NOVITÀ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Con un occhio all’Europa e con un occhio all’Italia, questo week-end, l’aggiornamento in materia fiscale. Numerosi gli spunti di rilievo da prendere in considerazione. Partiamo, però, dal territorio nazionale, meglio ancora dall’Agenzia delle Entrate, che affronta temi diversi spazio alle attività di gestione del ‘fondo pensione’ e alle relative possibili esenzioni, e poi soggetto non residente e ‘portabilità’ del credito. Citazione ad hoc, invece, per la risoluzione numero 113 in ballo l’applicabilità di Irap e Ires all’attività di mediazione degli Ordini. Altro fronte ‘caldo’ è quello delle Commissioni tributarie, con pronunce ricche di riferimenti sul tappeto, tra l’altro, la rimborsabilità dell’Iva per le migliorie a beni di terzi la deducibilità dei compensi versati all’amministratore di una società di capitali l’omessa presentazione del modello Iva. Da segnalare, in particolare, poi, la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con cui i giudici stabiliscono che è eccessiva la sanzione se il contribuente ‘salta’ il pagamento di una sola rata. E ora spazio alla Cassazione, con una rapida carrellata su alcune delle tematiche di maggiore rilievo, ovvero esdebitazione credito Irap validità della notifica vendita ‘sottocosto’ rettificabilità della dichiarazione di successione operazione elusiva e regolarizzazione ‘frode carosello’. Per chiudere, facciamo un salto in Europa, dove si è parlato, tra l’altro, di detraibilità dell’Iva e liti ultradecennali. Capitolo a parte, infine, per la pronuncia che riguarda il noto sito ‘Ebay’ ebbene, la triangolazione su ‘Ebay’, viene stabilito, non è esente dai dazi all’importazione. Solo le attività di gestione del fondo sono esenti da Iva Ris. Ag. Entrate n. 114/e del 29 novembre 2011 Scontano invece l’imposta tutte gli altri servizi amministrativi e contabili resi dal consulente esterno al fondo pensione. È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito inerente l’interpretazione dell’art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, si legge nella risoluzione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente” che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio per il quale è prevista l’esenzione, vale a dire, per la gestione del fondo cfr. sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, punto 70 . Non possono, in ogni caso, fruire dell’esenzione i servizi consistenti nella fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica come, ad esempio, la messa a disposizione di un sistema informatico ”. Soggetto non residente. dal fisco tutte le indicazioni per la portabilità del credito Iva Ris. Ag. Entrate n. 108/e del 24 novembre 2011 Dal Fisco tutti i chiarimenti relativi alla possibilità, per un soggetto non residente che nel corso del medesimo anno abbia operato mediante identificazione diretta prima e stabile organizzazione poi, di recuperare il credito IVA maturato dalla posizione di identificazione diretta nelle liquidazioni periodiche della stabile organizzazione. È questo il contenuto della recente risoluzione dell’Agenzia che modifica il precedente orientamento della risoluzione n. 327/2008, che riteneva inammissibile la compensazione dei crediti di una posizione con i debiti dell’altra. Iva e Ires per la mediazione dell’ordine Ris. Ag. Entrate n. 113/e del 29 novembre 2011 Non sfugge a IRAP e IRES l’attività di mediazione degli ordini. Nella lunga risposta all’interpello presentato dal Consiglio Nazionale Forense, l’Agenzia delle Entrate precisa infatti che l’attività di mediazione si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l’assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili. Da quanto sopra esposto consegue, sotto il profilo fiscale, che l’attività di mediazione deve qualificarsi, sia ai fini dell’imposizione diretta che dell’IVA, come attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, dell’art. 55 del TUIR e dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972. In particolare, l’attività realizzata dall’organismo di mediazione – organizzata in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile – è riconducibile nell’ambito applicativo, ai fini IRES, della lettera a del comma 2 del citato art. 55 del TUIR e, ai fini IVA, dell’art. 4, primo comma, del DPR n. 633 del 1972. