NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Panorama ampio per l'aggiornamento del week-end in materia fiscale. Si spazia, infatti, dall'Europa all'Italia, dalla Corte di giustizia alla Cassazione, passando per le Commissioni tributarie e facendo tappa anche all'Agenzia delle Entrate. Ma proviamo a mettere ordine, partendo dall'ambito nazionale, meglio ancora dalla Suprema Corte. Diversi, come sempre, gli spunti offerti dai giudici di piazza Cavour, che affrontano temi rilevanti, tra cui notifiche tributarie confiscabilità del denaro del commercialista complice dell'evasione rilevanza penale di documenti creati ad arte o 'semplicemente' modificati cessione all'esportazione condono e rimborso delle somme contestate attività 'inquinata' e confiscabilità del patrimonio Iva e fattura fittizia elusività dell'accordo simulato per risparmiare Iva responsabilità dell'amministratore di fatto. Rimanendo in Italia, diamo prima un'occhiata alle Commissioni tributarie territoriali, segnalando alcuni dei temi affrontati contribuente senza garanzia ma con pagamenti regolari, illegittima l'iscrizione a ruolo valenza degli studi di settore termine lungo di impugnazione contabilità inattendibile e accertamento. E poi tocca all'Agenzia delle Entrate, che, con una risoluzione ad hoc, affronta la questione, sempre delicata, del 'bonus prima casa' ebbene, è possibile la rinuncia nei primi 18 mesi dall'acquisto, senza sanzioni. Per chiudere, spazio all'Europa. Dal fronte della Corte di giustizia segnaliamo una prima sentenza che affida al giudice nazionale la valutazione dell'abuso di diritto per quanto concerne la detrazione Iva versata a monte , una seconda sentenza che riguarda la cessione dei crediti non soggetta a Iva perché operazione 'fuori campo' e una terza sentenza che affronta il tema delle regole per la territorialità dell'Iva. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. RINUNCIA SENZA SANZIONI NEI 18 MESI RIS. AG. ENTRATE N. 105/E DEL 31 OTTOBRE 2011 In risposta ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel termine dei 18 mesi dalla data di acquisto, il contribuente può rinunciare all'agevolazione per l'acquisto della prima casa, sia a fini IVA che di registro, senza applicazione delle sanzioni pari al 30% mediante presentazione di un'autodenuncia. Oltre il predetto termine resta solo al contribuente la possibilità di affidarsi ravvedimento operoso, con presentazione della dichiarazione d'intervenuta decadenza e la contestuale richiesta di riliquidazione dei tributi all'ufficio che ha registrato l'atto originario. FIERE, STANDS ED IVA. DALLA CORTE UE LE REGOLE PER LA TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA CORTE DI GIUSTIZIA UE CAUSA N. 530/09 DEL 27 OTTOBRE 2011 Tre regole diverse in funzione dello specifico impiego. Questo il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia Europea in tema di territorialità dell'IVA per gli stand fieristici o espositivi che vengono progettati, locati e montati e quindi utilizzati in occasione di fiere o di esposizioni internazionali. Si tratta, in ogni caso, di conclusioni che l'Agenzia delle Entrate aveva già fatto proprie nella circolare n. 37/E del 29 luglio scorso. AL GIUDICE NAZIONALE LA VALUTAZIONE DELL'ABUSO DI DIRITTO CORTE DI GIUSTIZIA UE N. C-504/10 DEL 27 OTTOBRE 2011 Operazioni fittizie, detrazione dell'imposta ed abuso del diritto. Questi gli argomenti trattati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE. In particolare, si legge nelle conclusioni, compete al giudice del rinvio accertare, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la prestazione di servizi di cui trattasi nella causa principale, l'esistenza o l'insussistenza di un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a detrazione dell'IVA versata a monte . FUORI CAMPO IVA LA CESSIONE DEI CREDITI AL VALORE DI MERCATO CORTE DI GIUSTIZIA UE CAUSA C-93/10 DEL 27 OTTOBRE 2011 A rilevare è la differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto. Se tale differenza rappresenta il valore economico effettivo dei crediti in sofferenza ceduti allora la cessione non è soggetta ad IVA trattandosi di operazione fuori campo . Per la Corte UE, in particolare, diversamente dal factoring vero e proprio, il trasferimento di crediti in sofferenza non configurava una prestazione di servizi al cedente, imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto . Inoltre, la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di acquisto dei medesimi non costituisce il corrispettivo di tale servizio, bensì riflette il valore economico effettivo di tali crediti al momento della loro cessione, su cui incide lo stato di sofferenza dei crediti stessi e l'accresciuto rischio