RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CHORBADZHIYSKI E KRASTEVA comma BULGARIA 2 APRILE 2020, RIC.54991/10 DOVERI DI CURA E PROTEZIONE DELLO STATO – INDENIZZO PER RESPONSABILITÀ STATALE CRITERI DI CALCOLO DEI DANNI – CONDANNA ALLE SPESE LEGALI DELLA PARTE VINCITRICE. Imporre ipso iure esose spese al vincitore viola l’equo processo. Le ricorrenti sono la moglie e la madre di un uomo morto per essere stato colpito da un ramo caduto da un albero durante una tempesta, malgrado le numerose richieste della popolazione di abbattere questa pianta. Promossero perciò un’azione di responsabilità contro lo Stato, il Comune e chi aveva chiesto di tagliarla. Si sono viste imporre, malgrado la vittoria nei primi due gradi di giudizio e la liquidazione di una somma molto inferiore a quella richiesta, di pagare le spese di lite pari al 4% ed al 2% del valore della causa . Queste spese risultarono pari al 55% del risarcimento ottenuto. Violato l’articolo 6 Cedu se da un lato è giusto che le parti paghino tasse spese legali, contributo unificato etc. quando adiscono la giustizia, dall’altro bisogna sempre valutare quale sia la fase del procedimento, i criteri per determinarle etc se eccessive e sproporzionate sarà leso il diritto di accesso alla giustizia. La CEDU critica le varie carenze della legge interna bulgara che non rispetta nemmeno il principio della certezza del diritto, in particolar modo è censurato il c.d. effetto cautelativo che obbliga le parti a versare tali spese in anticipo sull’esito della lite. Le parti non avevano mezzi per calcolare e capire quale fosse il giusto importo per la perdita del congiunto e, anche se la richiesta era eccessiva, non è stato giusto liquidare loro una somma notevolmente inferiore a quella imposta loro a titolo di contributi e spese di giustizia, spese che sono state imposte ipso iure in base a parametri ex lege. Non si è tenuto conto nemmeno che la parte soccombente su cui sarebbero dovute gravare era lo Stato. Sul tema Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC] nella rassegna del 28/6/19, Stankov c. Bulgaria del 12/7/07 e Scordino v. Italia n. 1 [GC] del 2006. SEZ. I STREZOVSKI ED ALTRI comma MACEDONIA DEL NORD 27 FEBBRAIO 2020, RIcomma 14460/16 + 7. CONDOMINIO DISTACCO DA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO PENALI IMPOSTE AI PROPRIETARI LICEITÀ. Quando è lecito pagare un indennizzo per il distacco dall’impianto condominiale centralizzato? Sono proprietari o risiedono in di appartamenti in edifici residenziali collegati a un sistema di riscaldamento centralizzato gestito da società private. I loro immobili, però, o non erano mai stati collegati a questo sistema centralizzato o si erano distaccati per volontà del precedente proprietario, perciò si rifiutarono di pagare un canone permanente annuale introdotto da un nuovo Regolamento per l’energia termica. La Consulta macedone confermò la costituzionalità dell’imposizione, seppure con parere non unanime, ritenendo che i loro appartamenti traessero vantaggio dai tubi di riscaldamento centralizzato, dovendo, perciò, pagare il servizio e quindi il canone in quanto consumatori indiretti ciò era impossibile perché erano circondati da altre abitazioni disconnesse ed erano siti al piano terra od al piano rialzato. Violati gli interessi economici dei ricorrenti ex articolo 1 protocollo 1 Cedu. Infatti se da un lato è lecito che chi si distacca dall’impianto centralizzato indennizzi gli altri condomini per i vantaggi indiretti dello stesso senza che ciò possa ledere la libera disponibilità dell’appartamento può essere locato, venduto etc. , dall’altro, quando questa imposizione diventa permanente e non sono valutate le circostanze del caso, allora è un’illecita interferenza nei diritti economici dei ricorrenti. Nella fattispecie non avevano alcuna garanzia processuale contro gli arbitri, non vi era certezza del diritto e soprattutto non potevano ricoprire la qualità di consumatori indiretti vista la posizione dei loro appartamenti e che erano circondati da altri che si erano distaccati dall’impianto centralizzato, non potendo, perciò, trarne alcun vantaggio diretto né indiretto. Le Corti interne non valutando tutte le variabili del caso non hanno attuato un giusto equilibrio degli interessi contrapposti in gioco. Sul tema Bradshaw c. Malta del 23/10/18, Dickmann e Gion c. Romania del 24/10/17 e Beyeler c. Italia [GC] del 2000. È analoga alla OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russia del 7/4/20 le autorità interne non hanno preso provvedimenti per evitare la vendita di terreni edificabili, oggetto di un sequestro, considerato lecito esclusa ogni violazione dell’articolo 6 Cedu seppure generato da un processo penale cui era estranea, si sia prolungato per 6 anni e l’abbia portata al fallimento.