RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 1138, C-715/18 19 DICEMBRE 2019 FISCO – IVA – DETRAZIONI - LOCAZIONI A FINI TURISTICI - PARCHEGGI. Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Aliquota IVA ridotta applicabile all’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell’applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale. L’art. 98 § .2 Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’IVA, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni. Premesso che la prestazione di servizi e la cessione dei beni scontano la stessa aliquota, il punto 12 dell’allegato in questione consente agli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta all’ alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte . In breve sono consentite queste riduzioni IVA per tutelare varie forme di viaggio inteso come forma di socializzazione e di arricchimento culturale, ma le stesse sono strettamente connesse, come si evince da questa norma, alla nozione di alloggio. Orbene, la concessione della facoltà di applicare un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni di locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni non sarebbe manifestamente giustificata alla luce di un simile scopo di natura sociale, dal momento che le imbarcazioni a vela o a motore, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non svolgono la funzione, o almeno non principalmente, di alloggio . Sul tema EU C 2019 544, 2017 174 e 2015 355. EU C 2019 1099, C-666/18 18 DICEMBRE 2019 AZIONE DELL’AUTORE CONTRO IL LICENZIATARIO - CONTRAFFAZIONE DI UN SOFTWARE – NATURA DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE O COPYRIGHT? . Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Contratto di licenza di software – Modifica non autorizzata del codice sorgente di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario in violazione del contratto di licenza – Azione per contraffazione esercitata dall’autore del software contro il licenziatario – Natura del regime di responsabilità applicabile. Le Direttive 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretate nel senso che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore, avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d’autore di tale programma, rientra nella nozione di violazione dei diritti di proprietà intellettuale , ai sensi della direttiva 2004/48, e che, di conseguenza, detto titolare deve poter beneficiare delle garanzie previste da quest’ultima direttiva, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile secondo il diritto nazionale. Infatti la clausola del contratto di licenza su cui si fonda l’azione di contraffazione in esame ha ad oggetto il software abusivamente modificato dal licenziatario è lapalissiano che si tratti di un bene coperto da copyright e che rientri, quindi, nei diritti di autore e sfruttamento tutelati dalla Direttiva 2004/48, che prevede tutta una serie di rimedi e misure a tutela della proprietà intellettuale. Ergo l’azione per contrastare questa contraffazione rientrerà tra quelle poste a tutela del copyright e ad inibire le relative violazioni. Sul tema EU C 2016 354 e 2014 254.