RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 1112, C-390/18 19 DICEMBRE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI E DELLA CONCORRENZA - LIBERTÀ DI STABILIMENTO – ARBNB - ONERE O MENO DI AVERE UNA LICENZA DA AGENTE IMMOBILIARE. ARBNB svolge un’attività di agente immobiliare per cui è richiesta una licenza professionale? L’art. 2 Lett. a Direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno direttiva sul commercio elettronico , che fa rinvio all’art. 1 § .1 Lett. b Direttiva UE 2015/1535, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un servizio di mediazione, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev’essere qualificato come servizio della società dell’informazione , disciplinato dalla direttiva 2000/31.L’art. 3 § .4 Lett. b , secondo trattino, dev’essere interpretato nel senso che un privato può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti, nell’ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio della società dell’informazione, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione. La pregiudiziale è sorta in seno ad processo penale intentato contro ARBNB da un’associazione di categoria operante nel turismo che si era costituita parte civile le norme francesi che impongono il possesso di una licenza professionale per l’esercizio delle attività connesse alla vendita, acquisto e locazione di immobili, anche a fini commerciali, sono inopponibili perché non preventivamente comunicate alla Commissione, essendo una restrizione alla libertà di stabilimento. Inoltre è palese che non svolga l’attività di agente immobiliare dato che i suoi servizi rientrano nella nozione di servizio della società dell’informazione che comprende qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi . Infatti offre uno strumento di ricerca e presentazione degli alloggi che privati danno in locazione che, però, < < non è assolutamente indispensabile ai fini della realizzazione di prestazioni di alloggio, posto che i locatari e i locatori dispongono di numerosi altri canali a tal fine, alcuni dei quali esistenti da lungo tempo > > , semmai può facilitare il contatto e la conclusione della locazione. Infine non vi è alcuna prova che ARBNB influenzi il servizio di alloggio relativamente alla determinazione dei prezzi delle locazioni pretesi ed alla selezione dei locatori o degli alloggi dati in locazione sulla sua piattaforma. Sul tema EU C 2018 221 e 2017 981. Rientra nei servizi della società dell’informazione e più precisamente nella nozione di comunicazione al pubblico nello specifico di libero accesso alle opere di autori anche il mercato degli ebooks di seconda mano EU C 2019 1111, C-263/18 del 19/12/2019 . EU C 2019 1075, C-450/18 12 DICEMBRE 2019 POLITICA SOCIALE - PAR CONDICIO - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE - PENSIONE COMPLEMENTARE RICONOSCIUTA SOLO ALLE LAVORATRICI MADRI. Laddove il diritto interno riconosce un’integrazione pensionistica alle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e che percepiscano una pensione contributiva di invalidità permanente è discriminatorio negarla ad un padre che si trovi nella stessa condizione? La direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il diritto a un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto almeno due figli biologici o adottati e siano titolari, nell’ambito di un regime del sistema di previdenza sociale nazionale, di pensioni contributive di invalidità permanente, mentre gli uomini che si trovano in una situazione identica non hanno diritto a una siffatta integrazione della pensione. È chiaro che i lavoratori padri abbiano subito un trattamento meno favorevole delle colleghe madri, senza che siano state adottate misure compensative per eliminare questo divario ex art. 157 § .4 TFUE, sì che la norma in questione non rientra né tra le deroghe al divieto di discriminazione né nell’ambito di applicazione di questa disposizione. Sul tema EU C 2018 492 e 2001 648. È analoga alle EU C 2019 929 C-396/18 del 7/11/19 sulla legittimità del diniego di concedere un congedo per conciliare lavoro e famiglia ad un padre lavoratore turnista.