RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 301, C-28/19 23 APRILE 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI MANCATA TRASPARENZA DELLE TARIFFE E DEI COSTI SUPPLEMENTARI VOLI MULTA DELL’ANTITRUST ITALIA. Indicazione del prezzo finale da pagare– Oneri di web check-in dei passeggeri– IVA– Tariffa amministrativa per acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo– Elementi inevitabili e prevedibili del prezzo finale da pagare– Supplementi di prezzo opzionali– Nozione. L’art. 23 § .1 Regolamento CE numero 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato in mancanza di modalità alternative di check-in gratuito, l’IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione. Per contro, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento può essere evitato avvalendosi di un’opzione di check-in gratuito nonché l’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali costituiscono un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione. Pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato chiamato a decidere i gravami di multe elevate dall’Antitrust ad una nota compagnia di volo low cost cui erano state contestate pratiche commerciali scorrette per non aver fornito al consumatore, sin dalla prima visualizzazione, informazioni chiare e dettagliate sull’importo dell’IVA per i voli nazionali, sugli oneri di web check-in e sulle tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta. Le norme e la prassi in materia sono molto chiare le tariffe, comprensive di tasse, diritti e spese aggiuntive inevitabili e prevedibili devono essere comunicate sin dalla prima consultazione del sito della compagnia, mentre per i costi aggiuntivi relativi a supplementi facoltativi devono essere fornite all’inizio del processo di prenotazione del volo. Sul tema EU C 2015 11 e Cons. St.6033/19 nei quotidiani del 16/1/15 e 11/9/19. EU C 2020 268, C-753/18 2 APRILE 2020 NOLEGGIO AUTO – STEREO DIRITTO D’AUTORE ED EQUO COMPENSO – LIBERTÀ DI STABILIMENTO. Diritto d’autore e diritti connessi– Nozione di comunicazione al pubblico”– Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio . L’art. 3 § .1 Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’art. 8 § .2 Direttiva 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime. La CGUE rileva che si ha un atto di comunicazione quando un utente interviene, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, per consentire ai propri clienti l’accesso ad un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di tale intervento, i clienti medesimi non potrebbero, in via di principio, fruire dell’opera diffusa . Orbene, dal considerando 27 della direttiva 2001/29, che ricalca, sostanzialmente, la dichiarazione comune relativa all’articolo 8 del TDA, risulta che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva”.Ciò vale parimenti per quanto riguarda la fornitura d’un impianto radio integrato in un autoveicolo di noleggio, che consenta di captare, senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio, la radiodiffusione terrestre accessibile nelle zone in cui il veicolo si trova è palese che la fattispecie esuli dalla nozione di atto di comunicazione al pubblico sopra descritta, perciò non è dovuto alcun equo compenso per la musica ascoltata con detto stereo. Sul tema EU C 2019 11, 2017 456, 131 e 2012 141.