RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 315,C-73/20 22 APRILE 2021 DIRITTO CONTRATTUALE – PROCEDURE D’INSOLVENZA - SALDO DI DEBITO ALTRUI - LEGGE APPLICABILE. Legge applicabile alla procedura di insolvenza – Legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura –Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Eccezione – Presupposti – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Atto non impugnabile in base a tale legge – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Ambito della legge del contratto – Esecuzione delle obbligazioni che discendono da quest’ultimo – Pagamento effettuato in esecuzione di un contratto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Esecuzione da parte di un terzo – Azione di restituzione del pagamento nell’ambito di una procedura di insolvenza – Legge applicabile al pagamento medesimo. L’art. 13 Regolamento CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, e l’art. 12 § .1, lett. b , Regolamento CE n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Roma I , devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto in forza del regolamento medesimo disciplina parimenti il pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell’obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto, qualora, nell’ambito di una procedura di insolvenza, tale pagamento sia contestato in quanto atto pregiudizievole per la massa dei creditori. L’art. 13 Regolamento 1346/00, infatti, non trova applicazione nel caso in cui colui che abbia beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza e che tale legge non consenta, nella specie, di impugnare l’atto con alcun mezzo . Orbene la legge che regola la procedura d’insolvenza sarà anche quella che disciplina la nullità, l’annullamento o l’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, sia prima che dopo l’apertura della stessa il foro è quello del luogo di apertura della procedura d’insolvenza. Sul tema EU C 2017 433 e 2015 590 nelle rassegne del 19/6/17 e 17/4/15. EU C 2021 210, C-585/19 17 MARZO 2021 TUTELA DEI LAVORATORI – PLURALITÀ DI CONTRATTI SIGLATI CON LO STESSO DATORE - CRITERI DI CALCOLO DEL PERIODO MINIMO DI RIPOSO. Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di orario di lavoro” – Periodo minimo di riposo giornaliero – Applicazione per lavoratore. Gli artt. 2, punto 1 e 3 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero, previsto da tale art. 3, si applica a tali contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente. Si noti che le nozioni di periodo di riposo ed orario di lavoro” si escludono a vicenda il riposo è qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Orbene ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 11 ore consecutive nell’arco di 24 ore, perciò se per calcolarlo si prendessero in considerazione i contratti singolarmente firmati dal dipendente col datore non verrebbero rispettati i requisiti sottesi a questo diritto. Si noti che anche il monte ore settimanali che un lavoratore deve svolgere è fissato dalla legge ed è uguale per tutti indipendentemente se l’interessato abbia siglato con lo stesso datore un contratto singolo od una pluralità. Sul tema EU C 2019 402,828 e 2015 578 nella rassegna del 4/10/19.