di insolvenza dei debitori . COMMERCIALISTA CONFISCATO QUANDO È COMPLICE DELL'EVASIONE CASSAZIONE N. 39239 DEL 28 OTTOBRE 2011 Confiscabile il denaro del commercialista che si rende complice dell'evasione fiscale del proprio cliente. E ne trae un beneficio economico. La Cassazione conferma così che nella fase cautelare, nel caso di illecito plurisoggettivo, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso SU sent. 26654/2009 Sez. 5, sent. 13277/2011 Sez. 5, sent. 10810/2010 , in particolare ogni qualvolta non sia possibile individuare già specificamente la quota del singolo apporto rispetto al profitto Sez. 6, sent. 18536/2009 Sez. 6, sent. 30966/2007 nella specie, è allo stato specificamente assente anche nelle deduzioni difensive . CONFISCA DELL'INTERO PATRIMONIO SE L'ATTIVITÀ È INQUINATA CASSAZIONE N. 38538 DEL 25 OTTOBRE 2011 Quando è forte il sospetto che l'intera attività aziendale sia inquinata dalle attività illecite poste in essere dall'amministratore nulla vieta che si arrivi al sequestro dell'intero patrimonio aziendale. Per la Cassazione, che richiama una precedente sentenza, il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato può riguardare una intera società ed il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell'intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita Cass. Pen. Sez. I, 21.12.2010 n. 2737 . AMMINISTRATORE INERTE. RISPONDE ANCHE SE DI FATTO CASSAZIONE N. 38298 DEL 24 OTTOBRE 2011 Continua la linea dura della Cassazione contro gli amministratori di fatto. Si legge così nelle conclusioni della sentenza che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in risalto come l'amministratore di fatto , in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., sia da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto , per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Sez. 5, Sentenza n. 7203 del 11/01/2008 Ud. dep. 14/02/2008 Rv. [Omissis] . FALSO IN ATTO PUBBLICO PER IL SOGGETTO INTERPOSTO NELL'IMPORT DI AUTO CASSAZIONE N. 38137 DEL 21 OTTOBRE 2011 Non solo emissione di fatture per operazioni inesistenti ed omessa dichiarazione. Risponde anche di falso in atto pubblico chi funge da soggetto interposto in una frode carosello che mira all'importazione di auto da altri Paesi della comunità europea. Per la Cassazione, quindi, nel caso in cui sia inserita una dichiarazione mendace, circa la sussistenza di requisiti richiesti ex lege - nel caso di specie l'avere assolto agli obblighi i.v.a. sull'acquisto intracomunitario, al fine di ottenere la immatricolazione delle autovetture - e che assolva alla funzione di fornire alla P.A. una esatta informazione su qualità personali o reali del soggetto, la dichiarazione stessa non potrà che essere ritenuta parte integrante dell'atto pubblico costitutivo del relativo diritto. Da ciò scaturisce che, qualora la detta dichiarazione rappresenti falsamente una circostanza rilevante ai fini della determinazione conseguente e l'Amministrazione competente sia indotta in errore in ordine a tale situazione di fatto, il privato istante deve essere ritenuto responsabile del delitto di cui al citato art. 483 c.p. . SENZA DISTINZIONE TRA FALSITÀ IDEOLOGICA O MATERIALE QUANDO SI TRATTA DI DOCUMENTI CREATI AD HOC CASSAZIONE N. 36844 DEL 12 OTTOBRE 2011 Documento creato ad arte o modifica di un documento esistente, penalmente, pari sono. In particolare, L'art. 1 comma 1 lett. a d.lgs. 74/2000 fornisce una nozione normativa del concetto di fatture per operazioni inesistenti che sono considerate tali quelle emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate anche in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Da tale definizione, risulta chiaro che concretizza l'elemento obiettivo del reato previsto dal citato art. 2 l'utilizzo, al fine della indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture per operazioni inesistenti senza alcuna distinzione tra documenti falsi nella loro materialità o falsi in riferimento alle operazioni ivi indicate Cass. Sez. 3 sentenza 9673/2011 . Con questa motivazione la Cassazione ha respinto il ricorso del contribuente condannandolo anche al pagamento delle spese processuali. DECRETO INGIUNTIVO CON IL TIMBRO DELL'ORDINE CASSAZIONE N. 22655 DEL 31 OTTOBRE 2011 Deve produrre copia della parcella, completata dal parere dell'ordine, il commercialista che richiede un decreto ingiuntivo per la riscossione dei propri compensi. Accogliendo il ricorso dell'azienda debitrice, soccombente nei precedenti giudizi, la Cassazione ha così stabilito che È noto che, in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Nel caso di specie, pertanto, stante la mancata produzione, di tale