RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I DI MARTINO E MOLINARI comma ITALIA 25 MARZO 2021, RIC.15931/15+1 EQUO PROCESSO - ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO - RITO ABBREVIATO. Col rito abbreviato il processo è definito con le sole prove documentali. I coniugi ricorrenti furono condannati definitivamente per associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e di coltivare marijuana alla moglie erano contestati solo questi due capi d’accusa . La S.comma ha ritenuto equo non controinterrogare il testimone a carico sentito dal GUP dato che si erano avvalsi del rito abbreviato. Nessuna violazione dell’articolo 6 Cedu scegliendo di usufruire di un rito premiale, per avere uno sconto sulla pena, essendo chiare e prevedibili le norme che disciplinano il rito abbreviato, sapevano e dovevano sapere che si definisce sulla base delle sole prove documentali, essendo escluse quelle orali, per altro acquisite nella fase investigativa. Sul tema Fornataro c. Italia del 26/9/17 e Dadayan c. Armenia del 6/9/18. È analoga ai casi A.I. c. Italia e M.V. c. Polonia dell’1/4/21 in cui rispettivamente una cittadina di origine nigeriana ed un italiano lamentano la lesione della loro serenità familiare e la violazione del diritto di visita ai figli, stante l’irragionevole durata della procedura nel primo caso l’adozione era pendente da oltre 3 anni e nell’altro si lamenta di essere discriminato nella causa contro l’illecita sottrazione del figlio in quanto cittadino straniero . SEZ. I CAUCHI comma MALTA 25 MARZO 2021, RIcomma 14013/19 TUTELA DELLA PROPRIETÀ – OCCUPAZIONE ABUSIVA - CANONE ED INDENNIZZO INIQUO – MANCANZA DI RIMEDI CONTRO L’INOTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEFINITIVA. Lo Stato non può fare una legge per adeguare i canoni locatizi e poi impedire al locatore di riscuoterli integralmente. Nel 1967 aveva dato in enfiteusi temporanea un proprio immobile ad un canone irrisorio, rimasto tale anche dopo riforme in tempi recenti era passato progressivamente da €.58 a circa €.200 , ad un terzo che lo aveva ceduto in subenfiteusi ad una coppia, che aveva saldato solo un infimo importo, stante le difficoltà economiche disoccupazione prima e poi percepiva la pensione sociale soli €.515 . La Corte costituzionale cui si era rivolta, usando il rimedio interno, aveva definito la discrepanza tra il canone ricevuto negli anni ed il reale valore di mercato dello stesso circa €.400 enorme se non scioccante”, da un lato le ha riconosciuto un indennizzo da €.20000, dall’altro ha reso impossibile saldare dette somme per la finalità di affitto di edilizia popolare e la situazione sociale di Malta era insostenibile pagare l’equo canone di mercato ed anche quelli estremamente ribassati sino ad allora saldati. Violati gli artt. 13 ed 1 protocollo 1 il ricorso costituzionale all’epoca dei fatti è un rimedio effettivo solo in teoria e non nella pratica la prassi in materia era ambigua e contraddittoria dato che da un lato consentiva condizioni favorevoli al proprietario dell’immobile, dall’altro invece gli riconosceva indennizzi irrisori parametrati ai redditi degli inquilini, di per sé molto bassi o nulli essendo edifici di edilizia popolare. Infine è incomprensibile, nel caso di mancato sfratto, l’aumento graduale dell’affitto a partire dalla sentenza civile definitiva. Ciò porta al paradosso di offrire protezione sociale ad inquilini illegittimi perché non hanno alcun diritto era loro permesso di vivere nell’appartamento anche se non avevano dimostrato il requisito reddituale , ledendo i diritti economici dei locatori che non possono usufruire liberamente del bene, devono sopportare un eccessivo peso per tali motivi e devono subire esborsi per i processi per ottenere indennizzi irrisori o non ottenerli affatto. Sul tema Amato Gauci c. Malta del 15/9/09, Demopoulos e altri c. Turchia [GC] del 2010 e Grech e altri c. Malta del 15/1/19. SEZ. III VORONKOV comma RUSSIA numero 2 2 MARZO 2021, RIcomma 10698/18 TUTELA DEL LAVORO – FORO DELLE LITI SUL LAVORO – DENEGATA GIUSTIZIA. Violano l’equo processo le decisioni contraddittorie sulla scelta del foro cui presentare un ricorso in materia di lavoro. Introdusse una causa per la declaratoria del proprio contratto di lavoro ed ottenere gli arretrati salariali innanzi al competente giudice del suo luogo di residenza che però si dichiarò incompetente ratione loci a favore di quello del luogo ove era sita la sede della società datrice convenuta che, a sua volta, fece lo stesso. A suo avviso queste dichiarazioni d’incompetenza lo hanno privato dell’accesso alla giustizia. Violato l’articolo 6 § .1 Cedu queste decisioni contraddittorie hanno comportato la maturazione dei termini per la prescrizione estintiva della causa sì che il ricorrente, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto far valere le sue ragioni la sua causa non è stata minimante vagliata da alcun giudice, sì che de facto non ha avuto accesso alla giustizia. Sul tema Gu& eth mundur Andri Ástrá& eth sson c. Islanda [GC] dell’1/12/20 e Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18.