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense, non può trovare applicazione, agli effetti dell’IRES, l’art. 143, comma 1, secondo periodo, del TUIR. L’inquadramento fiscale agli effetti dell’IRES e dell’IVA sopra delineato vale anche nell’ipotesi di attività di mediazione posta in essere dai consigli degli ordini degli avvocati mediante l’istituzione di appositi organismi di mediazione, sia quali articolazioni interne degli stessi consigli degli ordini, sia quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli degli ordini ”. Liti ultradecennali. La norma vigente non contrasta con la direttiva Ue Corte di Giustizia Ue n. c-500/10 del 17 novembre 2011 Non è in contrasto con la vigente normativa europea la norma che ha dichiarato estinte le liti ultradecennali pendenti di fronte alla CTC. Per i giudici europei, che hanno dato il via libera al provvedimento nazionale, la predetta norma non è assimilabile ai precedenti condoni e quindi non pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’IVA o il principio di neutralità fiscale, né favorisce i contribuenti colpevoli di frode fiscale ”. La triangolazione su ebay non è esente dai dazi all’importazione Corte di Giustizia Ue n. c-454/10 del 17 novembre 2011 I negozi di intermediazione operanti sul noto sito eBay, ovvero che acquisiscono ordini per conto di un’azienda extracomunitaria che provvede poi alla spedizione diretta al cliente finale, sono soggetti a tutte le formalità inerenti l’importazione se, con la normale diligenza, potevano verificare l’introduzione dei prodotti sul territorio comunitario. Ai sensi degli artt. 177 e 202 del codice doganale, i giudici europei ricordano infatti che per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articolo 177, secondo trattino L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare Sono debitori le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare ”. È quest’ultima, senza ombra di dubbio, la fattispecie contestata dal fisco tedesco ad un proprio contribuente che organizzava aste di articoli originari della Cina su eBay. In particolare, tale intermediario, concludeva i contratti di vendita con clienti anche comunitari per conto del fornitore asiatico, incassando il corrispettivo, mentre alla spedizione delle merci ai compratori provvedeva direttamente quest’ultimo. Iva detraibile anche se non versata Corte di Giustizia Ue n. c-414/10 del 17 novembre 2011 Sempre detraibile l’IVA relativa all’import anche se non ancora versata all’erario. Per la Corte di Giustizia UE non è quindi legittima la normativa nazionale che subordini il diritto alla detrazione all’avvenuto pagamento dell’imposta. Per la Corte, si legge nelle motivazioni della sentenza, tale diritto alla detrazione costituisce parte integrante del sistema comune dell’IVA. Esso è inteso ad esonerare interamente le imprese dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le loro attività economiche e pertanto, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, esso deve essere esercitato immediatamente, per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Qualsiasi limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA incide sul livello dell’imposizione fiscale e deve applicarsi in modo analogo in tutti gli Stati membri. Conseguentemente, sono consentite deroghe nei soli casi espressamente contemplati dalla direttiva. La questione pregiudiziale va risolta tenendo conto di tale giurisprudenza ”. Invalida la notifica al vecchio domicilio Cassazione n. 24877 del 24 novembre 2011 Il cambio di residenza del contribuente mette a rischio la validità della notifica. Per la Cassazione, si legge tra le motivazioni della sentenza, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., nella parte in cui prevede che le variazioni o le modificazioni dell’indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 60 giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, è stato espunto dall’ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità C. Cost. n. 360/03 , con conseguente espansione della regola generale, secondo la quale l’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato ”. Quindi, Il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito in L. n. 248 del 2006, non può, infatti, applicarsi retroattivamente e riguarda le sole