RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V BREYER C. GERMANIA 30 GENNAIO 2020, RIC.50001/12 TUTELA DELLA PRIVACY - ONERE DEI GESTORI DELLE SOCIETÀ DI COMUNICAZIONE DI CONSERVARE I DATI DEGLI ABBONATI E FORNIRLI ALLE AUTORITÀ. La conservazione e la raccolta dei dati per identificare chi usa SIM non comporta lesioni della sua privacy. Padre e figlio che proposero inutilmente ricorsi anche alla Consulta per contestare la riforma della legge che prevedeva la raccolta, archiviazione e conservazione di alcuni loro dati, ritenuti non necessari ai fini della fatturazione dei costi addebitabili alle loro SIM prepagate. Queste misure erano giustificate dalla necessità di sicurezza pubblica, lotta al crimine ed al terrorismo. La CEDU, seppure con un giudizio non unanime v. opinioni dissenzienti in calce alla sentenza , escludendo una deroga all’articolo 8 Cedu, ritiene che raccogliere dati, quali nome, cognome ed indirizzo di chi possiede ed utilizza SIM prepagate sia una minima ingerenza nella sua privacy, sì che la contestata legge, in realtà, introduce misure proporzionate e necessarie in una società democratica rientra nei margini discrezionali dello Stato. Inoltre gli interessati possono segnalare eventuali violazioni al Garante della Privacy o ad analoghe autorità di vigilanza e proporre, se lo ritenessero opportuno, ricorsi contro le stesse. Sul tema si veda la sez. III sulle norme internazionali e comunitarie in materia e sulla prassi della CGUE EU C 2014 238, 2016 970 nei quotidiani dell’8/4/14 e 22/12/16 e si noti che recenti Conclusioni EU C 2020 18,7 e 5 C-746/18, 520/18 e 623/18 del 21/1/20 e 15/1/20 hanno ritenuto incompatibili col diritto dell’Ue e la tutela della privacy leggi interne che obbligano ad una conservazione e raccolta indiscriminata di tutti i dati degli abbonati delle società di comunicazione social networks, providers, gestori di telefonia etc. . Delfi AS v. Estonia [GC], e M.N. ed altri c. San Marino nel quotidiano del 16/6/15 e nella rassegna del 31/7/15. È analoga anche all’odierno caso Namazov c. Azerbajan in cui, invece, è stata riconosciuta una violazione dell’articolo 8 nella radiazione di un legale per un presunto alterco in udienza con un giudice è sovrapponibile a L.P. e Carvalho c. Portogallo nel quotidiano del 9/10/19 . SEZ. I L.R. C. MACEDONIA DEL NORD 23 GENNAIO 2020, RIC.38067/15 TUTELA DEI MINORI E DELLA SALUTE – MALTRATTAMENTI - CARENZA D’INCHIESTA EFFETTIVA. È inumano segregare in un ospedale psichiatrico una minore per un errore medico. Il ricorso è stato introdotto dal Comitato Helsinki per la tutela dei diritti dell’uomo, sezione di Skopje a nome e per conto di una minore, affidata sin dalla nascita a centri sociali e case famiglia, perché figlia di due pazzi ed a cui era stato diagnosticato erroneamente un grave handicap psico-fisico sordomuta, paresi celebrale etc. quando aveva pochi mesi. Fu perciò piazzata in vari istituti per disabili che non erano specializzati per curarla, malgrado si fosse scoperto, quando aveva 3 anni che non aveva alcun handicap, ma i disagi manifestati erano dovuti a carenza di cure e di stimoli sin dalla nascita. L’ONG era venuta a conoscenza della sua situazione dopo la segnalazione del Difensore civico quando la minore aveva già 8 anni e l’aveva trovata legata al letto per motivi di sicurezza”. Per la CEDU c’è stata una chiara violazione dell’articolo 3 Cedu che assorbe anche quella dell’articolo 13 le autorità interne sono venute meno ai loro doveri piazzando la bimba in un centro per disabili, che, per altro, ne aveva rifiutato l’accoglienza per carenza di personale e perché quello presente non era qualificato a prendersene cura. Inoltre hanno scaricato ogni responsabilità sui singoli impiegati, sottoposti a processo penale, anziché prendere atto delle carenze normative e della deroga a chiari obblighi internazionali di cura dei disabili che incombevano bensì sullo Stato. È palese che la bimba, a causa di un errore diagnostico e della successiva carenza di cure, abbia subito un trattamento inumano e degradante. Infine non c’è stata alcuna inchiesta effettiva sull’accaduto una era stata aperta e chiusa subito né la minore è stata indennizzata per tali colpevoli negligenze. Sul tema si rinvia alla sez. III della sentenza per le norme internazionali sulla tutela dei disabili, Helsinki Bulgare c. Bulgaria del 28/6/16 e Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania [GC] del 2014. È stata analogamente contestata l’inefficacia o l’assenza di indagini efficaci anche nei casi del 28/1/20 Zinatullin c. Russia ragazzo di 14 anni rimasto disabile per la mancata messa in sicurezza di un cantiere vicino alla sua scuola ed A.P. c. Slovacchia vittima di asserite brutalità della polizia durante il fermo .