RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I MEDIANI comma ITALIA 1 OTTOBRE 2020, RIC.11036/14 RICORSO STRAORDINARIO INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIUSTIZIA LUMACA – VIOLAZIONE DELL’EQUO PROCRESSO. La Cedu, dopo recenti riforme, è applicabile anche al ricorso straordinario innanzi al Presidente. Il ricorrente è un pubblico dipendente toscano che si lamenta del fatto che nel 2018 era ancora pendente un ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica che aveva introdotto nel 2004 contro una sentenza che gli aveva negato l’avanzamento di carriera. Inammissibile ratione temporis all’epoca la prassi della CEDU Nardella c. Italia escludeva l’applicabilità della Cedu e quindi dell’articolo 6 a questo particolare ricorso, cosa che è, però, divenuta possibile dopo il 16/9/10 a seguito di due riforme dell’istituto 2009 e 2010 , sì che la procedura si basava sulla contestazione relativa a diritti ed obbligazione di carattere civile . Essendo stato introdotto nel 2004 non beneficiava di queste riforme. Per l’eccessiva durata del processo può essere indennizzato tramite la procedura ex Legge Pinto. ARMENIA comma AZERBAIGIAN 30 SETTEMBRE 2020, RIcomma 42521/20 MISURE PROVVISORIE PROCEDURA SPECIALE EX ART. 39 CEDU CONFLITTO TRA DUE STATI. La CEDU ha adottato misure provvisorie per scongiurare il conflitto armato tra questi Stati. In seguito al ricorso speciale ex articolo 39 Cedu la CEDU ha deciso di adottare una misura provvisoria per tutelare la popolazione civile dal rischio di un conflitto tra questi due Stati, ravvisando una possibile violazione della Cedu e soprattutto degli artt. 2 e 3. Ha diffidato gli Stati da intraprendere azioni militari che potrebbero comportare violazione dei diritti tutelati dalla convenzione e soprattutto minare la salute e la vita delle popolazioni coinvolte. Gli Stati dovranno adottare il prima possibile misure atte a scongiurare questi rischi e comunicarle alla CEDU. L’articolo 39 prevedere una procedura straordinaria, in cui i giudici della CEDU emettono una decisione senza entrare nel merito o vagliare la ricevibilità del ricorso. È esperibile in via eccezionale ogni volta che c’è un rischio reale di subire danni irreparabili in assenza dell’adozione di dette misure provvisorie. Sul tema per ogni approfondimento su questo tema si veda il factscheet interim measures sull’homepage della CEDU sez. factsheets .