notifiche eseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legge medesimo Cass. 26542/08, 13510/09 . Ne discende che, nel caso di specie, essendo la variazione del domicilio fiscale della contribuente divenuta efficace in epoca precedente la notifica dell’avviso di accertamento - avendo detta variazione effetto immediato, poiché avvenuta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 - la notifica di tale atto deve ritenersi invalida ”. Credito Irap sempre privilegiato Cassazione n. 24652 del 22 novembre 2011 Il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive IRAP dall’art. 39 del DL 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. Cass. 4861/2010 ”. Con questa motivazione la Cassazione ha quindi accolto il ricorso di Equitalia avverso il decreto del Tribunale che rigettava l’opposizione alla stato passivo proposto dalla stessa, avverso l’esclusione del privilegio ex art 2752 comma 3 c.c. per il credito tributario IRAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria. La vendita sottocosto nasconde la bancarotta Cassazione n. 42923 del 21 novembre 2011 L’ architetto-ragioniere” che, d’accordo con gli altri soci, collabora attivamente alla vendita sottocosto dei beni dell’azienda, accelerando il dissesto finanziario della stessa, è imputabile di bancarotta per distrazione. Per la Cassazione, che ha condannato il socio occulto di una società che vedeva a capo moglie e marito, il ricorrente ha svolto attività gestoria all’interno dell’impresa fallita, avente connotati di sistematicità e continuità, nel corso dello svolgimento di attività imprenditoriale illecita svolta dai coniugi / incetta di merce da non pagare e da vendere sottoprezzo , con particolare riguardo alla consumazione delle condotte distrattive. La sentenza impugnata ha dato il giustificato rilievo accusatorio alle dichiarazioni dello stesso , che ha ammesso di aver collaborato nel tempo della consumazione della distrazione dei beni, avendo continuativamente presenziato nel magazzino/deposito ove i beni acquistati transitavano, accettando che e lo presentassero ai fornitori come architetto, sebbene fosse solo diplomato in ragioneria ”. Compenso della mediazione a valore di mercato Cassazione n. 24444 del 21 novembre 2011 Anche se tariffe professionali, il contratto o altri accordi prevedono diversamente, al mediatore spetta un compenso che deve essere rapportato al valore reale” dell’affare concluso. Per la Cassazione, si legge così in conclusione alla sentenza, La misura della provvigione che spetta al mediatore per l’attività svolta nella conclusione dell’affare - anche se ciò non sia specificamente previsto in patti, tariffe professionali od usi, e tanto più in quanto si utilizza il criterio di commisurarla ad una percentuale di un dato montante - deve tenere conto del reale valore dell’affare nella specie, una compravendita , che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto, anche se può coincidere con questo Cass. 25 maggio 2007, n. 12236 ”. Dichiarazione di successione rettificabile dopo il termine Cassazione n. 24265 del 18 novembre 2011 Per la Cassazione con indirizzo ormai consolidato” tale definito da Cass., trib., 6 agosto 2008 n. 21196, che richiama sez. un. n. 14088/04 Cass. n. 8972/02” ha condivisibilmente affermato che la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346” con la precisazione che l’eventuale mancata osservanza” di tal termine potrà comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 50 e ss. , purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta” in tale arco temporale è, fra l’altro, consentito al contribuente correggere la dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione ed automatica art. 34, comma 5 e ss., citato D.Lgs. , e l’Ufficio non potrà ignorare la correzione, apportata uniformandosi ai parametri legali, perché così finirebbe per assoggettare il dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico ”. Con queste motivazioni la Suprema Corte ha così respinto il ricorso del Fisco in quanto L’errore rilevato, però, non attribuisce automatico fondamento alla doglianza dell’Agenzia atteso che L’avviso di rettifica e liquidazione emesso entro due anni dal pagamento dell’imposta di successione effettuato in autoliquidazione dal contribuente contestualmente e in forza dì una