RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 376, C-615/18 14 MAGGIO 2020 EQUO PROCESSO DIRITTO DELL’IMPUTATO AD ESSERE INFORMATO SULLE ACCUSE A SUO CARICO NEGLIGENZA DELL’IMPUTATO. Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Procedimenti penali per guida di un autoveicolo senza patente – Interdizione alla guida risultante da un precedente decreto penale di cui l’interessato non ha preso conoscenza – Notifica di tale decreto all’interessato esclusivamente presso un domiciliatario obbligatorio – Acquisizione dell’autorità di cosa giudicata. L’art. 6 Direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un’interdizione alla guida inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario di tale persona, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest’ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto, se del caso a seguito o nell’ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell’esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest’ultimo siano sospesi durante tale periodo. Osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l’ha condannata ad un’interdizione alla guida, anche se tale persona ignorava l’esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l’interdizione alla guida che ne deriva. Infatti questa norma non fa altro che enunciare i diritti sanciti dall’art. 47 Carta di Nizza identico ad art. 6 Cedu deve garantire i diritti alla difesa ed ad un equo processo. In breve non fa altro che enunciare un aspetto del diritto ad un ricorso effettivo. Dato che riguarda un diritto fondamentale, al pari dell’art. 47 Carta di Nizza, non necessita di alcuna esegesi da parte né del diritto comunitario né di quello interno. Sul tema EU C 2019 982, 530 e 2017 228 nelle rassegne del 20/12, 23/8/19 e 24/3/17. EU C 2020 382, C-208/19 14 MAGGIO 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI PROGETTO DI UN ARCHITETTO – FORNITURA DI SERVIZI OD ALTRO? Nozione di contratti per la costruzione di nuovi edifici” –Nozione di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” – Contratto tra un architetto e un consumatore per l’elaborazione di un progetto di una casa unifamiliare di nuova costruzione. L’art. 3 § .3, Lett. f Direttiva 2011/83/UE diritti dei consumatori dev’essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare unicamente, per il secondo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la costruzione di un nuovo edificio, ai sensi della disposizione medesima. Gli artt. 2, punti 3 e 4 e 16, Lett. c devono essere interpretati nel senso che un contratto concluso tra un architetto e un consumatore, in forza del quale il primo s’impegni ad effettuare, per il secondo, in base alle esigenze ed ai desiderata di quest’ultimo, la progettazione di una casa unifamiliare di nuova costruzione e, in tale contesto, a realizzare taluni progetti, non costituisce un contratto per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, ai sensi di tale disposizione. È palese che il contratto in questione rientri tra quelli tra consumatore e professionista e tra quelli disciplinati da questa Direttiva al contrario di quelli di costruzione di nuovi edifici, poiché attinente ad una fase ben anteriore alla realizzazione della casa bene materiale . È una prestazione di un servizio visto che l’architetto s’impegna, dietro compenso, a realizzare progetti, seguendo le indicazioni del committente, che potrà anche non realizzarli mai. Il contratto in questione, perciò, deve essere assistito da tutte le garanzie previste per quelle di tutela dei consumatori e si perfeziona con la consegna, su qualsiasi formato, dei progetti commissionati. Sul tema EU C 2020 199 e 2016 642. È analoga alla EUC C 2020 384, C-266/19 del 14/5/20 sulla validità dell’indicazione del recapito telefonico in fondo all’homepage del sito web, tra le note legali e se la linea impiegata a fini professionali, non sia usata per concludere i contratti a distanza.