RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III ZININ comma RUSSIA 9 MARZO 2021, RIcomma 54339/09 TUTELA DEL COPYRIGHT – AGENTE PROVOCATORE – MANCATA COMUNICAZIONE DELL’UDIENZA – EQUO PROCESSO. Pirata informatico intrappolato da agente provocatore violato il suo diritto all’equo processo. Il ricorrente fu arrestato e condannato per violazione di copyright, avendo contrabbandato softwares piratati”, grazie ad una trappola tesagli dalla polizia. Contesta, perciò, l’equità del processo che ha portato alla sua definitiva condanna non avendo avuto neanche la notifica della data d’udienza in Cassazione, sì che lui ed il suo legale non erano presenti. Per la CEDU è stato violato l’equo processo ex articolo 6 § § .1 e 3 la Corte, nel rinviare ai suoi noti precedenti in cui sono dettate le linee guida sulla liceità o meno degli interventi sotto copertura della polizia, evidenzia come questa violi i cardini dell’equo processo laddove si dimostri che l’incriminazione è frutto di una trappola da parte della polizia. È difficile per i giudici ravvisare questo intrappolamento poiché la polizia è restia a fornire le prove delle sue attività segrete” il processo è irrimediabilmente iniquo a causa di queste lacune. Ugualmente viola i principi di parità delle armi e del diritto al contraddittorio la mancata convocazione all’udienza la questione, anche per le carenze sopra evidenziate, era complessa e richiedeva la presenza della parte e la possibilità di contestare detta operazione sotto copertura etc. Pur esistendo prova della documentazione relativa alla convocazione non vi sono prove che sia stata effettivamente notificata al ricorrente all’epoca le convocazioni avvenivano ex lege con raccomandata a/r, ma questa corrispondenza è priva del timbro postale e non vi è alcuna ricevuta che attesti la ricezione. È immancabilmente, anche in questo caso, lesa l’equità del processo. Sul tema Matanović c. Croazia del 4/4/17 e Nosko e Nefedov c. Russia del 30/10/14. SEZ. II EMINAGAOGLU comma TURCHIA 9 MARZO 2021, RIC.76521/12 TUTELA DELLA PROFESSIONE - MAGISTRATURA - TRASFERIMENTO DI UN MEMBRO DEL CSM – LICEITÀ. Viola una pluralità di aspetti della Cedu sanzionare disciplinarmente il magistrato che esercita le sue libertà di espressione e critica. Il ricorrente è un membro del CSM ed ex presidente di un’associazione di magistrati che fu sanzionato disciplinarmente col trasferimento d’ufficio aveva rilasciato interviste molto critiche ai media su alcuni casi giudiziari di grande interesse pubblico. Palesi le analogie col caso di un nostro noto magistrato ex presidente dell’ANM. Violati gli artt. 6, 8 e 10 Cedu. Infatti, richiamando la sua prassi in materia, la CEDU nota che il CSM, per la sua stessa composizione, manca d’imparzialità sì che la sanzione disciplinare dovrebbe essere vagliata da un altro organo esercente funzioni giudiziarie o da un tribunale ordinario cosa che non è stata fatta nella fattispecie. La CEDU ribadisce, come già espresso nella sua prassi recente e costante, la non conformità col diritto interno dell’uso delle intercettazioni, raccolte per i giudizi penali, nei processi disciplinari sono state utilizzate per fini diversi per le quali erano stati raccolti i relativi dati. Infine nota come il processo decisionale sia stato molto lacunoso e privo di tutte quelle garanzie contro gli abusi che dovevano essere più rigide tenendo conto dello status del ricorrente magistrato e presidente di un’associazione di categoria . Sul tema Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia numero 2 [GC] del 2007 e Karabeyoğlu c. Turchia del 7/6/16. SEZ. II SAGDIC comma TURCHIA 9 FEBBRAIO 2021, RIcomma 9142/16 TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA REPUTAZIONE - LIBERTÀ DI STAMPA - PROCESSO MEDIATICO – TENTATO GOLPE IN TURCHIA. Viola la Cedu la stampa irresponsabile che mette a repentaglio l’altrui incolumità. È un viceammiraglio comandante delle forze navali turche che fu accusato dalla stampa soprattutto da due noti quotidiani di aver ideato un piano d’azione denominato Cage” per rovesciare il governo, nell’ambito del tentato golpe del 2009. Fu indicato come uno dei principali cospiratori. Vani i ricorsi per tutelare la propria reputazione anche in sede costituzionale. Violato l’articolo 8 Cedu la stampa è venuta meno al rispetto delle norme del giornalismo responsabile esponendo il ricorrente a rischi di vendetta pubblica. Da un lato il contenuto dei contestati articoli non era conforme alle norme del giornalismo responsabile, dall’altro le giurisdizioni interne avrebbero dovuto dare prova di maggiore rigore nel soppesare i contrapposti interessi tutela della reputazione e libertà di stampa ignorando la gravità delle accuse mosse al ricorrente riferite a fatti seri e penalmente reprensibili. Sul tema Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18 e Delfi AS c. Estonia nel quotidiano del 15/6/15. È analoga a Behar e Gutman c. Bulgaria del 16/2/21 sulla legge interna contro le discriminazioni e la richiesta d’ingiunzione contro un politico giornalista per le sue affermazioni antisemite e negazioniste.