dichiarazione sostitutiva di una precedente dichiarazione di successione” intervenuta oltre la scadenza del termine di cui all’art. 31, comma 1, D.Lgs. 346/1990” non è affatto legittimo” e di conseguenza tempestivo ”. Regolarizzazione vietata se l’operazione è elusiva Cassazione n. 24231 del 18 novembre 2011 Solo la completa eliminazione del rischio di perdite fiscali in capo all’erario consente al contribuente l’ammissione alla procedura di regolarizzazione dell’IVA. Questa possibilità, per la Cassazione, deve quindi essere esclusa a priori quando si tratta di fatture emesse per operazioni inesistenti. Nel caso specifico, precisa così la Cassazione che alla stregua della disciplina Comunitaria, in tema di tributi armonizzati, la regolarizzazione deve ritenersi consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui il rischio di perdite di entrate fiscali sia stato eliminato in tempo utile, ovvero il contribuente che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede. Nel caso, tali condizioni non ricorrono, posto che il contribuente non ha assunto alcuna tempestiva iniziativa per l’eliminazione del rischio e, d’altra parte, pur gravato del relativo onere Cass. n. 30057/2008, n. 20398/2005 , non ha nemmeno tentato di allegare e provare la propria buona fede ”. Esdebitazione senza obbligo di pagamento Cassazione n. 24214 del 18 novembre 2011 Il subordinare il riconoscimento dell’esdebitazione al pagamento parziale di tutti i creditori chirografari significherebbe introdurre una distinzione, sul piano effettuale e sotto il profilo di interesse, fra fallimenti con creditori privilegiati di modesta consistenza sotto l’aspetto del numero e dell’entità e gli altri. Tale distinguo, tuttavia, risulta all’evidenza connotato da una totale assenza di ragionevolezza, essendo basato su dati del tutto casuali, quali la ripartizione dei creditori fra privilegiati e chirografari, ed essendo assolutamente disancorato dagli esiti riconducibili al comportamento dell’imprenditore dichiarato fallito, e segnatamente dalla considerazione della consistenza dell’attivo acquisito, delle somme complessivamente erogate ai creditori e del grado di soddisfazione di ciascuno di essi ”. È quindi compito dell’ autorità giudiziaria valutare, ad ogni singolo caso, se e quando i pagamenti effettuati dal debitore sono sufficienti alla concessione del beneficio. Buona fede da provare con solide argomentazioni nella frode carosello Cassazione n. 23626 dell’11 novembre 2011 Prova a carico del contribuente quando si tratta di cartiere” e frode carosello. Quindi, se l’Agenzia dimostri che l’operazione cui la fattura si riferisce è soggettivamente inesistente, compete al contribuente provare l’insussistenza di ipotesi penalmente rilevanti, in base alla regola, secondo cui, la ricorrenza dei presupposti di una deduzione, riducendo questa l’imponibile, va provata dal contribuente. Con la precisazione che tale prova non è sufficientemente fornita attraverso la dimostrazione del conseguimento della merce o del servizio e la documentazione del relativo pagamento, trattandosi di circostanze non decisive in rapporto al thema probandum la prima in quanto insita nella nozione di operazione soggettivamente inesistente secondo la definizione sopra richiamata la seconda perché relativa ad un dato di fatto che, di per sé, non garantisce l’estraneità del committente/cessionario ad ogni ipotesi criminosa cfr. Cass. 17377/09 ”. La Cassazione ha così rigettato un complesso ricorso presentato dalla società contribuente condannandola anche al pagamento delle spese processuali. Confideiussione agevolata Cassazione n. 23612 dell’11 novembre 2011 Rigettando il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della CTR della Sicilia, la Cassazione ha così stabilito che Secondo l’orientamento che si è andato consolidando nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti , si configura una confideiussione”, con la conseguenza che i fideiussori sono solidalmente obbligati all’estinzione del debito, ex art. 1946 c.c., ed è sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. f , e dell’art. 6 e relativa nota della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. medesimo ”. Nella fattispecie, inoltre, non risultando né provata né dedotta l’esistenza di patti che escludevano o limitavano