RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II STROBYE E ROSENLIND comma DANIMARCA 2 FEBBRAIO 2021, RIC.25802/18 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE – INCAPACITÀ, INTERDIZIONE ETcomma – PERDITA DEL DIRITTO AL VOTO – SUCCESSIONE DI LEGGI – LICEITÀ. Lecito e conforme agli ordinamenti degli altri Stati europei privare l’incapace del diritto al voto. I ricorrenti furono privati della loro capacità giuridica non erano in grado di badare ai loro affari personali e finanziari e di conseguenza persero i loro diritti elettorali, non potendo così votare alle elezioni parlamentari del 2015. La legge interna e la dottrina consolidate prevedevano questa misura, non essendo opponibili le obbligazioni internazionali siglate dalla Danimarca. Fu attuata anche una riforma che restituiva il diritto al voto ad alcune categorie di persone che lo avevano perso, ma tra queste non figurava chi era stato privato della capacità giuridica. Nessuna violazione degli artt. 1 protocollo 3 diritto ad elezioni libere e 14 Cedu. Infatti gli Stati hanno una grande discrezionalità nel disciplinare il diritto al voto, fermo restando che il suo esercizio è un caposaldo di ogni vera democrazia. Alla luce delle obbligazioni internazionali siglate dalla Danimarca e degli ordinamenti degli Stati del COE che prevedono misure analoghe è giusto privare l’incapace interdetto etc. del diritto al voto ciò non costituisce una misura iniqua, sproporzionata ed irragionevole per perseguire il prefisso fine. La CEDU ha apprezzato gli sforzi del legislatore danese per esser al passo” con l’evoluzione sociale e dei costumi consentendo di esercitarlo ad altre categorie rispetto alle quali i ricorrenti non sono in condizioni equiparabili, sì che non c’è stata alcuna violazione del divieto di discriminazione. Sul tema si vedano i § § .59-71 sulla ricostruzione storico-politica e le norme europee ed internazionali sul diritto di voto Scoppola c. Italia del 18/1/11, Correia de Matos c. Portogallo [GC] del 4/4/18 e Abil v. Azerbaijan del 5/12/19. SEZ. I GROZDANIC E GRSKOVIC GROZDANIC comma CROAZIA 28 GENNAIO 2021, RIcomma 43326/13 TUTELA DELLA PROPRIETÀ LOCAZIONI PRIVILEGIATE – RISCATTO DELL’ APPARTAMENTO REVOCA – LICEITÀ. Chi lascia la casa non può riscattarne la proprietà, nemmeno invocando un revirement della prassi. Nel 1983 al marito e padre delle ricorrenti deceduto nel 2009 fu assegnato un appartamento in comproprietà con un contratto di affitto particolarmente privilegiato” a Osijek. Nel 1996 entrambi i coniugi si trasferirono a Pola ove avevano trovato lavoro. Nel 2002 acquistarono l’appartamento de quo forti di una riforma legislativa, nel 2003 furono registrati come suoi proprietari, ma pochi mesi dopo l’acquisto fu annullato, restituendo loro quanto pagato da molti anni non abitavano l’appartamento ottenuto ad affitto agevolato e non avrebbero perciò potuto chiederne il riscatto della proprietà. Vani i ricorsi. Nessuna violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu il ricorso della figlia è stato dichiarato irricevibile, mentre alla madre è stato contestato di non essere stata in grado di provare di aver voluto continuare ad usufruire del contratto di locazione. Va anche detto che la prassi interna, anche di legittimità, in concomitanza del passaggio dal regime socialista alla nuova forma di repubblica, ha abolito l’obbligo di negare il riscatto laddove il contratto di locazione era stato risolto con sentenza passata in giudicato. Per riscattare la casa non solo era necessario provare detto contratto, ma anche di aver fatto il possibile per dimostrare di averla difesa da occupazioni abusive, tanto più che lo Stato avrebbe potuto avere bisogno di questi alloggi per fare fronte ad emergenze abitative es. alto numero di sfollati in tempo di guerra . Ciò non è inficiato dal fatto che l’inquilino asseritamente abusivo avesse chiesto una protezione giudiziaria. Nella fattispecie la ricorrente non ha provato ciò ed avevano chiesto il riscatto con diversi anni di ritardo 6-7 dall’approvazione della legge ed era chiaro che non vi avevano abitato per molti anni, non potendo invocare un legittimo interesse sull’appartamento. Le Corti hanno equamente bilanciato i contrapposti interessi ed il revirement della prassi non ha leso la certezza del diritto e/o il legittimo affidamento essendo prevedibile questo esito. Sul tema Zubac v Croazia [GC] del 5/4/18 e Hasan Tunc e altri c. Turchia nella rassegna del 3/1/17.