RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV VELKOV C. BULGARIA 21 LUGLIO 2020, RIC.34503/10 DASPO - CONDANNA PENALE DI UN HOOLIGAN – NE BIS IN IDEM. Violato il divieto di ne bis in idem non c’è alcun legame stretto tra i giudizi ammnistrativo e penale. Il ricorrente, un tifoso del Lokomotiv Plovdiv, fu coinvolto in aspri scontri ed atti vandalici contro i tifosi della squadra avversaria CSKA Sofia. A causa di queste scene di guerriglia urbana fu condannato in sede amministrativa ad una sanzione ed al Daspo di due anni e parimenti per questa turbativa dell’ordine pubblico fu condannato anche in sede penale. Violato l’art. 4 protocollo 7 divieto di ne bis in idem Cedu non c’è alcun legame stretto tra i due giudizi poichè perseguono lo stesso fine e questo per la CEDU è il punto focale , non si è tenuto conto della ricostruzione dei fatti eseguita in sede amministrativa né dell’inflizione del Daspo. Non possono quindi essere considerati inseriti in un sistema integrato sanzionatorio dell’hooliganismo previsto dal diritto interno. Sul tema Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], Parrillo c. Italia [GC] e A e B c. Norvegia [GC], nel quotidiano del 27/8/15 e nelle rassegne del 9/11/18 e 18/11/16. SEZ. V BAGIROV C. AZERBAGIAN 25 GIUGNO 202, RIC.81024/12 +1 TUTELA DELLA PROFESSIONE FORENSE - SANZIONI DISCIPLINARI RITORSIVE - LICEITÀ. La sospensione e la successiva radiazione dell’avvocato di un oppositore al regime viola la Cedu. Un avvocato attivista presentò due ricorsi innanzi alla CEDU contro le sanzioni disciplinari subite sospensione per un anno e radiazione asseritamente per aver leso il prestigio della magistratura e della polizia. Infatti durante un incontro tra avvocati per discutere sulla professione forense denunciò la brutalità della polizia ed il ruolo che aveva avuto nell’assassinio del figlio della sua cliente. La donna aveva già denunciato ciò in un’intervista prima di conferirgli l’incarico. Le dichiarazioni del ricorrente furono riprese dalla stampa e ciò gli costò la prima sanzione disciplinare per aver diffamato la polizia ed aver violato il segreto professionale. La radiazione gli fu inflitta per aver difeso Mammanov, oppositore del regime e sfidante del Presidente alle elezioni fu accusato di aver gettato un’ombra sul paese e di aver offuscato il prestigio del potere giudiziario . Si noti che lo Stato, per questo caso, ha subito una procedura d’infrazione per il perdurare della violazione dei diritti fondamentali dell’oppositore v. rassegna del 31/5/19 . Violati gli artt. 10 e 8 Cedu l’avvocato gode di uno status speciale avendo un ruolo centrale sia nell’amministrazione della giustizia, essendo un intermediario tra il pubblico ed i tribunali, sia nella protezione dei diritti fondamentali. Ciò comporta che da un lato ai legali siano riconosciuti una serie di privilegi e di guarentigie, dall’altro siano imposti doveri etici e deontologici. Devono sempre mantenere una certa autonomia, indipendenza nonché un certo decoro ed essere riservati. Nella fattispecie, seppure le sanzioni imposte erano previste dalla legge e la prassi sulle stesse era accessibile, sono risultate ritorsive e deterrenti contro chi volesse tutelare gli oppositori a vario titolo al regime. C’è stata perciò una pesante intromissione nell’attività del ricorrente seriamente limitata e compromessa da sanzioni eccessive, sproporzionate ed arbitrarie il legale per quanto attiene la prima sanzione non aveva violato i suoi doveri di riservatezza, ma aveva solo ribadito la posizione della cliente e nell’altro aveva difeso i diritti dell’assistito, noto oppositore ed antagonista del Presidente allora in carica, criticando l’accanimento dei giudici nei suoi confronti. Sul tema si veda sez. III della sentenza annotata sula norme del COE e dell’ONU a tutela della professione forense Aliyev c. Azerbaigian e Cazan c. Romania nelle rassegne del 21/9/18 e 8/4/16, Bedat c. Svizzera [GC] nel quotidiano del 29/3/16. È analoga a Monica Macovei c. Romania del 28/7/20 sull’illecita condanna dell’ex Ministro della Giustizia rumeno che in due articoli pubblicati da alcuni quotidiani aveva aspramente criticato, accusandoli di corruzione, alcuni parlamentari, stigmatizzando l’incompatibilità del ruolo di politico e di avvocato.