RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Di Giulia Milizia EU C 2020 566, C-129/18 16 LUGLIO 2020 TUTELA DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI – DOVERE DI EQUO INDENIZZO ITALIA. Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale – Nozione di indennizzo equo ed adeguato” – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’UE. Il diritto dell’UE dev’essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l’art. 12 § .2 Direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso. Questa norma poi dev’essere interpretata nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come equo ed adeguato , ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito. La pregiudiziale è stata sollevata dalla Cassazione nell’ambito di una lite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed una giovane italiana vittima di uno stupro di gruppo da parte di stranieri, resisi latitanti. L’ingente risarcimento € 50.000-90.000 riconosciutele dalle Corti interne non le è stato perciò mai versato e il Governo si è rifiutato di saldarlo opponendo che la Direttiva e l’art. 12 sono invocabili solo per le liti transfrontaliere, offrendole, quindi, una cifra forfettaria irrisoria € 4.800 . In realtà la Direttiva introducendo le nozioni di vittima e reo itinerante ha risolto la possibile discriminazione l’indennizzo spetta anche a chi è vittima in patria di reati commessi da cittadini residenti all’estero. Ogni Stato membro deve perciò dotarsi di meccanismi e stanziare un apposito fondo per risarcire le vittime di tali reati commessi in patria e nel liquidare l’indennizzo si dovranno considerare le conseguenze gravi di questo reato irreperibilità dei colpevoli, sofferenze della vittima e rischio di sua vittimizzazione secondaria etc. . L’Italia però non ha adempiuto a questi doveri non avendo nemmeno trasposto questa Direttiva, sì che la giovane potrà lecitamente chiedere un ulteriore indennizzo per la mancata ottemperanza/violazione dei doveri internazionali e potrà ricevere una somma tra € 10.000 e 200.000 per lo stupro e € 50.000 e 150.000 per la violazione di questi doveri. Sul tema EU C 2019 139 e 2018 807 nella rassegna del 5/10/18 e CEDU Mraovic c. Croazia nella rassegna del 22/5/20. Sempre sull’Italia si veda la EU C 2020 567, C-686/18 sulla compatibilità col diritto dell’UE della nostra normativa che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti in caso di trasformazione in S.p.A. EU C 2020 534, C-343/19 9 LUGLIO 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI BRUXELLES I BIS IMMISSIONI NOCIVE DELLE AUTO FORO PER L’INDENIZZO. Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Manipolazione dei dati relativi ai valori di emissione dei gas di scarico di motori prodotti da un costruttore di automobili. L’art. 7, punto 2, Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, qualora taluni veicoli siano stati illegalmente equipaggiati in uno Stato membro, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, per poi essere acquistati presso un soggetto terzo in un altro Stato membro, il luogo in cui il danno si è concretizzato si trova in quest’ultimo Stato membro. I principi sottesi alla fattispecie sono stati codificati dalle EU C 2019 635 e 2018 701 nelle rassegne del 30/8/19 e 12/10/18.