RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 504, C-762/18 E 37/19 25 GIUGNO 2020 TUTELA DEI LAVORATORI - REINTREGRA DEL LAVORATORE INGIUSTAMENTE LICENZIATO - DIRITTO ALLA FERIE NON GODUTE DURANTE IL LICENZIAMENTO ILLECITO - ITALIA. Il lavoratore, illecitamente licenziato, ha diritto alle ferie non godute e/o all’indennità sostitutiva nel periodo tra il licenziamento e l’effettiva reintegrazione? L’articolo 7 § .1 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. Il § .2 di questa norma, poi, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un’indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro. Sono state confermate le Conclusioni EU C 2020 49 annotate nel quotidiano del 30/1/20 cui si rinvia in toto. EU C 2020 344, C-211/19 30 APRILE 2020 WELFARE – TUTELA DEI LAVORATORI - INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO DELLA POLIZIA DI PRONTO INTERVENTO. Le Direttiva sull’orario di lavoro è applicabile anche alle forze di pronto intervento della polizia? L’articolo 1 § . 3 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, di tale direttiva si applica ai membri delle forze dell’ordine che esercitano funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi a dette frontiere, salvo qualora risulti, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che i compiti svolti vengono assolti nell’ambito di eventi eccezionali, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività, e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La CGUE, nel dettare i criteri che dovrà seguire il giudice di rinvio per dirimere la controversia, evidenzia che dalla sua prassi risulta che la Direttiva 2003/88 è applicabile solo in condizioni abituali di lavoro anche a settori come la sanità, la pubblica protezione etc. Ne consegue che l’applicazione dell’articolo 2 § .2, primo comma, della direttiva 89/391 ai servizi attivi nel settore della sanità, della sicurezza e dell’ordine pubblici si giustifica solo a causa di eventi eccezionali, quali catastrofi naturali o tecnologiche, attentati o incidenti importanti, la cui gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività e la cui buona esecuzione verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalla direttiva 2003/88. Casi del genere giustificano il riconoscimento di una priorità assoluta all’obiettivo di protezione della popolazione, a scapito del rispetto delle disposizioni di quest’ultima direttiva, le quali possono essere provvisoriamente violate nell’ambito dei detti servizi . Per la CGUE, in base alla documentazione prodotta dalle parti, non risulta che le funzioni di sorveglianza alle frontiere esterne di uno Stato membro in caso di afflusso di cittadini di paesi terzi rientrino in questi eventi eccezionali e rispettino detti criteri, anche se ciò dovrà essere vagliato dal giudice di rinvio. Sul tema EU C 2018 926, 2005 467 e 2004 584. È analoga alla EU C 2020 338 della stessa data su una pregiudiziale, relativa al regime di doppia imposizione fiscale dei lavoratori migranti, sollevata dalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.