RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I MAGOSSO E BRINDANI C. ITALIA 16 GENNAIO 2020, RIC.59347/11 LIBERTÀ DI STAMPA E DI ESPRESSIONE - ASSASSINIO DI TOBAGI - DIVIETO DI CONDANNA DEI CRONISTI. La condanna penale e ad un esoso indennizzo dei giornalisti è contraria ad una società democratica. I ricorrenti sono un reporter ed il direttore della rivista Gente condannati, in tutti i gradi di giudizio, per diffamazione a mezzo stampa per alcuni articoli critici sulla morte del giornalista Tobagi, ucciso da un gruppo terroristico vicino alle Brigate Rosse, in cui sottolineava che avrebbe potuto essere salvato stante le informazioni sul suo attentato arrivate con largo anticipo ai carabinieri. La CEDU ha confermato la sua prassi costante secondo cui la condanna penale ed all’indennizzo delle PC etc. dei cronisti è contrario alla libertà di stampa e di espressione ex art. 10 Cedu. Nota che i fatti contestati erano relativi ai c.d. anni di piombo di 25 anni antecedenti gli articoli de quibus. Inoltre la loro versione era avvalorata da numerose prove e documenti, sì da essere credibile le Corti interne hanno ignorato questi elementi e non hanno fatto alcuna distinzione tra giudizi dell’autore del pezzo e dichiarazioni di terzi non ci sono motivi pertinenti e sufficienti per contestare la validità delle informazioni ricevute dal cronista, anche se le affermazioni di D.C. un ex brigadiere su cui si fondava l’articolo rectius il fatto che i carabinieri erano rimasti inerti malgrado il preavviso si sono dimostrate false ed %& lt %& lt in accertata= con= contraddizione= definiva= giuridicamente= in= la= maniera= & gt & gt . L’indennizzo che hanno dovuto corrispondere, poi, era esagerato. Alla luce di ciò si conferma che c’è stata un’ingerenza nei diritti dei ricorrenti tutelati ex art. 10 Cedu sproporzionata e contraria ad una società democratica. Sul tema Satakunnan Markkinap rssi Oy et Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 27/6/17 v. sentenza primo grado nella rassegna del 24/7/15 e Perna c. Italia[GC] del 2003.Sempre sull’Italia si segnala Jeddi c.Italia del 9/1/20 in cui la CEDU ha riconosciuto la validità delle nostre norme sulla detenzione preventiva nel CIPE in vista dell’espulsione del migrante clandestino od irregolare. SEZ.III X ED ALTRI C. RUSSIA 14 GENNAIO 2020, RIC.7842/16+1 DIRITTO ALL’ANONIMATO - ATTI GIUDIZIARI - MANCATO INDENNIZZO PER ERRORI DELLA GIUSTIZIA. Il diritto all’anonimato negli atti giudiziari è sacro e devono essere indennizzate le relative deroghe. I ricorrenti lamentano l’assenza di rimedi e quindi l’impossibilità di accedere alla giustizia per ottenere un indennizzo per il suo malfunzionamento furono pubblicati, anziché essere resi anonimi, i loro dati personali in decisioni su casi di stupro e di adozione furono pubblicati i nomi dei genitori e dei figli adottivi in violazione della loro privacy. La CEDU ha ritenuto ammissibile solo il ricorso relativo alla pubblicazione dei dati dei figli adottati dai ricorrenti del primo ricorso e che l’articolo Cedu sia inapplicabile alle fattispecie ratione materiae in quanto il diritto interno non prevede un indennizzo per gli errori giudiziari, salvo quelli connessi alla giustizia lumaca non è poi compito della CEDU sostituirsi alle Corti interne nel fornire interpretazioni del diritto nazionale. C’è stata tuttavia una deroga all’art. 8 da solo ed in combinato disposto con l’art. 13 Cedu, in quanto il diritto interno riconosce un diritto al %& lt %& lt segreto adozione= & gt & gt sì che i relativi dati devono essere oscurati nelle sentenze etc. ciò non è avvenuto nella fattispecie dato che queste informazioni sensibili erano visibili nella sentenza che è stata pubblicata anche sul sito web della Corte che l’ha emessa, violando la privacy dei ricorrenti e dei figli che, inoltre, non hanno avuto alcun rimedio interno per far valere questa lesione dei loro diritti e per essere indennizzati. Sul tema K roly Nagy c. Ungheria [GC] del 14/9/17 e Khrykin c. Russia del 19/4/11.