. Per la Cassazione, infatti, non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc non è, invece, invocabile, nella fase amministrativa di accertamento, la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Cass. nn. 8344 del 2001, 1543 del 2003, 19689 del 2004, 14058 del 2006, 8990 del 2007 gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità dì garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia dei due procedimenti, secondo un principio - oltre che sancito dalle norme sui reati tributari art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 cod. proc. pen. ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della applicazione della legge penale Cass. n. 22984 del 2010 ”. Detrazione salva anche se manca la fattura Cassazione n. 24912 del 25 novembre 2011 Non pregiudica la detrazione IVA la mancata conservazione dei documenti quando è provato l’effettivo versamento dell’imposta. Nelle motivazioni, la Cassazione precisa quindi che Indubbiamente il soggetto passivo che non rispetta i requisiti formali stabiliti dalla direttiva 2006/112 può essere punibile con una sanzione amministrativa, conformemente ai provvedimenti nazionali che traspongono tale direttiva nel diritto interno non costituisce conditio sine qua non, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ove si acquisisca, anche altrimenti, la prova certa indubbia nel caso cfr., sul punto, gli incontestati accertamenti di fatto sottesi inequivocamente alle osservazioni del giudice di appello testualmente riprodotte alla prima ed alla seconda lineetta dell'avvenuto effettivo versamento e nei limiti di questo di quella imposta [cfr., anche, Corte di Giustizia CE sentenza 11 giugno 1998, in causa C-361/96 31. l'art. 3, lett. a , dell'ottava direttiva va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro ammetta nel proprio ordinamento la possibilità che un soggetto passivo non stabilito in detto Stato membro, nell'ipotesi di smarrimento di una fattura o di un documento di importazione che non gli sia imputabile, dimostrai proprio diritto al rimborso producendo un duplicato della fattura o del documento di importazione in questione se l'operazione all'origine della domanda di rimborso è stata conclusa e non vi è il rischio di domande di ulteriori rimborsi a fortiori, deve riconoscersi la possibilità di dimostrare il proprio diritto al rimborso in favore del soggetto che, come nel caso, ha legittimamente emesso per effetto dell' inversione contabile detta esso stesso, in luogo del soggetto altrimenti tenuto, la fattura costituente il titolo giuridico del proprio diritto al rimborso] ”. Validi gli atti notificati alla filiale della societa’ Cassazione n. 24842 del 24 novembre 2011 Non vi è nessun obbligo di consegna dell’atto presso la sede legale della società o nelle mani del legale rappresentante. E’ valida la notifica effettuata anche presso una filiale. Infatti, Per consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anzichè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima tra le tante v. Cass. 5-5-2009 n. 2671 Cass. 14-6-2005 n. 12754 Cass. 10-2-2005 n. 267 . E' stato altresì puntualizzato che, ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo Cass. 13-4-2004 n. 7037 Cass. 24-2-2004 n. 3620 ”. Sequestro illegittimo se non e’ provata la pertinenzialita’ con il reato Cassazione n. 41399 del 14 novembre 2011 Deve essere provato il nesso di pertinenzialità con il reato confiscato perché possa essere ritenuto legittimo il sequestro dei conti dell’imprenditore. Tale misura, infatti, è valida solo nel caso di confisca per equivalente. Per la Cassazione, si legge così nelle motivazioni della sentenza, Il sequestro preventivo è stato disposto a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 2, ossia sulle cose di cui è consentita la confisca nella specie, secondo quanto risulta dalla motivazione del g.i.p. riportata nel ricorso, il profitto rectius denaro , ex art. 240 c.p., che l'indagato ha conseguito dalla commissione del reato per il quale è indagato. In punto di diritto, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto del reato deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare vedi Cass., Sez. 6^, 25 marzo 2003, n. 23773, . E' evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purchè sia attribuibile all'indagato vedi Cass., Sez. 6^, 1 febbraio 1995, n. 4289, . Deve pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa SSUU 29951/2004 Rv. 228166 in motivazione ”. Benefici ok se l’immobile e’ occupato CTR Lazio n. 557/14/11 Non perde il beneficio prima casa il contribuente che è impossibilitato a trasferire la residenza al nuovo indirizzo nei termini previsti perché l’immobile è locato e l’inquilino corrente non lo ha liberato. Il fisco esce così sconfitto” dalla vertenza in quanto prima di dichiarare la decadenza dalle agevolazioni avrebbe dovuto verificare le ragioni, e la causa di forza maggiore, del mancato trasferimento nell'immobile addotte dal contribuente. Inutilizzabile la lista Falciani” CTP Como n. 188/01/11 del 15 novembre 2011 Inutilizzabili, almeno a fini tributari, i dati contenuti nella famigerata Lista Falciani”. L’acquisizione illegittima della documentazione, per i giudici lombardi, ne pregiudica l’utilizzo. In particolare, si legge nelle motivazioni, trattandosi pertanto di documenti di origine illecita il loro contenuto non può essere utilizzato in processo - art. 240 co. 2 c.p. e, in assenza di altri elementi di prova e/o possibilità di loro acquisizione, deve per ciò solo disporsi archiviazione del procedimento ”. Gestione antieconomica? da sola non basta per l’accertamento CTP Siracusa n. 324/02/11 del 27 luglio 2011 L’accertamento induttivo non è automatico” anche se la gestione risulta antieconomica o contraria a qualsivoglia minima logica imprenditoriale di massimizzazione dei profitti. La CTP ha così accolto il ricorso della società in quanto l'Ufficio, prendendo a base delle sue argomentazioni una situazione economica ritenuta irragionevole , senza compiere una approfondita verifica della gestione aziendale, ha ritenuto di potere affermare che dall'esame della dichiarazione si poteva desumere una gestione aziendale antieconomica , che valeva a togliere attendibilità alle scritture contabili nel loro complesso , legittimandolo a determinare i ricavi e il reddito In via induttiva, ai sensi dell'art 39 del D.P.R. 600/1973, ignorando che poteva ricorrere a tale metodo di rettifica solo in presenza dei presupposti, vincolanti e tassativi, specificatamente indicati nell'articolo in parola, di cui non vi è traccia nell'avviso impugnato e nelle successive controdeduzioni, che ribadiscono il diritto dell'Ufficio a procedere alla rettifica senza riscontro analitico della documentazione ”. A cura di d.t.