RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 937, C-555/18 7 NOVEMBRE 2019 PROCEDURA PER L’EMISSIONE DI UN’ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SUI CONTI BANCARI – NUOVA FATTISPECIE. Procedura per l’ottenimento – Nozioni di decisione giudiziaria”, di transazione giudiziaria” e di atto pubblico” – Ordinanza nazionale di ingiunzione di pagamento impugnabile – Termini – Circostanze eccezionali – Nozione. L’art. 4, punto 10, Regolamento UE n. 655/2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’ingiunzione di pagamento, come quella di cui al procedimento principale, che non è esecutiva, non rientra nella nozione di atto pubblico , ai sensi di tale disposizione. L’art. 5 Lett. a deve essere interpretato nel senso che un procedimento ingiuntivo in corso, come quello di cui al procedimento principale, può essere qualificato come procedimento di merito , ai sensi di tale disposizione. L’art. 45 deve essere interpretato nel senso che le ferie giudiziarie non rientrano nella nozione di circostanze eccezionali , ai sensi di tale disposizione. Questa ordinanza è, infatti, concedibile solo in presenza di una decisione ritenuta esecutiva dall’ordinamento dello Stato emittente sentenza definitiva, transazione od atto pubblico nella fattispecie il decreto ingiuntivo non era esecutivo perché non era stato validamente notificato ai debitori notifica non andata a buon fine perché irreperibili. EU C 2019 765 , C-467/18 19 SETTEMBRE 2019 EQUO PROCESSO PENALE TSO RICOVERO COATTO IN MANICOMIO. Tutela dei diritti alla difesa e delle garanzie processuali di un soggetto vulnerabile, affetto da demenza, sottoposto a TSO per aver commesso atti che costituiscono un pericolo per la società. Le direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e 2013/48/UE diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penale e di esecuzione del MAE, diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari , devono essere interpretate nel senso che esse si applicano a una procedura giudiziaria, come quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società. La direttiva 2012/13 deve essere interpretata nel senso che le persone sospettate di aver commesso un reato devono essere informate dei loro diritti il più rapidamente possibile dal momento in cui i sospetti di cui sono oggetto giustificano, in un contesto diverso dall’urgenza, che le autorità competenti limitino la loro libertà mediante provvedimenti coercitivi e, al più tardi, antecedentemente al loro primo interrogatorio da parte della polizia. Gli artt. 47 Carta di Nizza, 8 § .2 Direttiva 2012/13 e 12 Direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura giudiziaria che autorizza, per motivi terapeutici e di sicurezza, il ricovero psichiatrico coatto di persone che, in stato di demenza, hanno commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, se tale normativa non consente al giudice competente di verificare che i diritti procedurali previsti da tali direttive siano stati rispettati nel corso di procedimenti precedenti a quello di cui detto giudice è investito, non sottoposti a un siffatto controllo giurisdizionale. La direttiva UE 2016/343 rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e l’articolo 51 § .1 Carta di Nizza devono essere interpretati nel senso che né tale direttiva né suddetta disposizione della Carta di Nizza si applicano a una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto a fini terapeutici, come quella prevista dagli art. 155 e ss dello Zakon za zdraveto legge sulla sanità bulgara , di cui trattasi nel procedimento principale, poiché esiste il rischio che, tenuto conto del suo stato di salute, la persona interessata sia un pericolo per la sua salute o quella di terzi. Il principio della presunzione di innocenza, di cui all’art. 3 Direttiva 2016/343, deve essere interpretato nel senso che esso esige nell’ambito di una procedura giudiziaria di ricovero psichiatrico coatto, per motivi terapeutici e di sicurezza, di persone che, in stato di demenza, abbiano commesso atti che costituiscono un pericolo per la società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale che il PM fornisca la prova che la persona di cui è richiesto il ricovero coatto è l’autore degli atti che si reputano costituire un siffatto pericolo. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 108 e 2018 631 nelle rassegne del 15/2/19 e 31/8/18 è in linea anche con la prassi della CEDU Stanev c. Bulgaria del 17/1/12, Derungs c. Svizzera nella rassegna del 13/5/16 e Mihalache c. Romania [GC] nel quotidiano del 9/7/19.