RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 970, C-484/18 14 NOVEMBRE 2019 TUTELA DEL COPYRIGHT – EQUO COMPENSO ESENZIONE DEL CONSENSO DELL’AUTORE LICEITÀ. Diritto di riproduzione – Messa a disposizione del pubblico – Autorizzazione – Presunzione – Regime nazionale che esenta un ente pubblico responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale dal conseguimento del consenso scritto dell’artista interprete per lo sfruttamento di archivi contenenti fissazioni delle esecuzioni di tale artista interprete. Gli artt. 2, Lett. b , e 3 § .2 Lett. a Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, in materia di sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un’istituzione designata a tal fine, stabilisce una presunzione relativa di autorizzazione dell’artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, qualora tale artista interprete partecipi alla registrazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva. Secondo la CGUE l’autore che partecipa di persona alla realizzazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva da parte di società nazionali di diffusione radiotelevisiva, e che è quindi presente sul luogo di registrazione di tale opera a tal fine, da un lato, è a conoscenza dell’utilizzo previsto della sua prestazione . , e dall’altro, effettua la sua prestazione ai fini di una siffatta utilizzazione, di modo che è consentito ritenere, in assenza di prove contrarie, che egli, per effetto di tale partecipazione, abbia autorizzato la fissazione della detta prestazione nonché l’utilizzo della stessa . Sul tema EU C 2016 878, 2018 634 e 2019 629 nella rassegne del 18/11/16 e 2/8/19. EU C 2019 823, C 70/18 3 OTTOBRE 2019 TUTELA DELLA PRIVACY RILEVAMENTO DEI DATI BIOMETRICI PERMESSO DI SOGGIORNO LOTTA AI FURTI D’IDENTITÀ. Clausole di standstill” – Nuova restrizione – Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti –Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione di dati personali – Proporzionalità. L’art. 13 della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce una nuova restrizione , ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi in materia di identità e di documenti. Una normativa che impone il prelievo di dati biometrici impronte digitali etc. e la loro conservazione per un periodo di 5 anni non eccede quanto necessario in uno stato democratico. Infatti persegue un fine lecito impedire che cittadini di Stati terzi presentino una nuova domanda sotto diversa identità dopo il rigetto della loro domanda di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, dalla loro partenza al termine di un soggiorno legale o dalla scadenza del periodo di validità di un divieto d’ingresso o di un’espulsione giudiziaria con divieto di ingresso adottata nei loro confronti in queste circostanze, perciò, occorre rilevare che un siffatto periodo di conservazione impedisce di presentare nuove domande in deroga alla legge sotto falsa identità. È quindi una lecita restrizione alla libertà di movimento. Sul tema EU C 2017 592, 2016 970 e 2013 670.