RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 1046, C-493/18 4 DICEMBRE 2019 PROCEDURE D’INSOLVENZA - BANCHE FALLITE - POTERI DEL CURATORE - BENI SITI ALL’ESTERO - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE. Azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse – Vendita di un immobile e costituzione di un’ipoteca – Azione di inopponibilità presentata dal curatore – Competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dello Stato di apertura della procedura di insolvenza. L’articolo 3 § .1 Regolamento CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che l’azione del curatore, designato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, intesa a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l’ipoteca concessa su tale bene, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro. L’articolo 25 § .1, deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, non può avere l’effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 902 e 2017 847 nelle rassegne del 14/12/18 e 10/11/17. È analoga alla EU C 2019 1036, C-414/18 del 3/12/19 relativa ad una lite tra ICCREA e Banca d’Italia pendente presso il TAR Lazio circa i criteri per calcolare i contributi annuali ordinari e straordinari per il risanamento delle banche in crisi o fallite ex articolo 103 Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento essendo una rete di aziende di credito e non svolgendo alcun controllo sulle consociate BCC non è possibile escludere le passività di alcune di esse da tale calcolo. EU C 2019 1024, C-653/19 PPU 28 NOVEMBRE 2019 TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI - CUSTODIA CAUTELARE - PRESUNZIONE D’INNOCENZA. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Onere della prova – Mantenimento di un imputato in custodia cautelare. L’articolo 6 Direttiva UE 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e gli artt. 6 e 47 Carta di Nizza non sono applicabili a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà. La CGUE, in primis , nota che una decisione giudiziaria il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare ha il solo scopo di accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata non viola il principio di non colpevolezza le motivazioni non presentano in alcun modo l’imputato come colpevole od innocente, limitandosi a verificare la permanenza o meno dei presupposti della misura cautelare. Inoltre la questione della ripartizione dell’onere della prova per ottenere la remissione in libertà dell’interessato non è disciplinata dal diritto comunitario, perciò è rimessa alla discrezione del legislatore interno. Sul tema EU C 2018 732 nella rassegna del 21/9/18 sempre sulla tutela dei diritti fondamentali si vedano recenti sentenze della CGUE sulla liceità del rifiuto di eseguire un MAE nel caso in cui il sistema penitenziario dello Stato membro emittente soffra di una carenza sistemica o generalizzata, violando l’articolo 3 Cedu o non preveda rimedi interni per impugnare il mandato al fine di tutelare i diritti fondamentali dell’estradando ex artt. 6 e 13 Cedu EU C 2019 857 e 892, C-128/18 e C-324/17 del 15 e 24/10/19 , mentre il MAE è lecito anche se esiste un vincolo di subordinazione nei confronti del Ministero di Giustizia, purchè sia convalidato in maniera autonoma ed indipendente da parte di un tribunale prima della sua trasmissione EU C 2019 849, C-489/19 PPU del 9/10/19 .