RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I STRAVOPOULOS comma GRECIA 25 GIUGNO 2020, RIcomma 52484/18 TUTELA DELLA PRIVACY - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - LIBERO ARBITRIO - MENZIONI SUI CERTIFICATI DELL’ANAGRAFE. Le due procedure sull’iscrizione all’anagrafe di un minore violano la libertà religiosa ex articolo 9 Cedu. Il ricorrente è un’intera famiglia che lamenta il carattere discriminatorio della legge interna sull’anagrafe ed i servizi di stato civile sul certificato di nascita della figlia era stata inserita la menzione scelta del nome a sottolineare che non l’avevano battezzata se lo fosse stato non ci sarebbe stata detta dicitura . Questa menzione li obbligherebbe a manifestare pubblicamente il loro credo religioso e/o l’assenza dello stesso perché senza di essa non si poteva procedere ex lege alla registrazione della figlia all’anagrafe. Inutili i ricorsi. La CEDU stima che la dicitura scelta del nome ad indicare che l’intestatario non è stato battezzato e che la scelta è avvenuta tramite un atto civile ha una precisa connotazione, discriminando chi non è cattolico ortodosso. Non è prevista dalla legge, non è necessaria in una società democratica ed essendo l’atto di nascita un documento pubblico usato frequentemente obbliga l’intestatario a dichiarare le proprie credenze religiose rectius quelle dei genitori . La CEDU precisa che l’inserimento di questa dicitura scaturisce dall’errata e diffusa convinzione tra i vari servizi di stato civile che esistano due distinte procedure d’iscrizione all’anagrafe in realtà è una sola e senza la criticata menzione. Sul tema Margulev c. Russia dell’8/9/19,MN e altri c. San Marino nella rassegna del 10/7/15 e Dimitras e altri c. Grecia numero 2 del 3/11/11. SEZ. V VARDOSANIDZE comma GEORGIA 7 MAGGIO 2020, RIC.43881/10 TUTELA DEI CONSUMATORI E DELLA SALUTE - SCALDABAGNO DIFETTOSO – MANCANZA DI CANNA FUMARIA - DECESSO PER MONOSSIDO DI CARBONIO - ONERE DI COLLABORAZIONE TRA LE PARTI. Non sono risarcibili i danni provocati a se stesso dal consumatore che ha violato le istruzioni del professionista. La ricorrente perse suo figlio per avvelenamento da monossido di carbonio dovuto ad una regolamentazione e supervisione inadeguate dell’uso degli apparecchi a gas . Infatti l’uomo che viveva con sua nonna era morto per le esalazioni provenienti dallo scaldabagno a gas. Gli ispettori dell’unico gestore del gas in Georgia avevano scollegato lo scaldabagno nell’appartamento dell’uomo ed in quello di altri 5 o più piani dello stabile perché era pericoloso, dato che non c’era una canna fumaria ed i locali non potevano essere ben ventilati. Avevano provveduto a scollegarlo ed ad imballare il contatore, ma l’uomo lo aveva ricollegato e messo in funzione sì che doveva, secondo la società, essere ritenuto responsabile dell’incidente. Vani i ricorsi per essere indennizzata e vedere puniti i presunti colpevoli della morte del figlio. La ricorrente lamenta anche che il Governo si sarebbe rifiutato di produrre in giudizio anche innanzi alla CEDU documenti cruciali che figuravano nel dossier del processo penale e che più in generale, pur essendo stato a conoscenza di un vasto problema di intossicazione da monossido, era venuto meno ai suoi doveri di cura e protezione. La CEDU ha escluso ogni deroga all’articolo 2 Cedu, poiché lo Stato ha adottato un valido ed approfondito ordinamento amministrativo e normativo su questo tema, disciplinando le concessioni, adottando misure di sicurezza chiare e sanzioni per chi non le rispettasse. Nella fattispecie la vittima aveva contravvenuto all’ordine di distacco dell’impianto perché pericoloso, riallacciandolo abusivamente, accollandosi il rischio dell’incidente fatale sua la colpa per la sua morte. Non si può rimproverare nulla allo Stato né di non avere inviato un avviso scritto, non previsto dalle leggi allora vigenti, né può essere censurato il gestore che non ha effettuato ulteriori controlli dopo il distacco dell’impianto. La CEDU, poi, non ravvisa nessuna deroga all’articolo 38 onere di collaborazione la Corte non aveva richiesto detti documenti che il Governo aveva, però, autonomamente prodotto in giudizio e che erano irrilevanti al fine di dirimere la lite. Sul tema Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC] del 19/12/17, Budayeva ed altri c. Russia del 2008 e Calvelli e Ciglio c. Italia [GC] del 2002. È analogo a Frick c. Svizzera del 30/6/20 sul suicidio del figlio della ricorrente dopo l’arresto ed il prelievo forzato di sangue ed urine per aver causato un indicente, senza vittime e danni a terzi,guidando sotto effetto di droghe ed alcool.