RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 21 SETTEMBRE 2010, numero 19943 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili ICI - Classamento - Adozione della procedura DOCFA - Avviso di liquidazione dell'I.C.I. - Preventiva notifica della rendita - Necessità - Esclusione - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fattispecie In tema d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. , il ricorso alla procedura DOCFA, prevista dal Dm 701/1994, ai fini del classamento dell'immobile, abilita il Comune ad emettere direttamente avviso di liquidazione I.C.I. senza dover procedere alla preventiva notifica della rendita catastale proposta, trovando applicazione l'art. 11 del D.Lgs. 504/1992 che autorizza l'ente territoriale ad effettuare accertamenti sulla base di dati comunque acquisiti. La peculiarità del procedimento di determinazione della rendita, fondato sulla collaborazione del contribuente, porta, inoltre, ad escludere l'autonoma impugnabilità dell'atto impositivo. In applicazione del principio, la Corte ha confermato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui un contribuente, in sede d'impugnazione di un avviso di accertamento I.C.I. aveva contestato anche la rendita da esso stesso proposta secondo la procedura DOCFA . In precedenza, Sez. 5, Sentenza 15719/2009 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , il contribuente che si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del Dm 701/1994, pone in essere un'attività collaborativa che comporta soltanto, in caso di variazione della rendita originaria, la non applicazione di sanzioni salvo nel caso in cui lo scarto ecceda la misura del 30% , ma abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita. Trova infatti applicazione l'art. 11 del D.Lgs. 504/1992, che autorizza il Comune ad effettuare accertamenti in presenza di dati comunque acquisiti, con la conseguenza che l'ICI dovuta è correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita tempo per tempo dal competente ufficio, quando l'imposta sia dovuta per anni precedenti al 1 gennaio 2000. Nella specie, poiché il classamento iniziale, riaffermato con la procedura DOCFA, indicava la cat. C/3, mentre la contribuente aveva corrisposto il tributo considerando l'immobile non accatastato, la S.C. ha ritenuto che il Comune correttamente avesse recuperato le maggiori imposte, sulla base delle dichiarazioni della stessa contribuente . SEZIONE QUINTA 6 OTTOBRE 2010, numero 20732 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO - IN GENERE Adesione ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 218/1997 - Successiva istanza di rimborso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento In tema di imposte sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile. In senso conforme, già Sez. 5, Sentenza 18962/2005 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 1 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l'accertamento stesso può essere definito con adesione del contribuente ed il successivo art. 2, terzo comma, stabilisce che l'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, né è modificabile da parte dell'Ufficio salve specifiche eccezioni di cui al quarto comma . Ne consegue che il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai messo in discussione dal contribuente e non possono, quindi, essere formulate istanze di rimborso afferenti l'annualità definita. SEZIONE QUINTA 8 OTTOBRE 2010, numero 20860 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenze penali irrevocabili - Utilizzazione nel giudizio tributario - Legittimità - Condizioni - Efficacia di giudicato - Esclusione - Valutazione del complessivo quadro indiziario - Necessità - Conseguenze Nel processo tributario, il giudice può fondare il proprio convincimento in materia di responsabilità fiscale anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione del quadro indiziario complessivo esaminato dal giudice penale, poiché né le sentenze penali nella specie, irrevocabili e pronunciate a seguito di dibattimento hanno efficacia di giudicato nel processo tributario, né in questo la legge pone limitazioni salvo che per le prove orali, non ammesse ex art. 7 del D.Lgs. 546/1992 alla prova della situazione soggettiva controversa ne discende che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di sentenze penali in materia di reati tributari, recependone, senza motivazione critica, le conclusioni assolutorie. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 12041/2008 nel processo tributario il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione rispetto a quella del giudice penale ne discende la legittimità della tassazione dei proventi di attività illecite anche quando dalla sentenza penale di condanna non è emerso in modo certo che il denaro in questione sia entrato nella disponibilità dell'interessato. Si veda altresì, Sez. 5, Sentenza 9958/2008 nel processo tributario, qualora l'Amministrazione fornisca elementi di prova atti ad affermare la falsità di fatture, in quanto emesse per operazioni inesistenti, ed il contribuente offra, anche attraverso la produzione di un giudicato penale, validi indizi in senso contrario o, quantomeno, nel senso della effettiva realizzazione delle operazioni commerciali, anche se con riferimento a soggetti non correttamente identificati, il giudice di merito deve prendere in considerazione il quadro indiziario complessivo, al fine di accertare