RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I GUZ comma POLONIA 15 OTTOBRE 2020, RIC.965/12 TUTELA DELLA PROFESSIONE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CRITICHE TRA GIUDICI. I giudici si devono poter difendere contestando liberamente la propria scheda di valutazione. Nell’ambito di una procedura per avanzamento di carriera ricevette una valutazione negativa da un altro collega, incaricato di valutarlo, perché considerato un insubordinato ed uno che aveva rapporti molto difficili con gli altri colleghi. Fu condannato in sede disciplinare ammonimento per aver espresso durissime critiche nei confronti del rapporto redatto da questo giudice ispettore false, tendenziose, ingiuste e superficiali che in tutte le fasi di giudizio furono considerate come contrarie alla decenza di un giudice. Vani i ricorsi. Violato l’articolo 10 Cedu il ricorrente aveva tutto il diritto di criticare la valutazione negativa per difendersi e non aveva avuto alcun intento offensivo essendo le contestate affermazioni rivolte al rapporto e non a chi le aveva redatte. La vicenda si è svolta in un contesto intra-giudiziario ed il ricorrente aveva tutto l’interesse a contestarla visto che il giudizio rimane nella scheda personale per un quinquennio e gli ha di fatto impedito di fare carriera. Infine, la Corte ribadisce l ' effetto agghiacciante che il timore di sanzioni ha sull'esercizio della libertà di espressione, in particolare su altri giudici che desiderano partecipare al dibattito pubblico su questioni relative all'amministrazione della giustizia e alla magistratura Questo effetto, che va a scapito della società nel suo insieme, è anche un fattore che riguarda la proporzionalità della sanzione o misura punitiva imposta . Non è stato quindi trovato un giusto equilibrio tra la tutela della magistratura, quella della reputazione del ricorrente e la sua libertà di espressione. Sul tema Baka c. Ungheria [GC], Peruzzi c. Italia e Di Giovanni c. Italia [GC] nella rassegna del 24/6/16 e nei quotidiani del 30/6/15 e 11/12/13. SEZ. IV ADAM ED ALTRI comma ROMANIA 13 OTTOBRE 2020, RIcomma 81114/17 DISCRIMINAZIONE BASATA SULL’ETNIA DIRITTO ALLO STUDIO PROVE SUPPLETIVE LICEITÀ. È lo Stato, non la CEDU, a decidere i programmi e l’organizzazione scolastica. I ricorrenti, appartenenti alla minoranza etnica ungherese, durante l’esame di maturità furono sottoposti a due prove supplementari lingua e letteratura ungherese e rumena rispetto ai compagni di classe rumeni e gli fu impedito di sostenere l’esame nella loro lingua natia. Inoltre, mentre gli altri studenti usufruivano di un giorno di riposo tra un compito e l’altro, loro furono esaminati in tre giorni consecutivi. Avendo fallito una di queste due prove furono bocciati. Vani i ricorsi. Nessuna violazione dell’articolo 1 protocollo 12 divieto generale di discriminazione la CEDU non decide né i programmi scolastici, né le materie, il calendario e l’organizzazione delle prove d’esame perché sono rimessi alla discrezionalità dei vari Stati. Non c’è stata alcuna discriminazione dato che le prove supplementari vertevano sull’insegnamento della loro lingua madre ed erano una stretta conseguenza della scelta di studiarla. Sul tema sez. III della sentenza sulle norme internazionali che regolano questa materia, Denisov c. Ucraina [GC], Molla Sali c. Grecia [GC] del 19/12/18 e Popovic ed altri c. Serbia nelle rassegne del 28/9/18 e 4/9/20. SEZ. I BAJCIC comma CROAZIA 8 OTTOBRE 2020, RIC.67334/13 RCA OMICIDIO STRADALE NE BIS IN IDEM. Le condanne riguardano aspetti diversi di una stessa condotta illecita rispettato il ne bis in idem. Fu condannato sia in sede amministrativa multa, sei mesi di sospensione della patente e detrazione di 5 punti dalla stessa sia in sede penale 18 mesi di reclusione per aver provocato, guidando a velocità elevata, un sinistro in cui perì una persona. Nessuna violazione dell’articolo 4 § .1 protocollo 7 Cedu se la condotta sanzionata è una sola, anche se le procedure controverse hanno analizzato aspetti diversi, si ritiene che perseguano un unico fine. Più precisamente i processi amministrativo e penale sono considerati complementari con un legame temporale e materiale sufficiente a considerarli come inseriti in un unico meccanismo sanzionatorio integrato previsto dal diritto interno per punire una violazione delle norme di sicurezza sancite dal codice della strada, la quale ha condotto ad un esito letale. La condotta del Consiglio di Stato polacco, che ha convalidato le due condanne, era lecita e proporzionata in quanto non deroga a tale divieto per questi motivi. Sul tema A e B c.Norvegia[GC] del 15/11/16 e Sergey Zolotukhin v. Russia [GC] del 2009.