RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 381, C-130/20 12 MAGGIO 2021 TUTELA DEL LAVORO E DELLA MATERNITÀ – INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE – DINIEGO - DISCRIMINAZIONE TRA PENSIONATE VOLONTARIE E PER DISABILITÀ ETC. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale –Discriminazione fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli – Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato. La direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata. Infatti la direttiva 79/7 non può applicarsi ad una situazione del genere, in quanto il criterio in ragione del quale la concessione dell’integrazione della pensione per maternità di cui trattasi viene negata alle donne che fruiscono di un pensionamento anticipato volontario riguarda non già il sesso del lavoratore interessato, bensì le modalità di accesso al collocamento a riposo di quest’ultimo, e dunque il presunto trattamento discriminatorio non è fondato sul sesso . Inoltre, la situazione in esame verte non già su una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile, da un lato, e lavoratori di sesso femminile, dall’altro, bensì su una presunta violazione della parità di trattamento tra lavoratori di sesso femminile . La distinzione quindi è tra chi volontariamente ha deciso di andare in pensione e chi vi è andato per raggiunti limiti d’età, perché costretto da handicap, altre patologie e dal lavoro usurante svolto. Questa tesi non è inficiata nemmeno dalla EU C 2019 1075, perché pur riguardando lo stesso ente convenuto, la stessa normativa, si trattava di una discriminazione tra pensionati e pensionate. Sul tema EU C 2020 138 e 2018 492. EU C 2021 377,C-709/19 12 MAGGIO 2021 TUTELA DEI CONSUMATORI – BRUXELLES I BIS - AZIONE IN MATERIA D’INVESTIMENTI DA PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE DI AZIONISTI PER IL RISARCIMENTO DANNO - FORO. Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo della concretizzazione del danno – Danno che consiste esclusivamente in una perdita economica. L’art. 7, punto 2, Regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che l’insorgenza diretta, su un conto d’investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d’investimento adottate a seguito di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa non consente di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d’investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2020 534 e 2018 701. È analoga alla EU C 2021 335,C-504/19 del 29/4/21 sul provvedimento di risanamento di un ente creditizio adottato da un’autorità dello Stato membro d’origine, sugli effetti dello stesso negli altri Stati membri e sulle cause in essi pendenti il foro delle liti è quello della lex concorsus, id est il foro ove si è aperta la procedura di risanamento, essendo vietata la retroattività di un secondo provvedimento di risanamento volto a ritrasferire a una data anteriore all’avvio dello stesso .