RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 113, C-760/18 11 FEBBRAIO 2021 TUTELA DEI LAVORATORI – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ESIGENZE DUREVOLI E PERMANENTI DEGLI ENTI LOCALI NETTURBINI DIVIETO DI SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. Misure dirette a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Contratti successivi o primo contratto prorogato – Norma equivalente – Divieto costituzionale assoluto di trasformare contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato – Obbligo di interpretazione conforme. Le clausola 1 e 5, punto 2, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP in allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che l’espressione successione di contratti di lavoro a tempo determinato , ivi contenuta, comprende anche la proroga automatica dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori del settore della pulizia degli enti locali, effettuata conformemente a disposizioni nazionali espresse e nonostante il mancato rispetto della forma scritta, prevista in linea di principio per la stipula di contratti successivi. La clausola 5, punto 1 , poi, deve essere interpretata nel senso che, quando si è verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi di tale disposizione, l’obbligo per il giudice del rinvio di effettuare, il più possibile, un’interpretazione e un’applicazione di tutte le pertinenti disposizioni del diritto interno, idonee a sanzionare debitamente tale abuso e ad eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’UE, include la valutazione della questione se le disposizioni di una normativa nazionale anteriore, ancora in vigore, che consente di convertire in un contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato, possano, eventualmente, applicarsi ai fini di tale interpretazione conforme, sebbene disposizioni nazionali di natura costituzionale la vietino in modo assoluto nel settore pubblico. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2020 219, 2006 443 e 2009 950. È analoga alla EU C 2021 107, C-407/19 sulla legge belga che riserva il lavoro portuale a lavoratori riconosciuti è compatibile col diritto dell’UE se mira a garantire la sicurezza nelle zone portuali e la prevenzione degli infortuni sul lavoro. EU C 2021 88, C 155 E 156/19 3 FEBBRAIO 2021 APPALTI PUBBLICI FEDERAZIONE SPORTIVA FIGC COME STAZIONE APPALTANTE. Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico. L’art. 2 § .1, punto 4, Lett. a Direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che un’entità investita di compiti a carattere pubblico tassativamente definiti dal diritto nazionale può considerarsi istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi della disposizione sopra citata, quand’anche essa sia stata creata non già sotto forma di amministrazione pubblica, bensì di associazione di diritto privato, e alcune delle sue attività, per le quali essa è dotata di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblico. Il secondo dei criteri alternativi previsti dall’art. 2 § .1, punto 4, Lett. c Direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un’autorità pubblica soltanto qualora da un’analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l’autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all’autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un’influenza sull’attività dell’autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest’ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un’influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l’influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione. La FIGC risponde a questi criteri ma l’autonomia di gestione sembra escludere che il controllo esercitato dal CONI possa influire sulla stessa in materia di affidamento di appalti pubblici. La sentenza indica anche i criteri per rovesciare questa affermazione. Sul tema EU C 2013 543 e 2001 70.