RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I PENATI C. ITALIA 11 MAGGIO 2021, RIC.44166/15 VIOLENZE DOMESTICHE TUTELA DEI MINORI OMICIDIO DEL FIGLIO – MANCATA PUNIZIONE DEI COLPEVOLI DOVERI DELLO STATO. Transare un indennizzo in sede civile fa perdere il diritto a lamentare carenze processuali nel difendere la vita del figlio. La ricorrente è la madre del piccolo F., brutalmente ucciso con un colpo di pistola dal padre che aveva infierito sul corpicino con 11 coltellate prima di suicidarsi. La donna aveva denunciato più volte l’ex marito, di origini egiziane, per violenze domestiche e stalking, ma invano. L’uomo aveva dato segni di squilibrio dopo aver perso il lavoro da guida turistica a causa della crisi economica, cadendo in depressione ed abusando di alcool e droghe. Per il delitto furono rinviati a giudizio le tre assistenti sociali presenti all’incontro protetto padre -figlio, ma furono assolte per i giudici non avevano alcun obbligo di protezione del minore . La donna fu anche condannata a pagare le spese di lite. Transò un indennizzo per sé e per sua madre in sede civile. Nessuna violazione dell’articolo 2 sotto il profilo procedurale si ha violazione del dovere di condurre un’indagine effettiva e di sanzionare i colpevoli di lesioni al diritto alla vita anche allorquando tali potenziali violazioni siano involontarie, id est quando la morte o il pericolo deriva dalla condotta di un'autorità pubblica che va oltre un errore di giudizio o di disattenzione, quando si verifica un decesso in circostanze sospette o quando un individuo ha deliberatamente e incautamente violato i propri obblighi ai sensi della legislazione applicabile . Nella fattispecie nei processi sono stati sentiti i testimoni, valutati i quadri tossicologici e psicologici del padre, le competenze dei servizi sociali, eseguita l’autopsia etc., perciò il fatto che gli assistenti sociali siano stati assolti non è una violazione dell’articolo 2 sotto l’aspetto procedurale. A conferma di ciò la ricorrente, usando i rimedi interni, ha potuto intentare una causa civile contro la cooperativa di servizi sociali che vigilava sull’incontro incriminato e contro il sindaco di Milano finita con una transazione sì che ha perso ogni diritto a far valere violazioni ex articolo 2 da un punto di vista materiale e procedurale. Sul tema Giuliani e Gaggio c. Italia [GC] del 2011e talpis c. Italia nel quotidiano del 2/3/17. SEZ. II KERESTECIOGLU DEMIR C. TURCHIA 4 MAGGIO 2021, RIC.68136/16 MANDATO ELETTORALE LIBERTÀ RELIGIOSA E DI OPINIONE REVOCA IMMUNITÀ PARLAMENTARE LICEITÀ. Vietato silenziare i parlamentari per le loro idee, soprattutto se il bavaglio è messo per non andare contro la leadership del paese. Una parlamentare si vide revocare l’immunità parlamentare per un’indagine penale a suo carico per alcune dichiarazione rese ai media nell’espletamento del suo mandato. Ciò era avvenuto in base ad una riforma che de facto aveva creato una discriminazione verso alcune forze politiche, poiché aveva tolto detta immunità in totale a 154 parlamentari. La ricorrente rimarca che non deve essere ritenuta responsabile per le opinioni, i voti e ciò che ha fatto nell’espletamento delle sue funzioni di parlamentare in base alla Costituzione turca ed alle norme internazionali in materia. Violato l’articolo 10 Cedu la contestata riforma s’inserisce nel filone giurisprudenziale di lotta al terrorismo, rectius contro i curdi. Era volto a limitare le opinioni di quei parlamentari che aderivano al PKK o ad altre forze alleate. La ricorrente aveva espresso sui media le sue preoccupazioni di repressione indiscriminata seppure i membri di un dato partito avrebbero potuto essere puniti individualmente. Inoltre fu arrestata per aver partecipato ad una manifestazione con altre 200 donne inneggiando alla resistenza contro il terrorismo ed alla pace. Va detto che questa decisione s’inserisce anche nella repressione e nella lotta contro chi criticava la leadership del paese dopo l’attentato del 2016. La riforma viola anche il principio della certezza del diritto poiché introduce conseguenze imprevedibili. La CEDU richiamando una recente GC che affrontava queste tematiche dettando linee guida per il rispetto della Cedu ha ravvisato un’ingerenza nella libertà di espressione della ricorrente dovuta alla revoca dell’immunità, alle motivazioni con cui è stata decisa ed all’impossibilità ex lege d’impugnarla sotto il profilo dell’incostituzionalità. Sul tema Selahattin Demirtaş numero 2 c. Turchia [GC] del 22/12/20 e Sejdovic c. Italia [GC] del 2006 la Commissione Venezia nella sua plenaria numero 108 del 14-15/10/16 ha emesso un documento in cui si stigmatizzava questa riforma.