RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V SANOFI PASTEUR comma FRANCIA 13 FEBBRAIO 2020, RIcomma 25137/16 DANNI DA VACCINO - INDENIZZO - ONERE DI MOTIVAZIONE - EQUO PROCESSO. La prescrizione dell’azione d’indennizzo decorre dal consolidamento della malattia o dal decesso della vittima. La ricorrente è una casa farmaceutica produttrice anche di un vaccino contro l’epatite B. Un infermiere la citò in giudizio con due distinte azioni giudiziarie per ottenere l’indennizzo per le patologie sclerosi a placche, morbo di Crohn e polimiosite asseritamente causate da questo vaccino a seguito delle quali fu condannata a versargli un esoso indennizzo. Contesta che la prescrizione decennale dell’azione fu conteggiata dalla data del consolidamento” della malattia l’azione risarcitoria, de facto, sarebbe, così, a suo avviso, imprescrittibile, poiché sono patologie in continua evoluzione. Vani i ricorsi contro le condanne ed il rifiuto di sollevare una questione pregiudiziale presso la CGUE. La CEDU ha ravvisato una deroga all’articolo 6 solamente per la mancata motivazione da parte della Cassazione francese del rifiuto di sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla CGUE come richiesto dalla ricorrente. Non c’è alcuna violazione di questa norma, invece, relativamente ai termini di decorrenza della prescrizione decennale del diritto della vittima di essere indennizzata la legge è molto chiara, poiché indica, laddove la patologia conseguente alla vaccinazione sia di tipo evolutivo, quindi non suscettibile di consolidamento, il termine decennale decorrerà dal decesso della vittima. Sul tema Harish c. Germania, Samorjiai c. Ungheria nelle rassegne del 19/4/19 e 31/8/18 e Schipani ed altri c. Italia del 21/7/15 EU C 1982 335,2008 553 e 2010 659. L’onere di motivare le sentenze era già stato ribadito dalla Felloni c. Italia del 6/2/20, in cui la CEDU ha escluso ogni violazione dell’articolo 7 nulla poena sine lege relativamente alle doglianze sull’applicazione retroattiva della L.125/08, poiché le attenuanti non si applicavano ipso iure nemmeno con la previgente disciplina fattispecie relativa ad una condanna per guida in stato di ebrezza , mentre, invece, ha ravvisato una deroga agli artt. 6 e 1 protocollo 1 nella Cicero ed altri c.Italia del 30/1/20 sull’applicazione retroattiva della legge con conseguente mancata regolarizzazione dei dipendenti passati da una PA all’altra. SEZ. II BEIZARAS E LEVICKAS comma LITUANIA 14 GENNAIO 2020, RIC.41288/15 HATE SPEECHES – OMOFOBIA - DOCUMENTI CONDIVISI SU FACEBOOK - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. È discriminatorio non tutelare una coppia gay per i commenti omofobi su FB. Sono due fidanzati gay che pubblicarono sulla loro pagina FB una foto in cui stavano per baciarsi diventò virale e gli haters si scatenarono in feroci commenti devono essere bruciati, castrati, ammazzati etc. . Li denunciarono per discorsi d’odio ed incitamento all’omofobia. Le Corti interne respinsero le loro doglianze evidenziando che avrebbero potuto evitare questi commenti se avessero deciso di condividere la foto solo con i loro amici omosessuali anziché renderle accessibili a tutti, tanto più che il paese si fonda su valori cristiani ed il loro comportamento era giudicato immorale. Violati gli artt. 13 e 14 divieto di discriminazione in combinato con l’articolo 8 Cedu le autorità lituane hanno rifiutato di aprire un’indagine su questi discorsi d’odio omofobo subiti dai ricorrenti per alcune foto pubblicate sulla loro pagina FB ritendo che il loro comportamento era stato provocatorio ed immorale dato che pubblicandole avevano resa pubblica la loro omosessualità. È stata, perciò, negata loro la tutela penale contro una chiara lesione della loro integrità psico-fisica e contro questi discorsi d’odio sulla base di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale visto che per lo Stato non si doveva procedere a punirli per la loro omosessualità. Sul tema si rinvia alla sez. III della sentenza per l’approfondimento delle norme internazionali sulla lotta al razzismo ed all’intolleranza, specie online e sulla prassi della CGUE in materia EU C 2018 385 Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC] del 25/6/19 e Delfi AS c. Estonia [GC] nel quotidiano del 16/6/15.