se le operazioni commerciali oggetto della fornitura siano state effettivamente poste in essere e, quindi, di stabilire la reale entità dell'evasione contestata fattispecie relativa ad avvisi di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR . SEZIONE QUINTA 20 OTTOBRE 2010, numero 21506 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITÀ - COMMISSIONI TRIBUTARIE Giudizio di appello - Art. 56 del D.Lgs. 546/1992 - Portata precettiva analoga all'art. 346 Cpc - Configurabilità - Rinvio generico dell'appellante a tutte le questioni prospettate nel ricorso - Sufficienza - Esclusione Incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale esamini una questione già sollevata con il ricorso introduttivo, ma non specificamente riproposta in appello, in quanto l'art. 56 del D.Lgs. 546/1992, nel prevedere che le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate - ha una portata analoga alla disposizione contenuta nell'art. 346 Cpc, posto che il termine questioni per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d'impugnazione non ha un'accezione più ampia del riferimento alle domande contenute nell'art. 346 Cpc, non ricomprendendo, pertanto le mere argomentazioni giuridiche né, ai fini della rituale riproposizione di una questione, che va effettuata in maniera chiara ed univoca, è sufficiente il generico riferimento dell'appellante a tutte le argomentazioni difensive prospettate nel ricorso principale. In senso sostanzialmente conforme, già Sez. 5, Sentenza 3653/2001 in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 546/92 - a mente della quale le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale che non sono specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate - va interpretata nel senso che il termine questioni , in essa adottato, non ha un'accezione più ampia di quella contenuta nell'art. 346 Cpc, il quale si riferisce alle domande , e non comprende quindi, per l'effetto, anche le mere argomentazioni giuridiche. SEZIONE QUINTA 29 OTTOBRE 2010, numero 22124 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili ICI - Individuazione della base imponibile - Correlazione tra iscrizione in catasto e rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione - Necessità - Conseguenze - Incontestabilità di quanto risultante al catasto nell'ambito del rapporto d'imposta - Sussistenza - Richiesta di modifica od impugnazione dell'atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendita - Possibilità - Condizioni e limiti In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , la base imponibile è individuata dall'art. 5, secondo comma, del D.Lgs. 504/1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione o necessaria iscrivibilità in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, con la conseguenza che i dati catastali del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del quantum dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti Comune e contribuente del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fermo restando che tale incontestabilità, siccome limitata a tale rapporto, non esclude, né limita, la facoltà del contribuente di chiedere la modifica eventualmente in via di autotutela , ovvero di impugnare in sede giurisdizionale l'atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendita, con naturale ripercussione ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI del provvedimento definitivo. In precedenza, si veda Sez. U, Sentenza 18565/2009 a In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale , con l'attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10 , in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del Dl 557/1993, convertito in legge 133/1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a , del D.Lgs. 504/1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1 bis del Dl 207/2008, aggiunto dalla legge di conversione 14/2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. b In tema di ICI, l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1 bis, del Dl 207/2008, convertito con modificazioni nella legge 14/2009, e dell'art. 2, comma 1, lett. a , del D.Lgs. 504/1992, è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 9 del Dl 557/1993, convertito in legge 133/1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. SEZIONE QUINTA 29 OTTOBRE 2010, numero 22132 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Art. 11 del D.Lgs. 347/1990 - Solidarietà - Base di calcolo - Limitazione alla quota di comproprietà del bene - Esclusione - Necessità di tener conto del valore dell'intero atto sottoposto a registrazione - Sussistenza - Fattispecie In tema di imposta ipotecaria e catastale, il disposto dell'art. 11 del D.Lgs. 347/1990, il cui secondo comma dispone che al pagamento dell'imposta in questione sono solidalmente tenuti tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura , va inteso nel senso che la solidarietà si estende all'imposta calcolata sull'intero valore dell'atto sottoposto a registrazione per ciascuno dei richiedenti o degli interessati pertanto, è legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria emesso in seguito a sentenza che, a definizione di una causa di divisione di un bene immobile, abbia attribuito il medesimo bene a più soggetti, qualora in detto avviso l'imposta venga calcolata in ragione non della quota di comproprietà del bene, ma dell'intero valore dell'immobile. Non si segnalano precedenti in termini.