RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 438, C-326/19 3 GIUGNO 2021 TUTELA DEL LAVORO – RICERCATORI UNIVERSITARI – ONERE DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO DA A TEMPO DETERMINATO A INDETERMINATO MANCANZA DI NORMA CHE LO RICONOSCA CONSEGUENZE – ITALIA. Successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Utilizzo abusivo – Misure di prevenzione – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale è prevista, per quanto riguarda l’assunzione dei ricercatori universitari, la stipulazione di un contratto a tempo determinato per un periodo di tre anni, con una sola possibilità di proroga per un periodo massimo di due anni, subordinando, da un lato, la stipulazione di tali contratti alla condizione che siano disponibili risorse per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti , e, dall’altro, la proroga di tali contratti alla positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte , senza che sia necessario che tale normativa stabilisca i criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se la stipulazione e il rinnovo di tali contratti rispondano effettivamente a un’esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine. Pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio in seno ad una lite tra un ricercatore, il MIUR, la PCDM e l’Università degli studi Roma Tre. La CGUE giunge a queste conclusioni rilevando che le esigenze particolari del settore interessato possono ragionevolmente consistere, per quanto riguarda il settore della ricerca scientifica, nella necessità di garantire l’evoluzione della carriera dei diversi ricercatori in funzione dei loro rispettivi meriti, i quali devono di conseguenza essere valutati. Pertanto, una disposizione che obblighi un’università a stipulare un contratto a tempo indeterminato con un ricercatore, indipendentemente dalla valutazione dei risultati delle sue attività scientifiche, non soddisfarebbe i requisiti di necessario e continuo approvvigionamento di ricercatori e di possibilità di quest’ultimi, seppure con contratto precario, di divenire professore e quindi di evoluzione della propria carriera accademica. Sul tema EU C 2021 113 e2018 859. Sempre sulla tutela del lavoro si segnalano EU C 2021 427, 439 e 440,C-726/19, 942/19 e 784/19 tutte del 3/6/21 sulla determinazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro agenzia interinale esercita abitualmente le sue attività laddove i lavoratori iscritti siano dislocati all’estero, sulla liceità della procedura di selezione per un posto vacante nella PA e del rigetto di una domanda di concessione di un distacco per svolgere un impiego nel settore pubblico previsto per il personale statutario permanente. EU C 2021 313, C 485/19 22 APRILE 2021 TUTELA DEI CONSUMATORI – CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMO CLAUSOLA VESSATORIA ILLECITO ARRICCHIMENTO DELLA BANCA ONERI ESEGETICI DEL GIUDICE. Pagamento effettuato in base a una clausola illecita Prescrizione del diritto alla restituzione – Principi del diritto dell’UE – Principio di effettività – Informazioni da inserire nel contratto di credito – Soppressione di taluni requisiti nazionali sulla base della giurisprudenza della Corte – Interpretazione della vecchia versione della normativa nazionale conformemente a tale giurisprudenza – Effetti nel tempo. Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale un’azione proposta da un consumatore ai fini della restituzione di somme indebitamente versate nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di credito, sul fondamento di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, o di clausole contrarie ai requisiti di cui alla direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai, è soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dal giorno in cui l’arricchimento ingiustificato ha avuto luogo. Gli artt. 10 § .2 e 22 § .1 Direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia C 42/15, EU C 2016 842 , sono applicabili a un contratto di credito che è stato stipulato prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza. Il contratto di credito in questione prevedeva un tasso d’interesse pari al 70% ed un TAEG del 66,31%. Le sentenze della CGUE forniscono indicazioni sulla compatibilità o meno delle leggi interne col diritto comunitario i giudici le devono applicare nell’emettere le sentenze su quelle date tematiche e devono modificare la prassi interna quando questa si basa su di un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Sul tema si vedano anche le EU C 2020 167 e 2019 665 nella rassegna del 13/3/20. È analoga alle EU C 2021 479,480,469 e 433 C-303,192/20, 609/19 e 910/19 del 10 e 3/6/21 sulla valutazione del merito creditizio del consumatore/debitore, sulle clausole vessatorie che aggravano la posizione del debitore mutui sul consenso informato, sulla assenza di un termine di prescrizione per la refusione delle rate di un mutuo viziato da clausole vessatorie e sulla responsabilità civile nei confronti degli investitori qualificati in caso di prospetto inesatto o incompleto.