RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2212 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA. Art. 1 del Dl 106/2005 - Fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento - Dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 - Cartella di pagamento - Termine di decadenza per la notifica - Fissazione - Norma transitoria - Portata applicativa - Riferimento a rapporti tributari non ancora definiti con il giudicato - Configurabilità. In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del Dl 106/2005, convertito con modificazioni nella legge 156/2005 - emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale 280/2005 di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 del Dpr 602/1973 -, che ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all'art. 5 ter, sostituendo il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 46/1999, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 1435/2006 in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del Dl 106/2005, convertito con modificazioni nella legge 156/2005 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale 280/2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del Dpr 602/1973, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36 bis del Dpr 600/1973, ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 46/1999, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle come il caso di specie ancora sub iudice . SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2202 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Presupposti e criteri per la quantificazione dell'imposta - Contrasto con il principio comunitario chi inquina paga - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 507/1993 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario chi inquina paga , sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni v. art. 65 e 66 che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario chi inquina paga , nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box adibito ad autorimessa . Si vedano a Sez. 5, Sentenza 12084/2004 in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti - fra l'altro - per il particolare uso cui sono stabilmente destinati , chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso nella fattispecie, parcheggio di autobus , ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. b Sez. 5, Sentenza 17703/2004 il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione il relativo onere della prova incombe al contribuente. SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2199 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Avviso di accertamento - Impugnazione - Annullamento da parte del TAR della delibera tariffaria - Conseguenze sui poteri del giudice tributario - Annullamento dell'avviso ed individuazione del regime tariffario applicabile - Necessità. In tema di TARSU, qualora il contribuente abbia impugnato un avviso di accertamento fondato su un regime tariffario poi annullato dal TAR, il giudice tributario, preso atto dell'effetto vincolante della decisione del giudice amministrativo, non può limitarsi al mero annullamento dell'avviso ma, qualora risulti che il contribuente non abbia usufruito del servizio prestato dal Comune, deve individuare ed applicare la disciplina tariffaria che regola il rapporto tributario. In precedenza, Sez. 5, Sentenza 16937/2007 il principio di autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica della validità degli atti amministrativi non esclude che il giudice tributario, dinnanzi al quale sia stata prospettata l'illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa disporre la sospensione del processo, nel caso in cui la medesima questione formi oggetto di uno specifico giudizio pendente dinnanzi al giudice amministrativo qualora poi, indipendentemente dalla sospensione, sia intervenuta al riguardo una pronuncia del giudice amministrativo, la stessa, soprattutto se passata in giudicato, non può non svolgere effetto vincolante nel processo tributario, non ostandovi il dovere-potere del giudice tributario, non fornito di giurisdizione in via principale, di verificare in via incidentale la validità degli atti presupposti e di procedere alla loro disapplicazione. SEZIONE QUINTA 20 GENNAIO 2011, N. 1202 TRIBUTI IN GENERALE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE NOZIONE . Valore accertato ai fini di un'imposta - Natura vincolante per l'applicazione di un'altra imposta - Possibilità - Condizioni. In tema di accertamento tributario, l'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta nella specie l'IRPEF vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi nel caso l'IVA , ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 19321/2006 in tema di accertamento tributario, l'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta nella specie, l'IRPEF vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi nel caso, l'IVA , ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che per la prima imposta il contribuente abbia usufruito del condono fiscale nella specie, ai sensi della legge 413/1991 , rimanendo gli effetti di tale beneficio circoscritti nell'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stato richiesto il condono.