RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 167, C-679/18 5 MARZO 2020 TUTELA DEI CONSUMATORI – CREDITI AL CONSUMO ONERI INFORMATIVI – VERIFICA D’UFFICIO DA PARTE DEI GIUDICI. Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Normativa nazionale – Opponibilità della prescrizione all’eccezione di nullità del contratto sollevata dal consumatore – Sanzioni – Carattere efficace, proporzionato e dissuasivo. Gli artt. 8 e 23 Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, discendono da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di detto art. 23. Devono altresì essere interpretati nel senso che essi ostano a una disciplina nazionale in forza della quale la violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per tale consumatore di restituire il capitale al creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale. Questi doveri di verifica ed informativi sono volti a responsabilizzare il consumatore, parte debole del sinallagma, per evitare che s’impegni oltre le sue possibilità, rischiando di falsare il mercato interno. Ergo il giudice può agire d’ufficio anche in assenza di detta espressa domanda del consumatore, cui deve essere sempre garantito il contraddittorio. Sul tema EU C 2016 835, 842 e 2014 390 nelle rassegne del 2/12 e 11/11/16. È analoga alle EU C 2020 188 e 199, C-511/17 e 583/18 dell’11 e 12/3/20 sui crediti al consumo espressi in valuta estera onere di verificare d’ufficio anche altre clausole connesse a quelle abusive del contratto e sul fatto che possa rientrare nella disciplina della tutela del consumatore l’offerta di uno sconto su un servizio futuro piuttosto che lo stesso. EU C 2020 142, C-717/18 3 MARZO 2020 MAE ONERE DI VERIFICA DELLA DOPPIA INCRIMINAZIONE LIMITI. Chiarimenti della CGUE sulla soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto e su quale versione della legge sia applicabile al MAE in caso di modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di sua emissione. L’art. 2 § .2 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al MAE e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un MAE sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il MAE. Tale versione è già ricavabile dal MAE, dato che deve essere indicata la pena che può essere inflitta o che è stata inflitta secondo la versione della legge applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento a seguito del quale lo stesso è stato emesso. Orbene è escluso il requisito della doppia incriminazione il reato deve essere punito anche dallo Stato cui è richiesta l’esecuzione del mandato europeo se la pena detentiva è inferiore a due anni nella fattispecie era stato spiccato dalla Spagna un MAE per alcune persone, che si erano rifugiate in Belgio, condannate ad una pena inferiore a due anni di reclusione per apologia del terrorismo ed umiliazione delle vittime. Dopo che la condanna era divenuta definitiva c’era stata una riforma della relativa norma del codice penale e la pena massima era stata elevata a 3 anni, ma questa versione non è applicabile ai fatti che hanno determinato il MAE. Sul tema EU C 2019 1079, 2017 39, 2016 385 e 423 nelle rassegne del 27/1/17 e 22/8/16. È analoga alle EU C 2020 153,191 e 201 ,C-183/18,314/18 e 659/18 del 4,11 e 12/3/20 rispettivamente sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte a persone giuridiche, sulla consegna di una persona ricercata allo Stato membro emittente subordinata ad una garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi una pena o una misura privativa della libertà e sulle deroghe all’obbligo di difesa tecnica nei processi penali fattispecie relativa alle tutele del contumace .