RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II E.G. comma MOLDAVIA 13 APRILE 2021, RIC.37882/13 DIVIETO DI TORTURA ETcomma VIOLENZA SULLE DONNE MANCATA PUNIZIONE DEGLI STUPRATORI. Non solo lo stupro, ma anche la mancata punizione dello stupratore è una tortura per la vittima. Fu vittima di uno stupro di gruppo nel 2008 i tre aggressori furono condannati con la condizionale ed in appello solo due furono condannati per stupro di gruppo a 6 anni e 5 e mezzo, mentre il terzo, scappato e resosi irreperibile, non fu mai condannato. La richiesta di emettere un MAE non fu eseguita sino al 2014, dopo che fu rigettata la richiesta di amnistia, concessa in base ad una legge del 2008, inizialmente accettata nel 2012. L’uomo fu ritrovato solo nel marzo 2020. Violati gli articolo 3 e 8 Cedu. In primis lo stupro è un attentato all’integrità fisica e psico-morale della vittima. Lo Stato ha precisi oneri di perseguire i colpevoli dettati dagli articolo 2 e 6 Cedu in tempi rapidi e ragionevoli, onde non aggravare ulteriormente le sofferenze della vittima. Lo Stato, infatti, inizialmente non ha compiuto sforzi per ricercare i colpevoli, poi quando sono stati arrestati, uno di questi ha potuto usufruire dell’amnistia, sì da sottrarsi al processo e rendersi irreperibile all’estero. Il MAE è stato, invece, eseguito con colpevole ritardo e l’amnistia una volta annullata era stata ripristinata perché la mancata concessione era contraria al diritto interno, prima di esser revocata definitivamente alla fine lo stupratore non ha scontato alcuna pena. Ciò ha determinato incertezza del diritto ad uno degli altri stupratori condannati, che si trovava quindi in una situazione analoga a questo che era scappato, non era stata concessa l’amnistia. È palese che il comportamento delle autorità ha minimizzato la gravità del reato, oltra a quanto sopra, anche perché non hanno dimostrato che era intollerabile e doveva essere punito severamente venendo così meno anche ai doveri di cura e protezione che gravano sullo Stato in deroga agli articolo 3 e 8. Sul tema Z. comma v.Bulgaria del 28/5/20 e M.G.comma v. Romania del 15/3/16. SEZ. IV TSONYO TSNOEV comma BULGARIA numero 4 6 APRILE 2021, RIcomma 35623/11 NE BIS IN IDEM MANCATA OTTEMPERANZA A SENTENZA DELLA CEDU OBBLIGO DI ATTUARE PRINCIPI DETTATI DA SENTENZE DELLA CEDU LIMITI. Si deve ottemperare alle sentenze della CEDU e rispettare il diritto degli interessati al ne bis in idem. Nel 1999 aggredì una persona al suo domicilio e fu condannato, perciò, sia in sede amministrativa multa che penale 18 mesi di reclusione . Già nel 2010 aveva ottenuto una condanna della Bulgaria per violazione del ne bis in idem Tsonev c. Bulgaria numero 2 del 14/1/10 . La procedura penale fu riaperta e confermata la condanna per lesioni personali, non fu riaperta quella amministrativa, però le leggi e la prassi furono modificate per rispettare il divieto del ne bis in idem la violazione del domicilio e la condanna per lesioni personali non furono più considerati come una ripetizione di un unico fatto delittuoso, ma come due reati che erano in concorso reale tra loro. Il Consiglio dei Ministri del COE, incaricato di vigilare sull’ottemperanza alle sentenze della CEDU, annullò, perciò, la procedura d’infrazione v. sez. III della sentenza . Violato il ne bis in idem ex art. 4 protocollo 7 Cedu ancora una volta dato che le autorità bulgare hanno rifiutato di affrontare il caso sotto l’ottica del divieto imposto da questa norma. Infatti, affermando che non c’era alcuna ripetizione dei processi per uno stesso fatto, hanno ancora una volta negato il ne bis in idem, non ottemperando alla precedente condanna. Non c’è alcun legame materiale sufficientemente stretto tra le due procedure tale da considerarle come inserite in un unico sistema sanzionatorio. Infine anche in fase di revisione della sentenza, alla luce dei principi e delle indicazioni date dalla CEDU nel 2010, hanno da un lato misconosciuto il divieto di ne bis in idem, e dall’altro negato il diritto del ricorrente a non essere punito due volte per i medesimi fatti. Sul tema Moreira Ferreira c. Portogallo numero 2 [GC] nella rassegna del 14/7/17, Maestri c. Italia [GC] del 2004 e Scozzari et Giunta c. Italia [GC] del 2010.