RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 219, C-103/18 19 MARZO 2020 TUTELA DEL LAVORO DIVIETO DI ABUSO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SETTORE SANITARIO. Rientra nella nozione di successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” la situazione del lavoratore ad interim, che seppure assunto per ricoprire un posto vacante sino alla sua copertura definitiva, lo ha occupato in maniera continuativa per due anni? La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che gli Stati membri e/o le parti sociali non possono escludere dalla nozione di successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato , ai sensi di tale disposizione, una situazione in cui un lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ossia fino alla copertura in via definitiva del posto vacante sul quale è stato assunto, ha occupato, sulla base di più nomine, il medesimo posto di lavoro ininterrottamente per più anni e ha svolto, in modo costante e continuativo, le medesime funzioni, laddove il mantenimento continuato di tale lavoratore su detto posto vacante è conseguenza del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di legge ad esso incombente di organizzare entro il termine impartito un procedimento di selezione al fine di coprire tale posto vacante in via definitiva e il rapporto di lavoro di detto lavoratore è stato in tal modo implicitamente prorogato di anno in anno. Essa poi osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali il rinnovo di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi è considerato giustificato da ragioni obiettive ai sensi del punto 1, lettera a , di tale clausola, per il solo motivo che tale rinnovo risponde ai motivi di assunzione previsti da tale normativa, ossia motivi di necessità, di urgenza o relativi allo svolgimento di programmi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, nei limiti in cui tale normativa e giurisprudenza nazionali non vietano al datore di lavoro di utilizzare tali rinnovi per soddisfare, in pratica, esigenze permanenti e durevoli in materia di personale. Infine spetta al giudice nazionale valutare, sulla base dell’insieme delle norme del suo diritto nazionale applicabili, se l’organizzazione di procedimenti di selezione volti a coprire in via definitiva i posti occupati provvisoriamente da lavoratori impiegati con rapporti di lavoro a tempo determinato, la trasformazione dello status di tali lavoratori in quello di personale a tempo indeterminato non permanente e la concessione a detti lavoratori di un’indennità equivalente a quella versata in caso di licenziamento abusivo, costituiscano misure adeguate al fine di prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, o misure normative equivalenti, ai sensi di detta disposizione. Le clausole 2,3 punto 1 e 5 di detto accordo quadro devono essere interpretate nel senso che nel caso di ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, il consenso prestato dal lavoratore interessato alla costituzione e/o al rinnovo di detti rapporti di lavoro non è tale da far venir meno, sotto tale profilo, il carattere abusivo del comportamento di detto datore di lavoro, di modo che tale accordo quadro non sarebbe applicabile alla situazione del lavoratore di cui trattasi. Il diritto dell’UE dev’essere interpretato nel senso che non impone a un giudice nazionale investito di una controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro pubblico di disapplicare una normativa nazionale non conforme a detta clausola 5, punto 1. La CGUE rileva come sia frequente in Spagna, soprattutto nel settore sanitario, il ricorso abusivo da parte dei datori alla successione di contratti temporanei per soddisfare esigenze permanenti, anziché provvisorie e ribadisce che il consenso del lavoratore, parte debole del sinallagma, non è una scriminante a questa violazione. Sul tema EU C 2020 26, 2019 960, 2016 679 e 680 nelle rassegne del 31/1/20 e 16/9/16.