l’applicazione del regime di solidarietà ad una o più delle fideiussioni prestate a favore della banca creditrice, doveva applicarsi lo speciale regime agevolativo” Cass. n. 10347 del 2007 e n. 20219 del 2004 ”. L’imposta di registro punto di partenza per l’accertamento delle dirette Cassazione n. 23608 del 11 novembre 2011 A pochi giorni dalla sentenza n. 22869, la Cassazione conferma quanto stabilito in tema di legittimazione dell’accertamento induttivo sul reddito da plusvalenza desunto dal valore dichiarato in sede di applicazione dell’imposta di registro. Si legge così nelle motivazioni della nuova sentenza che l’indicazione, nel bilancio di una società, di un’entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di registro, legittima di per sé l’amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente che deduca l’inesattezza di una tale correzione di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando anche con il ricorso ad elementi indiziari di avere in concreto venduto proprio al prezzo inferiore indicato in bilancio ”. No al rimborso Iva per le migliorie di beni di terzi Ctr Milano n. 117/1/2011 del 31 maggio 2011 Non è rimborsabile l’IVA pagata per beni che non hanno una funzionalità autonoma, ma costituiscono, piuttosto, spese relative a più esercizi deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio ma NON AMMORTIZZABILI secondo l’etimo della parola ”. È questo il caso dei costi sostenuti per migliorie realizzate su un immobile condotto in leasing e non suscettibili di autonoma utilizzazione. Con tale motivazione i giudici della CTR milanese hanno così accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate condannando invece la società alla rifusione delle spese. L’omissione del modello non blocca il credito Ctr Milano n. 79/13/2011 L’omessa presentazione del modello IVA non blocca il riporto del credito all’annualità successiva. Ovviamente se lo stesso è legittimamente maturato e documentato. Con questa motivazione la CTR lombarda ha accolto le tesi del contribuente e respinto invece quelle dell’Agenzia delle Entrate, a cui è stato invece rimproverato” il fatto di aver contestato il solo comportamento omissivo del contribuente senza invece essere entrata, più a fondo, nel merito della natura e della sostanza del credito riportato. In conclusione, stabiliscono i giudici, il diverso comportamento tenuto del Fisco, inerte nella propria attività di verifica, rispetto a quello del contribuente, collaborativo e disposto a fornire tutta la documentazione richiesta dalla discussione, non può che portare ad un riconoscimento del credito indipendentemente dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Non si ferma” l’automezzo utilizzato per il lavoro Ctp Verbania n. 43/2/11 del 6 maggio 2011 È da ritenersi illegittimo il fermo amministrativo del mezzo utilizzato per scopi lavorativi nella fattispecie un autotrasportatore se prima non è stata effettuata una verifica mirata allo scopo di identificare altri possibili beni su cui agire. Per i giudici piemontesi, nella stringata sentenza, è questa la ratio dell’art. 515 cpc. Amministratore unico sempre deducibile Ctp Alessandria n. 33/1/11 del 4 maggio 2011 Quando si tratta di reddito delle società sono sempre deducibili i compensi versati all’amministratore. Per i giudici della CTP, inoltre, Né può assumere rilievo il fatto che, il caso de quo, riguardi il lavoro svolto dall’unico socio ed amministratore della società, poiché ciò non può, automaticamente, assimilare l’amministratore ad un imprenditore individuale trattandosi, appunto, di una società di capitali e non essendo l’art. 60 del TUIR volto a regolare tali fattispecie ”. Eccessiva la sanzione se si salta solo una rata Ctp Alessandria n. 4/6/11 del 10 gennaio 2011 Non è sanzionabile il contribuente che, in attesa di chiarimenti e conteggi della Direzione Provinciale delle Entrate, ometta il versamento delle rate successive alla prima ma che poi provveda al pagamento delle stesse appena riceva il sollecito. Per i giudici piemontesi, quindi, L’atto oggetto di impugnazione è da considerarsi nullo, in quanto il mancato versamento della seconda rata non risulta essere atto diretto all’evasione, ma dovuto alla presenza di obbiettive condizioni di incertezza sulla portata di una norma tributaria ”. A cura di d.t.