RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 420, C-588/18 4 GIUGNO 2020 TUTELA DEI LAVORATORI PERMESSI SPECIALI RETRIBUITI – SPETTANZA IN CASO DI FERIE CONCOMITANTI. Organizzazione dell’orario di lavoro – Riposo settimanale – Ferie annuali – Congedi speciali remunerati che consentono di assentarsi dal lavoro per far fronte a esigenze e obblighi determinati. Gli artt. 5 e 7 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli. La CGUE infatti rimarca che i giorni di congedo speciale concessi ai sensi dell’articolo 46 del contratto collettivo del 13 luglio 2016, al fine di consentire ai lavoratori di rispondere ad esigenze o obblighi determinati, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, ma piuttosto nell’esercizio, da parte di uno Stato membro, delle proprie competenze , purchè non vengano pregiudicate le tutele minime garantite da questa Direttiva. Orbene i diritti minimi garantiti dall’articolo 7 non sono in alcun modo assimilabili ai permessi speciali retribuiti e del resto la prassi della CGUE stabilisce che un lavoratore in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato ha diritto, su sua richiesta e affinché possa godere effettivamente delle ferie annuali, di fruirne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia . Sul tema EU C 2019 9812016 502 e 2012 372. EU C 2020 425, C-41/19 4 GIUGNO 2020 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA ALIMENTI FORO DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE DELLA SENTENZA SULLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI. Bruxelles I bis – Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare – Opposizione all’esecuzione – Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione Il Regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione. Ai sensi dell’articolo 41§ .1 del regolamento n. 4/2009 e delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti, spetta al giudice del rinvio, in quanto giudice dello Stato membro dell’esecuzione, pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito. Si precisi che il Regolamento costituisce lex specialis rispetto a Bruxelles I bis, che esclude questa materia dal proprio ambito di competenza. Il Regolamento, però, non disciplina espressamente le opposizioni alle decisioni sugli alimenti, anche se l’articolo 41 può contenere indicazioni utili a risolvere il problema sancendo che il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione e, dall’altro, le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono ivi eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato membro dell’esecuzione . La CGUE conferma questa tesi sulla competenza del giudice dello Stato di esecuzione, anziché di quello di origine, stante la stretta connessione tra le domande nel nostro caso si contestava l’importo dell’obbligazione alimentare e non si chiedeva né una revisione né di ottenere una nuova decisione. In questi ultimi due casi sarebbe stato competente il giudice dello Stato membro d’origine. Nella fattispecie una donna, in nome e per conto della figlia minorenne, ottenuta in patria Polonia una condanna nei confronti del padre/ex marito, residente in Germania, aveva avviato in questo paese un procedimento esecutivo cui l’uomo si era opposto presso tali Corti tedesche. Sul tema EU C 2014 2461 e 2017 104 nella rassegna del 24/3/17.