RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V SELLAMI C. FRANCIA 17 DICEMBRE 2020, RIC.61470/15 PROCESSO MEDIATICO LIBERTÀ D’ESPRESSIONE TUTELA DELLA PRIVACY SEGRETO ISTRUTTORIO. Lecita la condanna di un giornalista che ha pubblicato un identikit coperto da segreto istruttorio. Il ricorrente è un giornalista che, in sede penale, fu condannato ad un’esosa ammenda ed al risarcimento delle vittime costituitesi parti civili, per ricettazione di materiale coperto da segreto istruttorio. Infatti, a seguito di alcuni efferati stupri ed un tentato omicidio di tre donne, di cui una minorenne, era stato redatto un identikit del sospettato, sulla scorta della testimonianza di questa ultima. L’uomo raffigurato in questo identikit era, però, estraneo ai fatti. Malgrado l’ordine impartito dal commissario incaricato d’investigare sul caso, inviato per mail ai suoi collegh,i di non dargli accesso agli atti dell’istruttoria, il ricorrente entrò in possesso di questo documento che pubblicò in uno dei tre articoli che scrisse sul caso, editi su Le Parisienn” e su una rivista. Fu aperta un’inchiesta interna per individuare e punire la talpa”, fu pubblicata la fotografia del vero sospetto da parte degli inquirenti, che, nel frattempo, lo avevano identificato anche grazie a fotografie ed altre testimonianze e fu rinviato a giudizio per questa violazione del segreto istruttorio. Nessuna violazione dell’art. 10 Cedu le giurisdizioni interne hanno applicato i criteri, stabiliti dalla prassi interna della CEDU in materia, sulla tutela della libertà d’espressione, facendo uso dei limiti di discrezionalità riconosciuti a ciascuno Stato e bilanciando equamente i contrapposti interessi. Non c’era alcun interesse generale tale da giustificare la pubblicazione di estratti della procedura penale e la rivelazione di questo identikit aveva avuto un’influenza negativa sulla stessa. Sul tema Ressiot ed altri c. Francia del 28/6/12, Bédat c. Svizzera [GC] e Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria [GC] nei quotidiani del 30/3 e 10/11/16. Questa violazione è stata riconosciuta nel caso Selahattin Demirtaş c. Turchia [GC] del 22/12/20, assieme ad altre violazioni art. 5 da solo ed in combinato con l’art. 18 – limiti alle restrizioni dei diritti e 3 protocollo 1 Cedu – diritto alle libere elezioni- sull’illecita detenzione dell’oppositore curdo del Presidente turco, mentre è stata esclusa anche nei casi Panioglu c. Romania dell’8/12/20 sulla sanzione disciplinare inflitta ad un giudice donna che criticò aspramente le alte cariche della magistratura interna per le sentenze contro le donne povere, e Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft et publisuisse SA c. Svizzera del 22/12/20 sulla liceità di obbligare una televisione a trasmettere una pubblicità a favore della tutela dei diritti degli animali, anche se asseritamente può violare la reputazione dell’emittente, in nome del pluralismo cui si deve ispirare una società democratica. È analoga alla CGUE EU C 2020 1031 e1032, C-386 e 398/19 del 17/12/20 sulla liceità delle norme che prevedono di stordire gli animali prima della macellazione halal e kosher, in quanto non violano la libertà religiosa e tutelano il benessere delle bestie e sulla illiceità del divieto di estradare un proprio cittadino verso uno altro Stato dell’UE un cittadino dell’UE può essere estradato verso uno Stato terzo solo previa consultazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. La fattispecie riguardava l’estradizione di un cittadino con doppia nazionalità ucraina e rumena, naturalizzato tedesco cui la Germania negava l’estradizione nei paesi d’origine anche in presenza di un MAE. SEZ. II ROTARU C. MOLDAVIA 8 DICEMBRE 2020, RIC.26764/12 LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE RIFIUTO DI RILASCIARE PASSAPORTO PER PREGRESSI DEBITI – LICEITÀ. Rifiutare un passaporto per un debito insoluto viola la Cedu. Al ricorrente fu negato il rilascio del passaporto perché, asseritamente, non aveva pagato i suoi debiti e relativi interessi di mora con la banca. Inutili i ricorsi e le doglianze che ciò limitava in modo illegale e sproporzionato la sua libertà di circolazione. Violato l’art. 2 protocollo 4 libertà di circolazione Cedu la legge interna che vieta il rilascio del passaporto in base all’unica condizione di non aver pagato un debito, senza precisare la durata di questa interdizione e senza controlli effettivi sulla sua proporzionalità non offre garanzie contro gli abusi da parte delle autorità privando il ricorrente di ogni protezione necessaria in una società democratica. Sul tema Lekić c. Slovenia [GC] e De Tommaso c. Italia [GC] nelle rassegne del 14/12/18 e 24/2/17.