RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2020 123, C 803/18 27 FEBBRAIO 2020 POLIZZE ASSICURATIVE ASSICURATO ED ASSICURATORI RESIDENTI IN STATI DIVERSI CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Assicurazione di grandi rischi” – Clausola attributiva di competenza stipulata tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore – Opponibilità di tale clausola all’assicurato. Gli articolo 15, punto 5 e 16, punto 5 Regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles I bis devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un grande rischio , ai sensi di quest’ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore. Queste disposizioni introducono, per una serie tassativa di polizze, la possibilità di derogare al foro del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso sulla scorta di convenzioni. La CGUE specifica che l’aggiunta di questo elenco di ipotesi, non era minimamente intesa a rendere tali clausole attributive di competenza opponibili a terzi , tanto più che la ratio di queste norme è la tutela del contraente più debole consumatore . Sul tema EU C 2018 50 e 2017 546 nella rassegne del 2/2/18 e 14/7/17. È analoga alla EU C 2020 126,C-25/19 sulla validità delle notifiche dei ricorsi per l’indennizzo da RCA al rappresentante di un’impresa di assicurazione non vita con sede in un altro paese membro. EU C 2020 125, C-773/18 27 FEBBRAIO 2020 TUTELA DEI LAVORATORI WELFARE – PAR CONDICIO RETRIBUZIONE DEI GIUDICI. Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Regime retributivo discriminatorio – Aumento di retribuzione calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore – Nuova discriminazione Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria – Termine di decadenza per presentare una domanda di risarcimento – Principi di equivalenza e di effettività. Gli articolo 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura che concede a dipendenti pubblici e a giudici, al fine di garantire loro una retribuzione adeguata, un aumento di retribuzione pari ad una percentuale dello stipendio base che essi hanno percepito in precedenza in virtù, in particolare, di un livello dello stipendio base che era stato determinato, per ciascun grado, all’atto dell’assunzione, in funzione della loro età, a condizione che una siffatta misura risponda all’esigenza di garantire la tutela dei diritti acquisiti in un contesto caratterizzato, in particolare, sia da un elevato numero di dipendenti pubblici e di giudici interessati, sia dall’assenza di un valido sistema di riferimento e non comporti la perpetuazione nel tempo di una disparità di trattamento in funzione dell’età. Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro fissi il momento d’inizio della decorrenza di un termine di decadenza di due mesi per proporre un ricorso di risarcimento del danno derivante da una misura che costituisce una discriminazione fondata sull’età al giorno della pronuncia di una sentenza della Corte che ha accertato il carattere discriminatorio di una misura analoga, qualora le persone interessate rischino di non essere in grado di venire a conoscenza, entro tale termine, dell’esistenza o della portata della discriminazione di cui sono state vittime. Ciò può avvenire, in particolare, qualora esista, in tale Stato membro, una controversia in merito alla possibilità di trasporre alla misura in questione i precetti derivanti da tale sentenza. Si noti che il precedente ordinamento per il calcolo della pensione dei giudici e dei pubblici dipendenti tedeschi era stato considerato illecito perché perpetrava una discriminazione sull’età. I principi su cui si basa la questione analizzata sono già stati codificati dalle EU C 2019 106 e 2014 2005.