documentazione, il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso . CON IL RIPENSAMENTO DEL GIUDICE TERMINE DEL RIMBORSO DALLA DATA DELLA SENTENZA CASSAZIONE N. 22282 DEL 26 OTTOBRE 2011 L'inversione di rotta giurisprudenziale fa sì che il termine per il rimborso decorra dalla data della sentenza e non da quella di avvenuto pagamento dell'imposta. Accogliendo il ricorso del contribuente, la Cassazione ha così stabilito che Invero il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia c.d. overruling , il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale ora per allora , nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente . IL CONDONO NON PREGIUDICA IL RIMBORSO DELLE SOMME NON CONTESTATE CASSAZIONE N. 22262 DEL 26 OTTOBRE 2011 Respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha così stabilito che la definizione della lite fiscale ai sensi dell'articolo 16 l. 289/02 preclude al contribuente soltanto la restituzione delle somme versate per le imposte in relazioni alle quali l'avviso impugnato contenga una pretesa impositiva e non preclude la restituzione delle somme versate per imposte che, pur contemplate nell'avviso, non abbiano formato oggetto di pretesa impositiva. La correttezza della conclusione ora esposta risulta suffragata proprio dalla giurisprudenza citata dalla difesa erariale, laddove si afferma Cass. 7729/08 che il condono elide la pretesa impositiva unitamente all'impugnazione del contribuente , in tal modo chiarendosi che gli effetti del condono operano nel perimetro segnato, da un lato, dalla pretesa impositiva dell'Ufficio e, dall'altro lato, dalla correlativa impugnazione del contribuente . ELUSIVO L'ACCORDO SIMULATO PER RISPARMIARE IVA CASSAZIONE N. 22258 DEL 26 OTTOBRE 2011 Configura abuso di diritto la compravendita di un immobile immediatamente alienato con minima differenza di prezzo tra le due operazioni. Per la Cassazione, quindi, è già stato ritenuto da questa Corte per tutte si vedano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25374 del 17/10/2008 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11236 del 20.5.2011 che in tema di IVA, le pratiche abusive consistenti nell'impiego di una forma giuridica o di un regolamento contrattuale - seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione - al fine di realizzare quale scopo principale seppur non esclusivo un risparmio di imposta, anche se allo stesso si accompagnino secondarie finalità di contenuto economico, consistono in abusi di diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento comunitario e pertanto assumono rilievo normativo primario in tale ordinamento, indipendentemente dalla presenza di una clausola generale antielusiva nell'ordinamento fiscale italiano. Né siffatto principio può in alcun modo ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali . IVA INDETRAIBILE SENZA LA STAMPA DEL REGISTRO CASSAZIONE N. 22245 DEL 26 OTTOBRE 2011 Indetraibile l'IVA sugli acquisti di beni e servizi senza la stampa dei registri. A nulla vale dimostrare il possesso di tutti i documenti di acquisto e la conservazione dei registri su supporto informatico. Per la Cassazione, infatti, L'art. 7, comma 4 ter, del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489, nella versione, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede infatti, come questa Corte ha chiarito, che a tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente, quando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza . Ne consegue che la regola è la tenuta dei registri contabili su supporti cartacei, anche se a tutti gli effetti di legge è considerata regolare anche la tenuta di essi con sistemi meccanografici in assenza di trascrizione su supporto cartaceo, ma solo limitatamente ai dati relativi all'esercizio corrente e purché in sede di controlli i registri su supporti magnetici risultino aggiornati e vengano immediatamente stampati su richiesta degli organi competenti. Pertanto ai fini dei riconoscimento del diritto alla detrazione non è irrilevante la scelta della modalità di registrazione meccanografica o cartacea dei dati, in quanto la scelta della registrazione meccanografica prevede sempre e comunque la trascrizione su supporto cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo ai dati relativi all'esercizio e condizionata alla stampa immediata a richiesta , non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione in relazione a dati emergenti da registri la cui tenuta, sulla base di quanto sopra esposto, non può essere considerata regolare Cass. n. 22851 del 2010 . CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE CON PROVA FORTE CASSAZIONE N. 22233 DEL 26 OTTOBRE 2011 Solo il documento doganale o la vidimazione apposta dall'ufficio