RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 1015, C-774/19 10 DICEMBRE 2020 BRUXELLES I BIS – LITI SU MANCATO SALDO DELLE VINCITE AL VIDEOPOKER – QUALITÀ DI CONSUMATORE DEL GIOCATORE PROFESIONISTA. Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di consumatore” – Contratto di gioco del poker concluso on-line tra una persona fisica e un organizzatore di giochi d’azzardo – Persona fisica che si guadagna da vivere con il gioco del poker on-line – Conoscenze possedute da tale persona – Regolarità dell’attività. L’art. 15 § .1 Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest’ultima e, dall’altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, non perde la qualità di consumatore ai sensi di tale disposizione anche qualora giochi a detto gioco per molte ore al giorno, possieda conoscenze estese e ottenga da tale gioco vincite ingenti. Infatti, non è stata dimostrata la regolarità dell’attività svolta da questo giocatore incallito che trae dal videopoker i propri cespiti questo è un elemento basilare per dimostrare anche le pratiche commerciali sleali e per distinguere la figura del professionista da quella del consumatore. Orbene dal momento che non è stato provato e che il giocatore non vende né beni né servizi non può essergli negata la qualità di consumatore. Sul tema EU C 2019 825, 2018 37 e 808. EU C 2020 831, C-778/18 15 OTTOBRE 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI – MUTUO - PRATICA COMMERCIALE AGGREGATA - PREGIUDIZI PER IL CONSUMATORE. Servizi di pagamento nel mercato interno –Recesso da un contratto quadro –Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali –Pratiche di commercializzazione abbinata – Pratiche di commercializzazione aggregata – Conti di pagamento – Trasferimento del conto di pagamento – Obbligo di accreditare i propri redditi su un conto di pagamento presso il creditore durante un periodo fissato dal contratto di prestito come contropartita di un vantaggio personalizzato – Durata dell’obbligo – Perdita del vantaggio personalizzato in caso di chiusura anticipata del conto. L’art. 12 § .2 Lett. a Direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che autorizza il creditore ad imporre al mutuatario, nell’ambito della conclusione di un contratto di credito concernente beni immobili residenziali, in cambio di un vantaggio personalizzato, l’accredito di tutti i suoi redditi salariali o assimilati su un conto di pagamento aperto presso il medesimo creditore, indipendentemente dall’importo, dalle scadenze e dalla durata del prestito. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale secondo la quale la durata dell’accredito imposto, qualora quest’ultimo non riguardi tutti i redditi salariali del mutuatario, può raggiungere dieci anni o, se inferiore, la durata del contratto di credito di cui trattasi. La nozione di spese , ai sensi dell’art. 45 § . 2 Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché dell’art. 12 § .3 Direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, deve essere interpretata nel senso che essa non include la perdita di un vantaggio personalizzato offerto dal creditore al mutuatario in cambio dell’apertura di un conto presso il medesimo creditore per accreditarvi i suoi redditi nell’ambito di un contratto di credito, causata dalla chiusura di tale conto. Nella fattispecie era stato imposto al ricorrente di accreditare lo stipendio e/o altri redditi ad esso assimilati sul proprio conto corrente ed i vantaggi concessi avrebbero avuto una durata di 10 anni, indipendentemente dalla concomitante scadenza o meno del mutuo. Orbene per quanto riguarda, innanzitutto il tenore letterale dell’art. 12 § . 2, Lett. a , della direttiva 2014/17, occorre sottolineare che tale disposizione prevede la possibilità per i creditori di chiedere al consumatore di aprire un conto di pagamento o di risparmio ai soli fini previsti da tale disposizione, vale a dire accumulare capitale per rimborsare il prestito, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell’eventualità di un inadempimento . Ciò per dare la massima tutela al consumatore ed evitare di condizionare le sue scelte questi fini sarebbero violati se fosse ritenuta valida la contestata previsione sui vantaggi personalizzati in quanto imporrebbe l’accredito di somme ben superiori a quelle necessarie per coprire il rimborso delle rate del mutuo. Sarebbe quindi un onere eccessivo e sproporzionato e perciò in deroga al diritto comunitario. Da queste e da altre riflessioni sono state mutuate le massime in epigrafe. Sul tema EU C 2020 25 e 2019 530 nella rassegna del 31/1/20. È analoga alla EU C 2020 808, C-641/19 dell’8/10/20 sulla determinazione dell’importo che il consumatore deve pagare al professionista per le prestazioni fornite nella fattispecie si trattava di servizi digitali prima dell’esercizio del diritto di recesso. Si noti che in questo caso la CGUE ha anche chiarito che l’art. 16, lettera m , della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 11, della medesima, deve essere interpretato nel senso che la redazione, da parte un sito Internet di incontri, di un profilo di personalità basato su un test di personalità realizzato da tale sito non costituisce fornitura di un contenuto digitale , ai sensi di tale disposizione .