RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 213 C-578/19 18 MARZO 2021 TUTELA DEI CONSUMATORI - DANNO DA VACANZA ROVINATA - RESPONSABILITÀ DEL TOUR OPERATOR PER FATTO COMMESSO DA DIPENDENTE DELL’HOTEL. Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Contratto avente ad oggetto un viaggio tutto compreso” stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi – Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi – Esenzione da responsabilità – Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi – Nozione di prestatore di servizi”. L’art. 5 § . 2, terzo trattino, Direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso , nella parte in cui prevede una causa di esonero dalla responsabilità dell’organizzatore di un viaggio tutto compreso per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto relativo a un viaggio del genere, concluso tra tale organizzatore e un consumatore e disciplinato da tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione di tali obblighi, risultante dalle azioni di un dipendente di un prestatore di servizi che esegue tale contratto tale dipendente non può essere considerato un prestatore di servizi ai fini dell’applicazione di tale disposizione e l’organizzatore non può essere esonerato dalla responsabilità derivante da tale inadempimento o cattiva esecuzione, in applicazione di detta disposizione. Infatti non potendosi invocare un fatto insormontabile o dovuto a causa di forza maggiore, non sono invocabili nemmeno le esimenti previste da questa norma < < le azioni o le omissioni di un dipendente di un prestatore di servizi in occasione dell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di viaggio tutto compreso che comportano un inadempimento o un’inesatta esecuzione di detti obblighi dell’organizzatore nei confronti del consumatore> > rientrano nella sfera di controllo dell’organizzatore o del prestatore. Più precisamente il tour operator aveva l’obbligo di verificare che l’albergatore eseguisse le proprie prestazioni ivi compreso vigilare sul comportamento del proprio dipendente ed evitare danni ai turisti. Nella fattispecie una turista era stata violentata e malmenata da un elettricista incaricato dall’albergo di effettuare alcune manutenzioni. Sul tema EU C 2020 25, 585 e 2012 98. Si noti come la CGUE, in un analogo caso turista, sistemata in un hotel in osservanza delle norme sull’overbooking da un vettore aereo, feritasi per negligenza ed imperizia di un dipendente dell’hotel , sia giunta a conclusioni dicotomiche a quelle qui rassegnate escludendo la responsabilità del vettore per i danni occorsi a questa donna disabile nella EU C 2020 635 nel quotidiano del 3/9/20. EU C 2021 187, C-648/20 PPU 10 MARZO 2021 MAE – ASSENZA DI CONTROLLO PREVENTIVO DA PARTE DELLO STATO EMITTENTE - TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA. Mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze. L’art. 8 § .1, lett. c , della Decisione quadro 2002/584/GAI ssm al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, letto alla luce dell’art. 47 Carta di Nizza e della giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un MAE finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il MAE quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’art. 6 § .1, di tale Decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione. I principi di questa sentenza erano già stati enunciati dalle EU C 2021 4,2019 456 e 1078.