sulla documentazione possono attestare l'uscita delle merce dal territorio nazionale e quindi attribuire all'operazione lo status di cessione all'esportazione esente da imposta . Quando, invece, è pacifico che l'esportazione non è avvenuta ad opera del cedente, bensì del cessionario e che non risultano osservate le altre precitate prescrizioni , non è applicabile il disposto dell'art. 8 comma 1 del DPR 633/72. IVA DOVUTA ANCHE PER LA FATTURA FITTIZIA ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO CASSAZIONE N. 21110 DEL 13 OTTOBRE 2011 La nota di credito, emessa successivamente ad una fattura per operazioni inesistenti, non esclude il versamento dell'IVA a meno che il contribuente non dimostra di aver richiamato la fattura prima dell'utilizzo da parte del destinatario. La Cassazione non accoglie il controricorso del contribuente in quanto La ricorrente riconosce che la ratio sottostante alla disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, è stata da questa Corte ravvisata nella esigenza di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell'iva, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione artt. 18 e 19, secondo cui, siccome l'emissione della fattura legittima il suo destinatario ad un credito di imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è necessario che il soggetto che la emette sia debitore, nei confronti della stessa, della corrispondente imposta Cass. 7289/01 . In linea con tale esigenza, anche la sentenza della Corte di giustizia Europea citata dalla società pronunciata in causa C-454/98 ha affermato che la pretesa di sottrarsi al pagamento dell'iva dovuta su fatture emesse per operazioni inesistenti va riconosciuta fondata allorché colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali riuscendo a farsi restituire e a distruggere le fatture prima del loro uso da parte del destinatario . Nella specie viceversa non risulta che la società contribuente si sia data carico di dimostrare che la fattura annullata con la nota di credito in questione fosse stata distrutta e non inserita dal destinatario nel conteggio dell'imposta da lui stesso dovuta . INESISTENTI LE NOTIFICHE TRIBUTARIE SENZA IL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA CASSAZIONE N. 11993 DEL 31 MAGGIO 2011 L'attuale crisi economica spinge anche l'Agenzia delle Entrate a premere sull'acceleratore per incrementare le entrate fiscali. L'aumento del carico di lavoro, tuttavia, porta spesso con sé il rischio della commissione di errori che in materia fiscale si traducono in violazioni di diritti fondamentali dei contribuenti. Come noto, ai sensi dell'art. 6, L. 212/2000 Statuto del Contribuente uno dei principali diritti del contribuente è quello della piena conoscibilità e conoscenza degli atti fiscali a loro indirizzati, conoscenza che viene garantita attraverso quel complesso di norme che disciplinano le notifiche tributarie. Caso di particolare delicatezza è quello in cui l'atto non viene consegnato al destinatario, temporaneamente assente, ma a un soggetto diverso oppure depositato all'ufficio postale ovvero in Comune. Su tali fatti si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 11993/2011 ha chiarito un principio di fondamentale importanza su cui è bene attirare l'attenzione del lettore. A garanzia del destinatario, infatti, la legge ha previsto che chi provvede alla notifica si curi di inviare al destinatario una lettera raccomandata con cui quest'ultimo viene informato dell'avvenuta consegna dell'atto a una diversa persona comunque legittimata a riceverlo o del deposito presso la casa comunale o l'ufficio postale, laddove nessuno sia stato trovato. L'importanza di tale adempimento è tale che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.comma nella parte in cui non legava il perfezionamento della notifica all'invio della predetta raccomandata informativa. La menzionata sentenza della Corte di Cassazione ha portato il principio della Consulta a una logica conseguenza se la raccomandata informativa non viene ricevuta o, comunque, non giunge al domicilio del destinatario dell'atto tributario, non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio. Infatti, ai fini della validità della notifica di un atto processuale, ai sensi dell'art. 140 c.p.comma è necessario che il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma o il perfezionamento della cd. compiuta giacenza [ ]. Non è, infatti, più sufficiente a tal fine [ ] la mera spedizione di detta raccomandata al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno . La violazione del richiamato principio è di tale gravità che la notifica non è considerata soltanto nulla ma, addirittura, inesistente con la conseguenza che la