RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 901, C-61/19 11 NOVEMBRE 2020 TUTELA DELLA PRIVACY – TELEFONIA MOBILE – TRASMISSIONE DATI A TERZI MODALITÀ DI FORNIRE IL CONSENSO INFORMATO ONERE DELLA PROVA. Raccolta e conservazione delle copie di documenti d’identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di consenso” della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare – Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata. Gli artt. 2 Lett. h e 7 Lett. a Direttiva 95/46/CE nonché gli artt. 4 punto 11 e 6 § .1 Lett. a Regolamento UE 2016/679 GDPR che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati , devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un’informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l’interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell’accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto. È chiaro che in questi casi non vi sia alcuna libera prestazione del consenso del consumatore che non risulta adeguatamente informato. Sul tema EU C 2020 559, 790 e 2019 801 nei quotidiani del 17/7 e 6/10/20. EU C 2020 732, C-540/19 17 SETTEMBRE 2020 ALIMENTI SURROGA DI UNA PA FORO COMPETENTE. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti – Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti. Un ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, è legittimato ad avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente, prevista dall’articolo 3 Lett. b Regolamento n. 4/2009 CE , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Infatti l’articolo 3 offre al creditore di alimenti, qualora agisca come richiedente, la possibilità di presentare la propria domanda relativa a un obbligo alimentare sulla base di diversi criteri di competenza, segnatamente, o dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, conformemente alla lettera a di tale articolo 3, o dinanzi al giudice del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, conformemente alla lettera b , di detto articolo [].Poiché la formulazione dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 non specifica, tuttavia, che le autorità giurisdizionali designate alle lettere a e b devono essere adite dal creditore di alimenti medesimo, tale articolo non vieta, fatto salvo il rispetto degli obiettivi e del sistema di tale regolamento, che una domanda relativa a un’obbligazione alimentare possa essere presentata da un ente pubblico legalmente surrogato nei diritti di detto creditore dinanzi all’una o all’altra di tali autorità giurisdizionali . Nella fattispecie la pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di una lite tra un Land tedesco che versava prestazioni sociali ad un’anziana che viveva in un ospizio a Colonia vista l’inadempienza del figlio residente a Vienna e lo stesso. Sul tema EU C 2020 425, 2019 666 e 2014 2461 nella rassegne del 5/6/20. È analoga alle EU C 2020 914 e, C 427/19 e C-433/19 del 12 e11/11/20 sulla sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine di quest’ultima in assenza di una decisione sulla sua messa in liquidazione e sull’azione di opposizione del comproprietario di un immobile adibito arbitrariamente a locazione turistica dall’altro.