RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 774, C-603/19 1 OTTOBRE 2020 TUTELA ED INDENIZZO PER VITTIME DI REATO – DISABILI - TRUFFA – FONDI STRUTTURALI. Tutela degli interessi finanziari dell’UE – Procedimento penale riguardante reati in materia di frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell’UE – Diritto nazionale che non consente agli organi dello Stato di ottenere, nell’ambito di un procedimento penale, il recupero delle sovvenzioni a titolo di risarcimento del danno causato dai reati. L’art. 2 § .1Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alle persone giuridiche, né allo Stato, anche qualora il diritto nazionale conferisca loro la qualità di danneggiato nell’ambito del procedimento penale. L’art. 325 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale, come interpretate nella giurisprudenza nazionale, in forza delle quali, nell’ambito di un procedimento penale, lo Stato non può agire per il risarcimento del danno causatogli da un comportamento fraudolento dell’imputato avente come effetto una malversazione a danno del bilancio dell’UE, e non dispone, nell’ambito di tale procedimento, di nessun’altra azione che gli consenta di far valere un diritto nei confronti dell’imputato, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la normativa nazionale preveda procedimenti efficaci che consentano il recupero dei contributi del bilancio dell’UE. Fattispecie relativa alle azioni penali promosse dalla Slovacchia contro due imprese per l’illecita percezione di sovvenzioni per la inesistente creazione di posti di lavoro per disabili. Sul tema EU C 2017 936 e 2015 555. EU C 2020 753, C-223/19 24 SETTEMBRE 2020 PREVIDENZA SOCIALE - PENSIONI SPECIALI E COMPLEMENTARI - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE BASATA SU SESSO OD ETÀ. Giustificazioni – Normativa nazionale che prevede un prelievo sulle pensioni versate direttamente ai loro beneficiari da parte di imprese controllate a maggioranza dallo Stato nonché la soppressione dell’indicizzazione dell’importo della pensione – Discriminazione fondata sul patrimonio – Lesione della libertà contrattuale – Violazione del diritto di proprietà –Diritto a un ricorso effettivo. La Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e la Direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che rientrano nel loro ambito di applicazione disposizioni del diritto di uno Stato membro ai sensi delle quali, da un lato, una parte dell’importo della pensione aziendale, che il datore di lavoro si è impegnato, mediante contratto, a versare direttamente al suo ex lavoratore, deve essere prelevata alla fonte da detto datore di lavoro e, dall’altro, l’indicizzazione contrattualmente convenuta dell’importo di tale prestazione è resa inefficace. Gli artt. 5 lett. c e 7 Lett. a , iii Direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un’impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall’altro, del beneficio di un’indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione, anche laddove la quota di ex lavoratori in relazione ai quali l’importo di una siffatta pensione aziendale è stato interessato dalle disposizioni nazionali in questione sia notevolmente più elevata tra gli ex lavoratori di sesso maschile rientranti nell’ambito di applicazione di queste ultime rispetto agli ex lavoratori di sesso femminile ivi rientranti, a condizione che tali conseguenze siano giustificate da fattori obiettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L’art. 2 § § . 1 e 2 lett. b Direttiva 2000/78, poi, deve essere interpretato questa normativa è compatibile col diritto dell’UE nel punto in cui sancisce di privare i beneficiari da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall’altro, del beneficio di un’indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione, per il solo fatto che detta normativa si applica unicamente a beneficiari che hanno superato una determinata età. Questa normativa è compatibile anche con gli artt. 16,17, 20 e 21 Carta di Nizza. Infine l’art. 47 Carta di Nizza deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro si astenga dal prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, un mezzo di ricorso autonomo diretto, in via principale, a esaminare la conformità al diritto dell’UE di disposizioni nazionali che attuano tale diritto, purché esista la possibilità di un siffatto esame in via incidentale. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 1000, 828, 106 e 2013 28 nella rassegna del 4/10/19.