pretesa dell'Erario non può considerarsi legittimamente avanzata. ACCERTAMENTO INDUTTIVO OK QUANDO LA CONTABILITÀ È INATTENDIBILE CTR LOMBARDIA N. 62/36/11 Del tutto legittima la ricostruzione del reddito, effettuata con il metodo induttivo, quando gli indicatori economico-aziendali e la contabilità sono del tutto inattendibili. I giudici lombardi hanno così ribaltato il giudizio di primo grado ed accolto il ricorso del Fisco. In particolare, ciò che ha convinto i giudici della CTR, è stata la ricostruzione dei ricavi effettuata dall'amministrazione conformemente ai canoni richiesti dalla Cassazione nelle ultime sentenze. Infatti la più recente giurisprudenza considera legittima la determinazione presuntiva o induttiva di maggiori ricavi fondata sulle caratteristiche o condizioni specifiche di svolgimento dell'attività del contribuente pure in presenza di scritture contabili formalmente corrette. VALENZA FORTE PER GLI STUDI DI SETTORE CTR TORINO N. 84/27/11 DEL 17 OTTOBRE 2011 In una lunga sentenza la CTR di Torino ha ribadito che l'esistenza di attività non dichiarata o l'inesistenza di passività può essere sostenuta anche sulla base dell'applicazione degli studi di settore. La congiunzione ovvero significa che gli accertamenti possono essere fondati su studi di settore. E l'accertamento fondato su studi di settore, in altre parole, gode intrinsecamente dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, necessari per fondare un accertamento analitico presuntivo. Al riguardo la Cassazione riconosce piena legittimità all'utilizzazione di ragionamenti presuntivi nell'ambito, degli accertamenti analitico-presuntivi,di cui all'art. 39, comma 1°, DPR 600/73, anche in assenza di ulteriori motivazioni Cass. 2891/02 . Secondo la stessa sentenza, grava sul contribuente l'onere di attivarsi e dimostrare l'impossibilità di dimostrare la presunzione in quella fattispecie o l'inaffidabilità dei risultati ottenuti attraverso le presunzioni . L'Amministrazione finanziaria, cioè, è sollevata dall'onere di suffragare i risultati dello studio di settore con ulteriori motivazioni desunte aliunde . MANCA LA GARANZIA MA I PAGAMENTI SONO REGOLARI. ILLEGITTIMA L'ISCRIZIONE A RUOLO CTR BARI N. 103/8/11 DEL 30 SETTEMBRE 2011 Quanto previsto dall'art. 9 del DLGS 218/97 non si applica nel caso in cui il contribuente, pur non prestando la garanzia richiesta, versa regolarmente le rate dell'accertamento con adesione. Per i giudici baresi, infatti, quando si evince che con il suo comportamento il contribuente aveva chiaramente manifestato la volontà di rispettare quanto stabilito dall'accertamento con adesione pur in assenza della prevista garanzia allora, l'Ufficio prima di procedere alla iscrizione a ruolo avrebbe dovuto valutare la situazione e quindi quantomeno invitare il contribuente a rimuovere la carenza relativa al perfezionamento . TERMINE LUNGO DI IMPUGNAZIONE CON DATA CERTA CTP TORINO N. 130/11/11 DEL 30 GIUGNO 2011 È la data del 4 Luglio 2009 a far da spartiacque al termine di impugnazione. Per i giudici torinesi, infatti, è sempre il primo atto compiuto dell'attore/ricorrente a determinare la pendenza del giudizio, sia esso la notifica dell'atto introduttivo se questa nella struttura del procedimento precede la costituzione in giudizio di una delle parti, sia esso, al contrario, la costituzione in giudizio del ricorrente, se così è previsto dal tipo di procedimento che si deve instaurare. Nel processo tributario è previsto che il primo atto sia costituito dalla notifica del ricorso e, pertanto, con il suo compimento deve intendersi iniziato il procedimento. Nella fattispecie la notifica del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza /2010 a cui si chiede, in questa sede, l'ottemperanza è avvenuta prima del 4/7/2009 e, pertanto, la pronuncia rientra tra quelle per le quali il termine di passaggio in giudicato, in assenza di notifica è di un anno dal suo deposito . IMPOSTA IN MISURA FISSA PER LA RINUNCIA CONTESTUALE DEGLI EREDI. FORSE CTP REGGIO EMILIA N. 82/03/11 Se tutti gli eredi rinunciano, contestualmente, all'eredità allora si deve applicare un'unica imposta di registro in misura fissa. Sembrerebbe infatti questo il contenuto della circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate. Ma non per i giudici della CTP di Reggio Emilia che riconoscono invece la natura di singoli negozi, strutturalmente autonomi ed inquadrabili in distinti schemi causali, alle rinunce degli eredi. Si tratta, in buona sostanza, di atti indipendenti che presentano, ciascuno una propria causa giuridica. Per i giudici emiliani naturale respingere il ricorso degli eredi. In attesa dell'appello, la questione rimane ancora confusa. A cura di d.t.