RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I F.O. comma CROAZIA 22 APRILE 2021, RIcomma 29555/13 TUTELA DEI MINORI - BULLISMO E MOLESTIE A SCUOLA - MANCATA PUNIZIONE DELL’INSEGNANTE. Il mobbing è sempre intollerabile soprattutto se il bullo è l’insegnante. Il ricorrente fu vittima di molestie abuso verbale con insulti particolarmente gravi da parte di un’insegnante della scuola pubblica professoressa di matematica che frequentava sia le competenti autorità scolastiche che quelle nazionali hanno insabbiato il tutto senza reagire adeguatamente, malgrado le prove mediche dell’avvenuta molestia. L’insegnante, de facto, è rimasto impunito vani i ricorsi. Violato l’articolo 8 Cedu vari Commenti generali alla Convenzione ONU sull’infanzia, dal 2006 al 2011, Risoluzioni Onu e del COE hanno espressamente vietato le punizioni corporali ed altre forme di punizione umilianti e degradanti, imponendo di adottare misure per imporre la disciplina scolastica compatibili col rispetto della dignità e del benessere supremo del minore. Orbene trattare da stupido, deficiente, idiota etc.”, facendo anche allusioni sessuali, un alunno nella fattispecie il ricorrente era al liceo e le molestie si sono svolte quando era quasi maggiorenne , rincarando la dose offendendone il padre stupido poliziotto” e sostenendo che quando dici a uno sciocco che è uno sciocco, questo non dovrebbe essere un insulto per lui è palese la violazione di questi principi e che si tratti di pura violenza gratuita. È intollerabile questo trattamento degradante, ma ancor di più che le autorità scolastiche e quelle interne abbiano abdicato ai loro doveri di cura e protezione non punendola ed insabbiando il tutto. L’insegnante ha una posizione di autorità che le imporrebbe, anche per il ruolo di docente, di rispettare e far rispettare la dignità altrui, anziché creare disagi psichici e far peggiorare l’andamento scolastico del ricorrente. Tutta la classe ha testimoniato la violenza, ma è rimasta inascoltata. Si sarebbe dovuta punire sotto il profilo penale, amministrativo e professionale e sia la scuola che lo Stato avrebbero dovuto effettuare un investimento più diligente delle conoscenze e delle risorse per comprenderne le conseguenze e le implicazioni delle mancate cure adeguate e previste per il richiedente a scuola . Sul tema SM v. Croazia [GC] del 25/6/20, VK c. Russia del 7/3/17 ed O’Keefe c. Irlanda [GC] del 2014. SEZ. I ZUSTOVIC comma CROAZIA 22 APRILE 2021, RIcomma 27903/15 PROCESSO AMMINISTRATIVO - PENSIONE D’INVALIDITÀ – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN BASE ALLA SOCCOMBENZA – RIFIUTO - EQUO PROCESSO. Le spese di lite devono sempre seguire la soccombenza, altrimenti verrebbe meno l’equo processo. Malgrado avesse intrapreso vittoriosamente innanzi al TAR una procedura amministrativa e di controllo relativa alla sua pensione d’invalidità, fu condannata a sopportare le proprie spese legali perché una legge vigente all’epoca prevedeva la compensazione delle spese di lite per questo tipo di giudizio. In seguito questa norma fu dichiarata incostituzionale, ma non le furono ugualmente rimborsate. Violato l’articolo 6 la Corte ribadisce che la Convenzione intende garantire diritti concreti ed effettivi. Ciò è particolarmente vero per il diritto di accesso ad un tribunale in considerazione del posto di rilievo ricoperto in una società democratica dal diritto a un processo equo. È fondamentale per il concetto di un processo equo, nei procedimenti civili come nei procedimenti penali, che al litigante non venga negata l'opportunità di presentare il suo caso in modo efficace dinanzi al tribunale e che lui o lei sia in grado di godere dell'uguaglianza delle armi con la parte opposta . Imporre ad una parte eccessivi oneri finanziari non solo costituisce una violazione di questi diritti, ma anche una preclusione all’accesso alla giustizia valutabile pure sotto il profilo di lesione dei diritti economici dell’interessato. Rientra in questa casistica imporre al vincitore il saldo delle sue spese legali che dovrebbero essere saldate dal soccombente. Deve essere inoltre previsto un congruo termine di prescrizione nella fattispecie era di soli 3 mesi per presentare una richiesta di revisione, anche in considerazione dell’incostituzionalità di tale norma e la sospensione di questo termine il Bar Association nazionale l’aveva chiesta per reperire un avvocato che la rappresentasse pro bono. Tutto ciò è finalizzato a nominare un legale di fiducia ed organizzare la propria difesa, esercitando così i diritti previsti dall’articolo 6. Sul tema Zubac c. Croazia [GC] del 5/4/18 e Dinu c. Romania del 7/2/17.