RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I EDIZIONI DEL ROMA SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. E EDIZIONI DEL ROMA S.R.L. C. ITALIA 10 DICEMBRE 2020, RIC.69854/13 EQUO PROCESSO - PROCEDIMENTO INNANZI ALL’AGCOM - IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI INFLITTE DALL’AGCOM. Il procedimento presso l’AGCOM non è equo, ma i vizi sono sanati dalle impugnazioni. Si tratta di società editrici che avevano percepito dallo Stato sovvenzioni per l’editoria. A seguito dei controlli da parte della Guardia di Finanza furono rilevate irregolarità perdettero le sovvenzioni e furono sanzionate dall’AGCOM. Una delle due per questa perdita fu costretta a dichiarare fallimento. I gravami presso il TAR ed il CDS furono rigettati, ma gli amministratori furono assolti dal reato di truffa. Nessuna violazione dell’articolo 6 Cedu più precisamente anche se il procedimento innanzi all’AGCOM presenta vulnus alla difesa mancanza di parità delle armi, udienza a porte chiuse, procedura solo scritta , queste carenze vengono però sanate dai due gradi di giudizio delle impugnazioni in sede amministrativa il TAR ed il CDS hanno verificato che l’AGCOM avesse fatto un uso appropriato dei suoi poteri, il fondamento e la proporzionalità delle sue scelte. Sul tema Grande Stevens ed altri c. Italia e G.I.E.M. S.R.L. ed altri c. Italia [GC] nel quotidiano del 5/3/14 e nella rassegna del 29/6/18. SEZ. I PAPACHELA ED AMAZON S.A. C. GRECIA 3 DICEMBRE 2020, RIC.12919/18 OCCUPAZIONE ABUSIVA – MIGRANTI - TUTELA DELLA PROPRIETÀ. L’inattività dello Stato nel contrastare l’occupazione abusiva da parte di migranti viola la Cedu. I ricorrenti sono una persona fisica ed una giuridica proprietaria e società gestrice proprietarie di un hotel abusivamente occupato per oltre 3 anni da immigrati e da loro simpatizzanti durante tutto il periodo dell’occupazione hanno dovuto pagare le tasse, le bollette pur non potendo usufruire del bene. Lo sfratto non fu eseguito nemmeno in presenza di una sentenza a loro favore e Papachela fu costretta a vendere la sua casa per far fronte ai debiti maturati a causa di questa occupazione abusiva bollette e tasse . Rimproverano allo Stato di non aver fatto nulla per porre fine a questa occupazione e preservare i lori diritti era terminata perché i migranti spontaneamente se n’erano andati. Lo Stato è venuto meno ai suoi doveri di tutela dei diritti economici dei ricorrenti, lasciando che l’occupazione abusiva da parte dei migranti si protraesse più dello stretto necessario, omettendo di trovare una soluzione alternativa soddisfacente e di eseguire lo sfratto, seppure in presenza di una sentenza passata in giudicato è venuto meno ai suoi doveri ed ha rotto il giusto equilibrio tra gli interessi generali della collettività e l’imperativa salvaguardia dei diritti individuali in violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu. Riconosciuto un esoso risarcimento ai ricorrenti. Sul tema Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italia nella rassegna del 14/12/18 e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012. È analoga a AsDAC c. Moldavia dell’8/12/20 sulla violazione dei diritti d’autore e connessi mancato equo compenso per l’uso gratuito e non autorizzato da parte dello Stato delle opere dei membri di questa associazione simile alla Siae. Inoltre, sempre sui migranti nel caso M.M. c. Svizzera, sempre dell’8/12/20, la CEDU ha giudicato lecita l’espulsione di un immigrato, condannato per violenza sessuale su minore e per consumo di stupefacenti, per 5 anni dal territorio svizzero. SEZ.III YEVGENIY DMITRYIEV 1 DICEMBRE 2020, RIC.17840/06 TUTELA DELLA PRIVACY - INQUINAMENTO ACUSTICO – RAPPORTI DI VICINATO - STAZIONE DI POLIZIA IN UNA PALAZZINA RESIDENZIALE. La stazione della polizia in uno stabile residenziale viola i diritti dei condomini. Promosse con i vicini una class action contro la stazione di polizia che occupava il pianterreno dello stabile ove risiedeva per oltre 13 anni ha subito inquinamento acustico vocio, motori delle gazzelle”, rumori sordi etc. . Accusa le autorità di non aver fatto nulla per proteggere la sua salute e serenità familiare asserirono che era impossibile spostare la caserma anche dopo che erano stati approvati fondi per costruirne una nuova altrove. Violati i diritti ex articolo 8 Cedu del ricorrente assorbite le doglianze ai sensi degli artt. 6 e 13 la stazione era stata collocata nella palazzina ove abitava il ricorrente in violazione della legge, tanto più che l’immobile non era destinato ad un uso non residenziale. I condomini hanno subito per anni non solo l’inquinamento acustico, ma anche altre forme d’inquinamento e lo Stato non ha fatto nulla per tutelare i loro diritti alla tranquillità ed alla salute le soluzioni proposte sono state inefficaci ed insufficienti. La CEDU nota inoltre che detta stazione non rientra tra le istituzioni di interesse pubblico , perciò questo ultimo non poteva essere invocato per giustificare il rifiuto di tutelare il ricorrente e gli altri residenti. Infine lo Stato, anche dopo la class action, ha perseverato a lasciare lì la stazione, adducendo la scusa che era una sistemazione temporanea nell’attesa di reperire i fondi per costruire una nuova caserma altrove è chiaro che non lo sia stato. Nel 2008 visto il perdurare della situazione e le patologie insorte a causa di questo inquinamento il ricorrente è stato anche costretto a vendere l’appartamento e trasferirsi altrove sono carenze ed ingerenze gravi. La Russia, perciò, è venuta meno ai suoi doveri e le autorità interne non sono state in grado di bilanciare equamente gli interessi pubblici con quelli privati, in primis al rispetto della loro quiete e della loro salute, del ricorrente e degli altri condomini. Sul tema Zarzoso Cuenca c. Spagna nella rassegna del 9/2/18, Scordino c. Italia numero 1 [GC] del 2006 ed Hatton ed altri c. Regno Unito [GC] del 2003.