RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV NEAGU E SARAN comma ROMANIA 10 NOVEMBRE 2020, RIC.21969/15 E 65993/16 DIRITTI DEI CARCERATI – CONVERSIONE IN CARCERE – PROVA - PASTI SECONDO TRADIZIONI RELIGIOSE - LIMITI. Negare ai detenuti un pasto conforme ai loro precetti religiosi viola la Cedu. Sono due carcerati che si lamentano del rifiuto delle autorità carcerarie di servirgli pasti rispettosi dei dettami dell’islam senza carni suine , religione cui si sono convertiti durante la detenzione. Le Corti interne hanno sempre rigettato i loro ricorsi concordando con le autorità penitenziarie sul fatto che non avessero provato l’avvenuta conversione. Il secondo però sostiene di aver dato prova scritta delle sue convinzioni religiose ex lege e di essere discriminato rispetto alla maggioranza dei detenuti di religione cristiana ortodossa Violato l’articolo 9 Cedu le autorità rumene non hanno attuato un giusto equilibrio tra i contrapposti interessi tanto più che il diritto e la prassi interna del 2013 impongono di offrire ai detenuti pasti conformi ai loro precetti religiosi. I carcerati una volta entrati in carcere hanno l’unico onere di fornire una dichiarazione sul loro onore di appartenere ad un dato credo e, durante la detenzione, di essersi convertiti ad un altro. In limine la CEDU rimarca come le ragioni addotte dalla Romania sui problemi ad accogliere le richieste dei ricorrenti siano infondate dato che a Saran in uno dei carceri in cui è stato ristretto gli sono stati serviti pasti privi di carni suine secondo i precetti dell’Islam. Sul tema Raccomandazione numero 2/2006 del Consiglio dei Ministri del COE sul regime penitenziario europeo in particolar modo su ciò che concerne il regime alimentare e le libertà religiosa e di opinione dei detenuti Erlich e Kastro c. Romania del 20/6/20 e Leyla Şahin c. Turchia [GC] del 2005. È analoga ad Associazione cristiana dei Testimoni di Geova della Bulgaria c. Bulgaria ric.5301/11 della stessa data sulla mancata concessione edilizia per costruire un edificio di culto su un suo terreno. SEZ. I comma VS CROAZIA 8 OTTOBRE 2020, RIcomma 80117/17 TUTELA DEI MINORI – AFFIDAMENTO – PAS - ONERE DI ASCOLTARE I MINORI NELLE CAUSE CHE LI RIGUARDANO. I minori devono essere sempre sentiti nelle liti che li coinvolgono affido etc. È un minore, nato nel 2006, che reputa che non siano stati adeguatamente tutelati i suoi superiori interessi allorchè, nelle liti per il suo affidamento dopo il divorzio dei genitori nel 2010, non fu ascoltato né gli fu assegnato un tutore ad litem durante le varie procedure promosse da entrambi. La madre, che in un primo momento aveva ottenuto l’affido esclusivo, accusò ingiustamente il padre di abusi sessuali, ma nel 2012 risultò da una CTU essere lei a sottoporre il ricorrente a violenze psicologiche. Nel 2015 il bimbo tornò a vivere col padre, salvo scappare di casa nel 2016 ed alla fine nel 2019 il centro sociale incaricato di seguire la questione chiese invano al tribunale di revocare la patria potestà ai genitori e piazzarlo presso lo stesso. Il ricorrente lamenta anche che non fu previsto un periodo di preparazione e di adattamento prima di affidarlo al padre con cui non aveva avuto regolari rapporti per anni. Violato l’articolo 8 Cedu. Tutte queste carenze denunciate dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere assolutamente sentito, hanno minato l’intero processo decisionale ledendo il suo interesse supremo alla tutela del suo benessere psico-fisico. La CEDU rimarca come la legge interna croata su questa delicata materia abbia lacune tali da considerarla fallimentare invitando lo Stato a porvi rimedio nell’interesse dei casi pendenti e di quelli futuri nel minor tempo possibile. Sul tema ES c. Romania e Bulgaria del 19/7/16 e Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC] del 2010. È analoga anche a Francu c. Romania del 13/10/20 sull’illecita divulgazione di dati sanitari di un sindaco donna e del figlio minorenne estranei al processo penale a carico della stessa.