RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 542, C-264/19 9 LUGLIO 2020 TUTELA DEL COPYRIGHT IMMISSIONE ILLEGALE ONLINE DI FILM ETC DATI DEL TRASGRESSORE CHE POSSONO ESSERE FORNITI ALLE AUTORITÀ IP, TELEFONO, MAIL ETC. . Piattaforma di video online – Caricamento di un film senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto d’informazione del richiedente – Nozione di indirizzo” – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione. L’art. 8 § . 2 Lett. a Direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di indirizzo ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente. Il titolare dei diritti di autore e connessi potrà chiedere al gestore del sito nella fattispecie Youtube solo l’indirizzo postale del trasgressore ciò per bilanciare il diritto alla privacy di questo ultimo e la tutela degli interessi economici dell’autore. Infatti la nozione di indirizzo” se non presenta altre specificazioni è relativa solo al luogo di residenza o di domiciliazione di una persona. Gli Stati però, nella loro discrezionalità, possono concedere all’autore un diritto d’informazione più ampio, purché, tuttavia, sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali coinvolti e nel rispetto degli altri principi generali del diritto dell’UE, in primis il principio di proporzionalità. Sul tema EU C 2019 625,2018 841, EU C 2015 485 e 2016 689 nella rassegna del 19/10/18 nel quotidiano del 16/9/16 CEDU Benedik c. Slovenia nel quotidiano del 24/4/18. Sempre sulla tutela della privacy ed il diritto d’informazione si veda la EU C 2020 535, C-272/19 della stessa data sulla possibilità di accedere a documenti della Commissione parlamentare per le petizioni. Su questo tema si segnalino anche le Conclusioni dell’AG sul caso C-682/18 EU C 2020 586 del 16/7/20 in cui si è esclusa la responsabilità di Youtube ed altre piattaforme online per l’immissione illecita di materiali da parte dei loro abbonati/utenti. EU C 2020 453, C-581/18 11 GIUGNO 2020 TUTELA DELLA SALUTE E DEI CONSUMATORI PROTESI MAMMARIE DIFETTOSE LIMITI TERRITORIALI ALL’INDENNIZZO. Non discriminazione in base alla nazionalità – Applicabilità del diritto dell’UE – Protesi mammarie difettose – Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla produzione di dispositivi medici – Contratto di assicurazione che prevede una limitazione geografica della copertura assicurativa. L’art. 18, comma I, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una clausola, prevista in un contratto concluso tra una compagnia assicurativa e un produttore di dispositivi medici, la quale limiti l’estensione geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da tali dispositivi ai soli danni verificatisi nel territorio di un unico Stato membro, in quanto una situazione siffatta non rientra, allo stato attuale del diritto dell’UE, nel campo di applicazione di quest’ultimo. L’art. 18 è applicabile in maniera autonoma soltanto in situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali i Trattati non prevedano norme specifiche che vietano discriminazioni . Nello specifico il contratto contestato prevedeva un limite territoriale della responsabilità del produttore delle protesi difettose Francia e suoi territori d’oltremare il diritto dell’UE e la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici non contengono alcuna norma che disciplini tale responsabilità, sì che sono soddisfatte le condizioni per applicare l’art. 18 TFUE. Sul tema EU C 2019 497, 2018 898 ed è analoga anche alla EU C 2020 304, C-101/19 del 23/4/20 sull’onere informativo dei bugiardini dei medicinali omeopatici.