RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 21 APRILE 2011, N. 9150 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Condono delle pene pecuniarie ex articolo 29 d.l. numero 429 del 1982 - Presupposti - Pagamento dell'imposta principale - Necessità. Il condono fiscale, relativo alle pene pecuniarie, previsto dall'articolo 29 del d.l. 10 luglio 1982, numero 429 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, numero 516 , non può essere chiesto dal contribuente se non abbia pagato l'imposta principale, nella misura contemplata dagli articolo 25 e segg. del medesimo d.l. per le imposte indirette e dagli articolo 14 e segg. per le imposte dirette, presupponendo la liberazione da sanzioni ed interessi moratori necessariamente l'estinzione del debito di imposta. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 8163 del 1999 L'acquirente di beni venduti senza emissione di fattura, il quale non abbia adempiuto l'obbligo di autofatturazione con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 41,quarto comma, del d.P.R. numero 633 del 1972 nel testo originario , e sia, pertanto, obbligato in solido con l'alienante al pagamento delle pene pecuniarie previste dallo stesso articolo 41 per la violazione dell'obbligo di fatturazione, non ha diritto al condono di dette pene pecuniarie, in virtù del disposto dell'articolo 29 del D.L. numero 429 del 1982 convertito,con modificazioni, nella legge numero 516 del 1982 , qualora l'imposta relativa alle merci non fatturate non sia stata definita ai sensi degli articolo 25 e segg. Dello stesso D.L., costituendo tale definizione - con le modalità prescritte dalla legge di condono - il necessario presupposto oggettivo per beneficiare dell'ulteriore agevolazione concessa dall'articolo 29 citato, consistente nella mancata applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo III del d.P.R. numero 633 del 1972. SEZIONE QUINTA 15 APRILE 2011, N. 8662 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI. Azienda - Computo del valore - Possibilità di attribuire ad essa un valore negativo - Esclusione - Ragioni. In tema di imposta sulle successioni, la base imponibile da assumere, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 31 ottobre 1990, numero 346, ai fini della liquidazione della detta imposta, con riferimento ad un azienda caduta nell'asse ereditario, è determinata dalla somma dei valori dei beni e dei diritti che la costituiscono, al netto delle passività risultanti a norma degli articolo da 21 a 23 del medesimo d.lgs., che disciplinano le condizioni di deducibilità dei debiti del defunto, con la conseguenza che l'azienda costituisce un cespite patrimoniale che concorre a determinare la base imponibile dell'imposta e non può mai avere un valore inferiore a zero, per cui, una volta effettuato, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo d.lgs. numero 356, lo scorporo dall'azienda dei beni immobili strumentali, onde sottrarli ad una doppia imposizione, quel che resta dell'azienda potrà o avere un valore positivo, nella misura risultante dalla deduzione dei debiti ereditari o, al più, un valore pari a zero, qualora l'attivo venga abbattuto per effetto delle dedotte passività, mentre non è possibile abbassare ancora detto valore fino a portarlo ad una cifra negativa, poiché le possibilità aziendali verrebbero ad essere ulteriormente computabili, in palese contrasto con gli articolo 15 e 21 - 23 del d.lgs. numero 345 citato. Si veda anche Sez. 5, Sentenza numero 10956 del 2007 In tema di imposta sulle successioni, qualora all'azienda compresa nell'asse ereditario venga attribuito un valore pari a zero, non sono ulteriormente computabili le passività aziendali, delle quali si è già, evidentemente, tenuto conto per azzerare il valore stesso. In particolare, con riguardo alla possibilità di sottrarre al valore dell'azienda in concreto, già rapportato a zero definito ai fini della determinazione dell'imposta le perdite di esercizio, queste, pur essendo elemento legato all'azienda da relazione d'interdipendenza, non sono suscettibili di essere algebricamente sottratte al valore delle relative componenti positive e negative, giacché, al pari dell'utile di esercizio, si pongono rispetto all'azienda ed alle sue componenti, come fattore non omogeneo, e quindi non direttamente commensurabile. SEZIONE QUINTA 15 APRILE 2011, N. 8649 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA. Notifica a persona giuridica - Modalità - Applicabilità dell'articolo 145 cod. proc. civ. - Necessità - Liquidazione della società - Notifica direttamente al liquidatore - Sufficienza - Esclusione - Obbligo di tentare la notifica presso la sede sociale - Configurabilità - Omissione - Conseguenze. Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, secondo la disciplina dell'articolo 145, primo comma, cod. proc. civ. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli articolo 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente. Ne deriva che la messa in liquidazione della società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l'Ufficio dall'obbligo di tentare dapprima la notifica presso la sede sociale, con la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente nell'abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla. In precedenza a Sez. 5, Sentenza numero 7161 del 2007 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notifica di un avviso di liquidazione emesso nei confronti di una società posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere effettuata, ai sensi dell'articolo 145 cod. proc. civ., richiamato dall'articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, nei confronti della società stessa, non già presso la sua sede legale, bensì presso il domicilio del commissario liquidatore l'assoggettamento alla procedura concorsuale, infatti, pur non determinando la nascita di un soggetto nuovo e diverso, comporta l'immediata cessazione dell'attività d'impresa, con la presa in consegna dei beni da parte dell'organo pubblico delegato alla gestione, ed il venir meno delle funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e controllo, con l'attribuzione della rappresentanza legale e della legittimazione processuale al commissario liquidatore in tale situazione, venendo meno, con la chiusura degli uffici e l'allontanamento del personale amministrativo, il presidio degli amministratori e del personale presso la sede dell'impresa, il centro motore dell'attività opera, secondo l' id quod plerumque accidit , presso il domicilio del commissario liquidatore, sicché pretendere che la notifica debba essere sempre e comunque tentata presso la sede legale costituirebbe una vuota formalità priva di qualunque significato sostanziale. b Sez. 5, Sentenza numero 15856 del 2009 Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'articolo 145, primo comma, cod. proc. civ. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell'articolo 145 cod. proc. civ., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli articolo 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'articolo 140 cod. proc. civ., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lett. e del d.P.R. numero 600 del 1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune.